Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014
Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 che, «per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese» (SPID) e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle modalita' attraverso cui le imprese possono avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie L 257 del 28 agosto 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale;
b) attributi: informazioni o qualita' di un utente utilizzate per rappresentare la sua identita', il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;
c) attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonche' il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d'identita' utilizzato ai fini dell'identificazione;
d) attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonche' eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni;
e) attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;
f) autenticazione informatica: verifica effettuata dal gestore dell'identita' digitale, su richiesta del fornitore di servizi, della validita' delle credenziali di accesso presentate dall'utente allo stesso gestore, al fine di convalidarne l'identificazione informatica;
g) codice identificativo: il particolare attributo assegnato dal gestore dell'identita' digitale che consente di individuare univocamente un'identita' digitale nell'ambito dello SPID;
h) credenziale di accesso: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;
i) fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della societa' dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identita' digitale e ne ricevono l'esito. I fornitori di servizi, nell'accettare l'identita' digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identita' digitale che l'ha fornita;
l) gestori dell'identita' digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualita' di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identita' digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilita' delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti;
m) gestori di attributi qualificati: i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la validita' di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di servizi;
n) identificazione informatica: l'identificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera u-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito «CAD»);
o) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al presente decreto e dei suoi regolamenti attuativi;
p) revoca dell'identita' digitale: disattivazione definitiva dell'identita' digitale;
q) sospensione dell'identita' digitale: disattivazione temporanea dell'identita' digitale;
r) registrazione: l'insieme delle procedure informatiche, organizzative e logistiche mediante le quali, con adeguati criteri di gestione e protezione previsti dal presente decreto e dai suoi regolamenti attuativi, e' attribuita un'identita' digitale a un utente, previa raccolta, verifica e certificazione degli attributi da parte del gestore dell'identita' digitale, garantendo l'assegnazione e la consegna delle credenziali di accesso prescelte in modalita' sicura;
s) registro SPID: registro, tenuto dall'Agenzia, accessibile al pubblico, contenente l'elenco dei soggetti abilitati a operare in qualita' di gestori dell'identita' digitale, di gestori degli attributi qualificati e di fornitori di servizi;
t) servizio qualificato: servizio per la cui erogazione e' necessaria l'identificazione informatica dell'utente;
u) SPID: il Sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
v) utente: persona fisica o giuridica, titolare di un'identita' digitale SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un fornitore di servizi, previa identificazione informatica.
 
Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge n. 69 del 2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identita' digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identita' e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.
 
Art. 3

Soggetti partecipanti allo SPID

1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:
a) i gestori dell'identita' digitale;
b) i gestori degli attributi qualificati;
c) i fornitori di servizi;
d) l'Agenzia;
e) gli utenti.
2. I soggetti di cui al comma 1, esclusi gli utenti, costituiscono un sistema aperto e cooperante che consente loro di comunicare utilizzando meccanismi di interazione, standard tecnologici e protocolli indicati nel presente decreto e precisati nelle regole tecniche definite dall'Agenzia nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4.
 
Art. 4

Ruolo dell'Agenzia

1. L'Agenzia cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attivita':
a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l'adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed e' regolato il contributo che i gestori dell'identita' digitale accreditati allo SPID riconoscono all'Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura dei costi sostenuti da quest'ultima;
b) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilita' di conoscere, tramite il gestore dell'identita' digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalita' con cui le identita' digitali sono state rilasciate e utilizzate;
c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validita' degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identita'. A tali convenzioni i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalita' indicate nei regolamenti di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le regole tecniche e le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le modalita' di accreditamento dei soggetti SPID.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identita' digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identita' digitale.
 
Art. 5

Attributi dell'identita' digitale

1. Le identita' digitali rilasciate all'utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario, funzionale alle comunicazioni tra il gestore dell'identita' digitale e l'utente.
2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identita' digitale, l'utente puo' chiedere che siano registrati ulteriori attributi secondari.
3. L'Agenzia stabilisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4, le modalita' e le regole tecniche con le quali i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati curano e rendono disponibile la verifica degli attributi stessi ai fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono verificati dal fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.
 
