Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2014 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonche' ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attivita' amatoriale e agonistica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di garantire la piu' ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di accordare un termine piu' ampio per esprimere la volonta' di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare il termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonche' di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attivita' amatoriale e allo specifico impiego in attivita' sportive, in considerazione delle difficolta' operative rilevate e dell'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei settori interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
 
Art. 2
Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonche' alle armi ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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