Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 settembre 2014, n. 166
Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;
Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante il regolamento per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa';
h) «fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
i) «fondi pensione privi di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
l) «liquidita'»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve;
m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema di abusi di mercato;
n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;
o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione;
p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;
r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;
s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;
u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003 relativa alle attivita' e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali e' pubblicata nella GUUE n. L 235 del
23.9.2003, p.10.
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUUE
n. L 145 del 30.4.2004, p.1.
La direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010 e' pubblicata nella GUUE n. L 174 del
1.7.2011, p.1.
Il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 recante sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni e' pubblicata nella GUUE n. L 201,
27.7.2012, p.1.
Si riporta il testo vigente dell'art. 29-bis della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004):
"Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE
del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, un decreto legislativo recante le
norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del 3
giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto
legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata
ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di
applicazione della disciplina, alle condizioni per
l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza,
nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza,
in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
dirette a conseguire la corretta gestione delle forme
pensionistiche complementari e ad evitare o sanare
eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi
degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di
carattere pecuniario, da parte della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi:
nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti
ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per
il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di
regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di
riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
riserve tecniche da parte dei fondi pensione che
direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto
promotore e le forme pensionistiche complementari con
riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese
bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva
2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che
contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva
e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune
nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve
prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della
direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste
dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche
complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti, in particolare individuando i poteri di
autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con
riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di
informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di
costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra
le suddette istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le
istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed
integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede
al coordinamento delle disposizioni di attuazione della
delega di cui al comma 1 con le norme previste
dall'ordinamento interno, in particolare con le
disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, recante i principi fondamentali in materia di forme
pensionistiche complementari, eventualmente adattando le
norme vigenti in vista del perseguimento delle finalita'
della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma
3.".
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 6. (Regime delle prestazioni e modelli
gestionali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma
5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita',
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del
risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote
di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della propria politica di
investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in
relazione alla natura e alla durata delle prestazioni
pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno
ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
dei beneficiari del fondo pensione o dei loro
rappresentanti che lo richiedano. (15) (20)
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa', per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di
fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 19. (Compiti della COVIP). - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate. (66)
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei
fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per
l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di
forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini
di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11 e 13 dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e
vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6,
nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il
rendiconto e il prospetto sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621
del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in
materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella concernente
l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche
complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine
elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede
informative, i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni
periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila
sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in
generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di
pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le
modalita' con le quali le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio,
siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e
nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro
dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo delle forme
pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.".
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28
(Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'
e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo
2007, n. 70.
Il decreto 10 maggio 2007, n. 62 (Regolamento per
l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005,
n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari
preesistenti alla data di entrata in vigore della L. 23
ottobre 1992, n. 421) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2007, n. 112.
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".

Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
marzo 1998, n. 71, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 18. (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari ). - 1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza
complementare, mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP, volte a determinare le linee di
indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare. La COVIP ha personalita'
giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalita' nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i
commissari durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Ad essi si applicano le
disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di
cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari
competono le indennita' di carica fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto
un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La
COVIP puo' avvalersi di esperti nelle materie di
competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia
fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente
sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene
informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti
delle risorse disponibili e sulla base dei principi di
trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio
e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio
funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per
il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore
generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti
della pianta organica, al trattamento giuridico ed
economico del personale, all'ordinamento delle carriere,
nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione
dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali
delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono
esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento,
ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi
sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta
per cento del trattamento economico complessivo previsto
per il livello massimo della corrispondente carriera o
fascia retributiva per il personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di
comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte
dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per
assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento
e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della
COVIP.".
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
19 del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle
Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 20. (Forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421). - 1. Fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia'
configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 4. (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa,
ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai
soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica;
in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo
ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione,
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli
effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della COVIP dell'istanza e della prescritta
documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio
regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu'
decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del
responsabile della forma pensionistica complementare,
facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di
gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali
delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalita' del protocollo di
autonomia gestionale.
4.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di
categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere
forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1,
lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere
modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo
stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 12. (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma
2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e
gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono
aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi
pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le
rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente
decreto.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 23. (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie
che abbiano per oggetto o per effetto il potere di
esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei
voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di
cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.".
Si riporta il testo vigente del comma 1-ter
dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 58 del
1998:
"1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 della
citata direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004:
"Art. 47. (Elenco dei mercati regolamentati). -
Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati
regolamentati di cui e' lo Stato membro d'origine e
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione tale
elenco. Esso provvede altresi' a comunicare ogni modifica
del predetto elenco. La Commissione pubblica l'elenco di
tutti i mercati regolamentati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e lo aggiorna almeno una volta
all'anno. La Commissione pubblica e aggiorna inoltre
l'elenco sul suo sito web ogniqualvolta gli Stati membri
comunicano una modifica dei loro elenchi.".
Per il riferimento al testo del comma 5-quater
dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 252 del
2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 4
dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»:
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e
direzione generale in un medesimo Stato comunitario,
diverso dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese
di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario; (44)
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con succursale in
Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito; (29)
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari; (27) (50)
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o
esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione
conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da
dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di
gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente
alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
(Omissis).
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
(Omissis).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.
(Omissis).".
La direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) e' pubblicata nella GUUE n. L 302 del 17.11.2009,
p.32.
 