Art. 6

Livelli di sicurezza delle identita' digitali

1. Lo SPID e' basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica:
a) nel primo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identita' digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a un fattore, quale la password, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;
b) nel secondo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identita' digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;
c) nel terzo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identita' digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4.
2. L'Agenzia valuta e autorizza l'uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonche' i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell'identita' digitale rendono pubbliche le decisioni dell'Agenzia con le modalita' indicate dalla stessa.
3. I gestori dell'identita' digitale garantiscono che l'autenticazione informatica avvenga attraverso software e soluzioni tecniche che non richiedono ai fornitori di servizi di dotarsi di dispositivi, fissi o mobili, proprietari. Sono consentite soluzioni tecniche che prevedono il caricamento del software necessario per effettuare l'autenticazione informatica.
4. I fornitori di servizi non possono discriminare l'accesso ai propri servizi sulla base del gestore di identita' che l'ha fornita.
5. I fornitori di servizi scelgono il livello di sicurezza necessario per accedere ai propri servizi.
 
Art. 7

Rilascio delle identita' digitali

1. Le identita' digitali sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal gestore dell'identita' digitale, previa verifica dell'identita' del soggetto richiedente e mediante consegna in modalita' sicura delle credenziali di accesso. Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i gestori delle identita' digitali individuano il responsabile delle attivita' di verifica dell'identita' del soggetto richiedente.
2. La verifica dell'identita' del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:
a) identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive il modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista di un valido documento d'identita' e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza;
b) identificazione informatica tramite documenti digitali di identita', validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione, fra cui la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi;
c) identificazione informatica tramite altra identita' digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;
d) acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.
3. Con i regolamenti di cui all'art. 4, l'Agenzia definisce le modalita' con le quali la verifica dell'identita' di cui al comma 2 e' effettuata secondo i piu' alti livelli di controllo disponibili, anche in relazione ai livelli di sicurezza di cui all'art. 6.
4. Nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 i dati di adesione vengono forniti direttamente, utilizzando i moduli informatici posti a disposizione in rete dal gestore dell'identita' digitale.
5. I gestori dell'identita' digitale, al fine di poter documentare la corretta attribuzione della stessa, conservano per il periodo prescritto dal comma 8, in relazione alle modalita' di identificazione di cui al comma 2, copia per immagine del documento di identita' esibito e del modulo di cui alla lettera a), copia del log della transazione di cui alle lettere b), c) ed e) o il modulo firmato digitalmente di cui alla lettera d), nonche' i documenti e i dati utilizzati per l'associazione e la verifica degli attributi.
6. I gestori dell'identita' digitale, ricevuta la richiesta di adesione, effettuano la verifica degli attributi identificativi del richiedente utilizzando prioritariamente i servizi convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
7. Nei casi in cui le informazioni necessarie per la verifica degli attributi identificativi non siano accessibili tramite i servizi convenzionali di cui al comma 6, i gestori dell'identita' digitale effettuano tali verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i criteri e le modalita' stabilite dall'Agenzia con i regolamenti di cui all'art. 4, fatto salvo il caso di cui al comma 2, lettera e).
8. I gestori dell'identita' digitale conservano la documentazione inerente al processo di adesione per un periodo pari a venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'identita' digitale. Alla scadenza del predetto termine, i gestori cancellano la suddetta documentazione. Salvo il subentro ai sensi dell'art. 12, il gestore che cessa l'attivita' prima della scadenza del termine di cui al presente comma trasmette la medesima documentazione all'Agenzia, che la conserva fino alla scadenza del suddetto periodo.
9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto sono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
Art. 8

Gestione delle identita' digitali

1. Fatto salvo il caso in cui l'aggiornamento degli attributi identificativi avvenga in modalita' automatica tramite le convenzioni previste all'art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente il gestore dell'identita' digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore dell'identita' digitale provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 7.
2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, l'utente puo' chiedere al gestore dell'identita' digitale, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, la sospensione o revoca della propria identita' digitale ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie credenziali di accesso. A tali richieste il gestore dell'identita' digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia, con i regolamenti di cui all'art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la rimozione dei dati contenuti nell'identita' digitale.
3. Il gestore dell'identita' digitale revoca l'identita' digitale se riscontra l'inattivita' della stessa per un periodo superiore a ventiquattro mesi o in caso di decesso della persona fisica o di estinzione della persona giuridica, utilizzando i servizi messi a disposizione dalle convenzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), ovvero, laddove l'informazione non sia disponibile in tali ambiti, attivando opportune e documentate verifiche delle informazioni ricevute.
4. Il gestore dell'identita' digitale, su richiesta dell'utente, gli segnala ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso, inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale scopo indicato dall'utente stesso, secondo le regole tecniche definite con i regolamenti di cui all'art. 4.
5. I gestori di identita' SPID possono stipulare accordi con pubbliche amministrazioni al fine di importare nel sistema SPID identita' digitali rilasciate dalle pubbliche amministrazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 7.
 
