Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2014 (vai al sommario)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO 29 ottobre 2014
Scioglimento del consiglio comunale di Santadi.


IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;
Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Santadi e il sindaco nella persona del sig. Cristiano Erriu;
Atteso che con proprio decreto n. 37 del 14 marzo 2014 il sig. Cristiano Erriu e' stato nominato componente della Giunta regionale in qualita' di assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;
Atteso che il consiglio comunale di Santadi, con deliberazione n. 22 del 26 settembre 2014, ha dichiarato la decadenza del sindaco per incompatibilita', ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, e dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sopra citato;
Visto l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che, sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;
Atteso che si e' determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1, e dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43/28 del 28 ottobre 2014 con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Santadi;
Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Santadi e' sciolto.
 
Allegato

Relazione del Presidente

Nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, sono stati eletti il consiglio comunale e il sindaco del Comune di Santadi nella persona del sig. Cristiano Erriu.
Il predetto sindaco, nominato componente della Giunta regionale in qualita' di assessore degli enti locali, finanze e urbanistica con decreto n. 37 del 14 marzo 2014 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna e pertanto incompatibile ai sensi dell'art. 39 dello Statuto speciale, e' stato dichiarato decaduto dal consiglio comunale di Santadi con deliberazione n. 22 del 26 settembre 2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 e dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La decadenza del sindaco e' disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del Consiglio comunale di Santadi.
 
Art. 2

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del Comune di Santadi rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cagliari, 29 ottobre 2014

Il Presidente: Pigliaru
 
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