Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2014
Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi - tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 3 stabilisce che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita' e che nell'ambito di tale ordine e' annoverato anche il completamento dei lavori gia' iniziati;
Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei lavori;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di fattibilita';
Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;
Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011 con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM;
Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 23/DES-4LP del 16 maggio 2014;
Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 recante "Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

Decreta:

Art. 1
Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. I limiti di cui all'art. 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 e' disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Attivita' preliminari alla redazione
del programma triennale dei lavori

1. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.
2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori di cui all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sufficiente lo studio di fattibilita'.
 
Art. 3

Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.
2. Nella scheda 3 e' contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la conformita' urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorita' in conformita' all'art. 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli.
 
Art. 4
Programmazione dei lavori e opere incompiute

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abbiano individuato le opere incompiute di rispettiva competenza, inserite nell'elenco di cui all'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei termini e con le modalita' ivi previsti, tengono conto delle stesse ai fini della redazione del programma triennale, ovvero dei suoi aggiornamenti annuali, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari.
 
Art. 5

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e
adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'art. 128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto e' sufficiente lo studio di fattibilita'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.
4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie. attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.
 
Art. 6
Pubblicita' e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno stesso.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall'art. 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicita', purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1 comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicita' e' effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.
3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. La pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede gia' pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.
 
Art. 7
Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale
per l'acquisizione di beni e servizi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. L'inclusione nell'elenco annuale e' subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'art. 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.
4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonche' l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi 3, 4 e 5, l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6.
 
Art. 8
Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4043
 
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