Art. 9

Uso illecito delle identita' digitali

1. Nel caso in cui l'utente ritenga, anche a seguito della segnalazione di cui all'art. 8, comma 4, che la propria identita' digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, puo' chiedere, con le modalita' indicate nei regolamenti di cui all'art. 4, la sospensione immediata dell'identita' digitale al gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso in cui la richiesta sia inviata tramite posta elettronica certificata, o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il gestore dell'identita' digitale e il fornitore di servizi eventualmente contattato verificano, anche attraverso uno o piu' attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell'identita' digitale e forniscono la conferma della ricezione della medesima richiesta.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il gestore dell'identita' digitale sospende tempestivamente l'identita' digitale per un periodo massimo di trenta giorni informandone il richiedente. Scaduto tale periodo, l'identita' digitale e' ripristinata o revocata ai sensi del comma 3.
3. Il gestore revoca l'identita' digitale se, nei termini previsti dal comma 2, riceve dall'interessato copia della denuncia presentata all'autorita' giudiziaria per gli stessi fatti su cui e' basata la richiesta di sospensione.
 
Art. 10

Accreditamento dei gestori dell'identita' digitale

1. Le modalita' di richiesta di accreditamento sono definite nei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, che possono contenere ulteriori criteri per l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
2. A seguito dell'accoglimento della richiesta, l'Agenzia stipula apposita convenzione secondo lo schema definito nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4 e dispone l'iscrizione del richiedente nel registro SPID, consultabile in via telematica.
3. Al fine di ottenere l'accreditamento gli interessati devono:
a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro;
b) garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei soggetti preposti all'amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) dimostrare la capacita' organizzativa e tecnica necessaria per svolgere l'attivita' di gestione dell'identita' digitale;
d) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi da fornire. In particolare, il personale addetto alla realizzazione e gestione del sistema informatico deve possedere, in relazione alle attivita' da svolgere, la competenza gestionale, l'appropriata conoscenza e padronanza delle procedure operative e di sicurezza, nonche' delle regole tecniche da applicare. Il gestore provvede al periodico aggiornamento professionale del personale;
e) comunicare all'Agenzia i nominativi e il profilo professionale dei soggetti responsabili delle specifiche funzioni individuate nei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4;
f) essere in possesso della certificazione di conformita' del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia;
g) trattare i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) essere in possesso della certificazione di qualita' ISO 9001, successive modifiche o norme equivalenti.
4. Le lettere a) e b) del comma 3 non si applicano alle pubbliche amministrazioni che chiedono l'accreditamento al fine di svolgere l'attivita' di gestore dell'identita' digitale.
5. L'Agenzia procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la permanenza della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto. Se, all'esito dei controlli, accerta la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro SPID, decorso il termine fissato per consentire il ripristino degli stessi, l'Agenzia, con provvedimento motivato notificato all'interessato, puo' adottare le azioni previste dall'art. 12.
 