Allegato A
Elenco degli oneri informativi introdotti predisposto ai sensi dell'art. 7 della L. 180/2011

===================================================================== | |Riferimento| | | | | normativo | Categoria | Cosa cambia per il | |Denominazione| interno | dell'onere | cittadino e/o impresa | +=============+===========+===============+=========================+ | | | |Il documento sulla | | | | |politica di investimento | | | | |e' un onere informativo | | | | |gia' previsto dall'art. | | | | |6, comma 5-quater del | | | | |d.lgs. 252/2005 e | | | | |disciplinato dalla | | | | |deliberazione della COVIP| | | | |del 16 marzo 2012, | | | | |pubblicata nella Gazzetta| | | | |Ufficiale della | | | |Comunicazione: |Repubblica Italiana del | | | |il documento |29 marzo 2012, n. 75. | | | |sulla politica |Esso ha lo scopo di | | | |di |definire la strategia | | | |investimento, |finanziaria che l'Ente | | | |ivi compresa |intende attuare e con il | |Documento | |ogni sua |presente Regolamento sono| |sulla |Articolo 3,|modifica, e' |meglio specificati alcuni| |politica di |commi 5 e |trasmesso alla |elementi che detto | |investimento.|comma 6 |Covip. |Documento deve includere.| +-------------+-----------+---------------+-------------------------+ | | | |Il documento sulla | | | | |politica di gestione dei | | | | |conflitti di interessi | | | | |rappresenta un'evoluzione| | | | |piu' articolata degli | | | | |oneri informativi gia' | | | | |previsti dal previgente | | | | |del DM 703/1996, all'art.| | | | |7, comma 5 e all'art. 8, | | | | |comma 3, che | | | |Comunicazione: |contestualmente vengono | | | |il documento |dunque meno. Il documento| | | |sulla politica |e' volto a prevenire o | | | |di gestione dei|superare eventuali | | | |conflitti di |situazioni che possano | |Documento | |interessi, ivi |pregiudicare la | |sulla | |compresa ogni |genuinita' delle scelte | |politica di |Articolo 7,|sua modifica, |di investimento a causa | |gestione dei |commi 4 e 5|e' trasmesso |di effettive e/o | |conflitti di |e articolo |tempestivamente|potenziali situazioni di | |interessi. |8 comma 4. |alla Covip. |conflitto di interessi. | +-------------+-----------+---------------+-------------------------+


