Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2014 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennita' di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato
CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi dell'indennita' di cui all'art. 19, comma 5-bis, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4,
comma 70 della legge 12/11/2011, n. 183

Art. 1.
Campo di applicazione, decorrenza e finalita'

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti "D.L. n. 98/2011"), si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e' finalizzato al riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (d'ora in avanti "DSGA") dell'indennita' mensile prevista dal citato comma 5-bis.

Art. 2.

Indennita' per il DSGA che copra posti comuni a piu' istituzioni
scolastiche

1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con piu' istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennita' mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilita', avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi.
2. L'indennita' di cui al comma 1, corrisposta in deroga all'art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e' omnicomprensiva; pertanto, non puo' farsi luogo alla corresponsione, in via aggiuntiva, delle indennita' di direzione, parte fissa, riferite alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, fermo restando che la parte variabile della medesima indennita' di direzione rimane a carico del fondo d'istituto delle stesse istituzioni scolastiche sottodimensionate.
3. Per effetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5-ter del D.L. n. 98/2011, la corresponsione dell'indennita' ai sensi dei commi 1 e 2 ha luogo anche per l'anno scolastico 2014-2015 e fino al termine dello stesso, qualora l'accordo in sede di conferenza unificata di cui al citato comma 5-ter non sia adottato nel corso del presente anno scolastico 2013-2014, in ogni caso previa verifica congiunta, operata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disponibilita' di bilancio a copertura dell'onere e nei limiti delle stesse.
4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.
5. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo si fa fronte con la quota dei risparmi di cui all'art. 19, comma 5-bis del D.L. n. 98/2011.

Firmato

 
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