Art. 11

Obblighi dei gestori dell'identita' digitale

1. I gestori dell'identita' digitale, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 4:
a) utilizzano sistemi affidabili che garantiscono la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
b) adottano adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso;
c) effettuano un monitoraggio continuo al fine rilevare usi impropri o tentativi di violazione delle credenziali di accesso dell'identita' digitale di ciascun utente, procedendo alla sospensione dell'identita' digitale in caso di attivita' sospetta;
d) effettuano, con cadenza almeno annuale, un'analisi dei rischi;
e) definiscono il piano per la sicurezza dei servizi SPID, da trasmettere all'Agenzia, e ne garantiscono l'aggiornamento;
f) allineano le procedure di sicurezza agli standard internazionali, la cui conformita' e' certificata da un terzo abilitato;
g) conducono, con cadenza almeno semestrale, il «Penetration Test»;
h) garantiscono la continuita' operativa dei servizi afferenti allo SPID;
i) effettuano ininterrottamente l'attivita' di monitoraggio della sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;
l) garantiscono la gestione sicura delle componenti riservate delle identita' digitali degli utenti, assicurando che le stesse non siano rese disponibili a terzi, ivi compresi i fornitori di servizi stessi, neppure in forma cifrata;
m) garantiscono la disponibilita' delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali e il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e dai regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4;
n) si sottopongono, con cadenza almeno biennale, ad una verifica di conformita' alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Inviano all'Agenzia l'esito della verifica, redatto dall'organismo di valutazione in lingua inglese, entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione;
o) informano tempestivamente l'Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali su eventuali violazioni di dati personali, secondo le modalita' individuate nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4;
p) adeguano i propri sistemi a seguito degli aggiornamenti emanati dall'Agenzia;
q) inviano all'Agenzia, in forma aggregata, i dati da questa richiesti a fini statistici, che potranno essere resi pubblici.
 
Art. 12

Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attivita'
dei gestori dell'identita' digitale

1. Il gestore dell'identita' digitale comunica all'Agenzia e agli utenti a cui ha attribuito l'identita' digitale l'intenzione di cessare la propria attivita' almeno trenta giorni prima della data di cessazione, indicando gli eventuali gestori sostitutivi, ovvero segnalando la necessita' di revocare le identita' digitali dallo stesso rilasciate.
2. Il gestore sostitutivo, previo invio all'Agenzia della dichiarazione di accettazione e previa acquisizione del consenso degli utenti, subentra nella gestione delle identita' digitali rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 8.
3. Salvo quanto disposto al comma 2, il gestore dell'identita' digitale che cessa la propria attivita', scaduto il termine del periodo previsto al comma 1, revoca le identita' digitali rilasciate.
4. L'Agenzia, previo accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4, puo' disporre la sospensione dell'attivita' di attribuzione di identita' digitali per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita' digitale.
5. In caso di revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita' digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 13

Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi

1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema e' definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4.
2. I fornitori di servizi conservano per ventiquattro mesi le informazioni necessarie a imputare, alle singole identita' digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID.
3. Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un uso anomalo di un'identita' digitale, informano immediatamente l'Agenzia e il gestore dell'identita' digitale che l'ha rilasciata.
4. I fornitori di servizi trattano i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i fornitori di servizi informano l'utente che l'identita' digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati, rispettivamente, presso i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati.
5. I fornitori di servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per le pubbliche amministrazioni, possono affidare la gestione delle interfacce di autenticazione informatica ai propri servizi in rete ai gestori di identita' SPID.
 
Art. 14

Adesione allo SPID da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita' di fornitori di servizi

1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID.
2. Ai fini del comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identita' digitale.
3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identita' dello SPID le funzioni di autenticazione informatica previste dalla normativa vigente in materia.
4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identita' SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo riconoscimento.
5. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. Per l'adeguamento allo SPID dei propri sistemi informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 15

Adesione allo SPID da parte di soggetti privati
fornitori di servizi

1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici.
2. Ai sensi dell'art. 64, comma 2-quinquies, del CAD, i soggetti privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell'accesso ai servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, soddisfano gli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice identificativo dell'identita' digitale utilizzata dall'utente.
3. Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi ai gestori dell'identita' digitale e ai gestori degli attributi qualificati per i servizi di verifica.
 
Art. 16

Accreditamento dei gestori di attributi qualificati

1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme vigenti, di attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando i dati che intendono rendere disponibili nello SPID, nel rispetto del presente decreto e secondo le modalita' indicate nei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4.
2. L'Agenzia inserisce in un apposito registro, accessibile da parte dei fornitori di servizi, le tipologie di dati resi disponibili da ciascun gestore di attributi qualificati.
3. Su richiesta degli interessati, sono accreditati di diritto i seguenti gestori di attributi qualificati:
a) il Ministero dello sviluppo economico in relazione ai dati contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis del CAD;
b) i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all'attestazione dell'iscrizione agli albi professionali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti nel registro delle imprese;
d) l'Agenzia in relazione ai dati contenuti nell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi di cui all'art. 57-bis del CAD.
 
Art. 17

Disposizione finale

1. I soggetti interessati a ottenere l'accreditamento allo SPID possono presentare domanda all'Agenzia successivamente all'emanazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 3020
 
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