 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a:
a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);
b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attivita' mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private, limitatamente alle predette gestioni assicurative.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.
5. Sono fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 13. (Forme pensionistiche individuali). - 1.
Ferma restando l'applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo
12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
(Omissis). ".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2117 del
codice civile:
"Art. 2117. (Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche
senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-ter del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 15-ter. (Operativita' in Italia delle forme
pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi
pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea,
che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine allo svolgimento
dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere
adesioni su base collettiva sul territorio della
Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel
territorio della Repubblica e' subordinata alla previa
comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita'
competente dello Stato membro di origine delle informazioni
concernenti la denominazione dell'impresa e le
caratteristiche principali dello schema pensionistico
offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte
dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della
predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad
operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP
abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine
informativa in merito alle disposizioni che devono essere
rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale
e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in
tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attivita'
transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi due mesi
dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP
dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente
alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed
alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali
adesioni, si applicano le norme contenute nel presente
decreto in materia di destinatari, adesioni in forma
collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella
forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti
di partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza
sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che
disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le
quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al
comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al
presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui
all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresi'
definiti i limiti agli investimenti che i fondi di cui al
comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di
attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio
della Repubblica.
6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita'
dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6,
nonche' i relativi aggiornamenti.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato
membro di origine di prescrivere al fondo pensione la
separazione delle attivita' e delle passivita'
corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della
Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto
territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la
competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a
vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo
pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la
COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine
affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP,
le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla
violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle
predette misure, il fondo pensione continua a violare le
disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale
e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione
transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa
all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la
raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi, impedire
al fondo di continuare ad operare.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze n. 62 del 2007,
come modificato dall'articolo 10 del presente Regolamento:
"Art. 5. (Modelli gestionali e investimenti dei fondi
pensione preesistenti). - 1. Ai fondi pensione
preesistenti, nella gestione delle attivita' svolta in
forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui
all'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo,
nonche' quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma
5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2,
3, 4 e 5. I fondi pensione preesistenti possono, altresi',
continuare a gestire le attivita' mediante la stipula di
contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V
previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I fondi pensione preesistenti possono:
a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma
diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo
in societa' immobiliari, sia tramite quote di fondi
immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro
dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di
gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli
investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite
totale del venti per cento del patrimonio del fondo
pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento detengono investimenti superiori al
predetto limite riconducono gli investimenti medesimi
nell'ambito della predetta percentuale nel termine di
cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto; la
COVIP puo' stabilire i casi in cui i predetti limiti e
termini possono essere superati o derogati per specifiche
esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e
la situazione del fondo stesso;
b) continuare a concedere prestiti strettamente
connessi alle attivita' del fondo, per un ammontare
limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;
c) assumere prestiti solo a fini di liquidita' e su
base temporanea.
3. La COVIP puo' limitare le categorie di attivita'
nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire
direttamente le proprie risorse in funzione
dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta
alla valutazione e alla gestione del rischio degli
investimenti.
4. I fondi pensione preesistenti possono assumere
direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel
rispetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e delle disposizioni regolamentari
da esso previste.
5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri
statuti alle disposizioni in materia di limiti agli
investimenti previsti dall'articolo 6, comma 13, lettere
a), b) e c-bis) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, entro tre anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri
statuti alle altre disposizioni dell'articolo 6 e
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato
nel rispetto delle norme del presente decreto. I fondi
pensione preesistenti che gia' erogano direttamente le
rendite possono continuare l'erogazione diretta delle
prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei
requisiti previsti dalla legge.".
 
Art. 3

Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure

1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilita' i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualita', liquidabilita', rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attivita' e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessita' e caratteristiche del portafoglio.
2. I fondi pensione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passivita' detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilita' di attivita' idonee e sufficienti a coprire le passivita', avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonche' la sicurezza, la redditivita' e la liquidabilita' degli investimenti. In tale ambito i suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Paesi membri dell'Unione Europea.
3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessita' del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalita' di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.
4. Il portafoglio dei fondi pensione e' investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell'articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilita' e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attivita' di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma.
7. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonche' dei parametri di cui al comma 5.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 7-bis. (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi
pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da
soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a
cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme
che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP,
sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi
patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis,
comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,
n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le
condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un
periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.
2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che
procedono alla erogazione diretta delle rendite non
dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al
complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti
istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che
del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia
alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.
Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le
valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che
gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
specifiche competenze in materia di riequilibrio delle
gestioni.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al
comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo
qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali
adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi in Note alle
premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi in Note alle
premesse.
 
Art. 4

Investimenti e operazioni consentiti

1. Le disponibilita' dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto di assunzione e concessione di prestiti nonche' di prestazione di garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
b) detenere liquidita', in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
c) utilizzare derivati.
3. Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli sono realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilita', solidita' e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorita' pubblica.
4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalita' di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5. L'utilizzo di derivati e' adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi connessi con l'operativita' in derivati e monitora costantemente l'esposizione generata da tali operazioni. I derivati non possono generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato.
6. Non sono ammesse vendite allo scoperto, ne' operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.
Note all'art. 4:
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle
premesse.
Per il riferimento al testo del Regolamento n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012
vedasi nelle Note alle premesse.
 
Art. 5

Limiti agli investimenti

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 6 comma 13 del decreto legislativo 252 del 2005, le disponibilita' del fondo pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) e' mantenuto a livelli prudenziali, e' complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilita' complessive del fondo pensione ed e' adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.
2. I fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione realizzata tramite derivati, non investono piu' del 5 per cento delle loro disponibilita' complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non piu' del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.
3. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non si applicano agli investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 5 e seguenti, del TUF, nonche' in strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Paesi membri dell'Unione Europea.
4. L'investimento in OICR e' consentito a condizione che:
a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia;
b) la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella del fondo pensione;
c) l'investimento in OICR non generi una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;
e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti;
f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in FIA e' contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilita' complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA;
g) l'investimento in FIA non UE non commercializzati in Italia e' consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorita' competente del Paese d'origine del FIA e le Autorita' italiane.
5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro disponibilita' complessive purche' emessi da controparti di primaria affidabilita', solidita' e reputazione. Non sono ammessi derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza.
6. L'esposizione valutaria, motivata dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare, e' contenuta, al netto di coperture attraverso derivati, entro il 30 per cento delle disponibilita' complessive.
7. La COVIP puo' stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi pensione possono essere superati per comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.
8. La COVIP puo' stabilire limiti piu' stringenti all'operativita' dei fondi pensione in relazione alla situazione economico-patrimoniale e all'adeguatezza della struttura organizzativa.
9. Se il fondo pensione e' strutturato in una pluralita' di comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e nel presente decreto sono riferiti alle disponibilita' complessive del singolo comparto, salvo i limiti di cui all'articolo 6, comma 13, lett. a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e al comma 4, lett. f), ultima parte, del presente articolo, che sono riferiti alle disponibilita' dell'intero fondo pensione.
Note all'art. 5:
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle
premesse.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 44. (Commercializzazione di FIA non riservati).
- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis,
37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di
investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni
da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle
relative disposizioni di attuazione, da cui risulta
l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e'
equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non
riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi
dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle
disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in
Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli
investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari
dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione
prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di
approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori.".
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
 
Art. 6

Gestione garantita

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il trasferimento della titolarita' ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Note all'art. 6:
Per il riferimento al testo dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note
all'art. 3.
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle
premesse.
 
Art. 7
I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettivita'
giuridica

1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.
3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.
4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, e' trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza e' adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2391 del
codice civile:
"Art. 2391. (Interessi degli amministratori). -
L'amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della societa', precisandone la natura, i
termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve
darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione
del consiglio di amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per la societa'
dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo
adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano
recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non puo' essere
proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla
societa' dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresi' dei danni che siano
derivati alla societa' dalla utilizzazione a vantaggio
proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di
affari appresi nell'esercizio del suo incarico.".
 
Art. 8
I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettivita'
giuridica

1. Gli amministratori delle societa' e degli enti al cui interno sono istituiti fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Le societa' e gli enti adottano, nella gestione dei fondi pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle predette societa' ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attivita' per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, cosi' da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.
3. Le societa' e gli enti formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica tiene altresi' conto delle circostanze rilevanti connesse con la struttura e le attivita' di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, e' trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari tale circostanza e' adeguatamente valutata al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.
 
Art. 9

Incompatibilita'

1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e' incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre societa' dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.
 
Art. 10

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. E' abrogato ma continua ad essere applicato ai fini del comma 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703.
2. I fondi pensione iscritti all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
b) al comma 2, le parole «dall'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «dall'articolo 5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
c) al comma 5, le parole «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 settembre 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3232
Note all'art. 10:
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento recante norme sui
criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei
fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di
interessi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1997,
n. 44.
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
19 del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle
Note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 62 del 2007, come
modificato dal presente articolo, vedasi nelle Note
all'art. 2.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone