Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2014
Integrazione e modifica del decreto 23 dicembre 2013, di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 67-octies con il quale e' stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione dell'art. 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto, il comma 9-septies dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, che ha apportato alcune modifiche all'art. 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per poter usufruire del credito d'imposta per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione delle attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a seguito del sisma del maggio 2012 che ha colpito alcuni territori della Regione Emilia-Romagna;
Visto, inoltre, il comma 9-octies dell'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2014, secondo cui in attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Integrazioni e modifiche

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2:
1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita con la seguente «la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale dell'immobile;»;
2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita con la seguente «la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attivita', a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.»;
3) il comma 2 e' sostituito con il seguente «2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.».
b) l'art. 3 e' sostituito con il seguente «1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'art. 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.».
 
Art. 2
Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2014

1. L'Agenzia delle entrate sospende la procedura di attribuzione del credito d'imposta prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014 relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.
2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, cosi' come modificato dall'art. 1, inoltrano, in via telematica, entro i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'art. 1 sostenuti negli anni 2012 e 2013. Restano valide le istanze presentate entro il 30 giugno 2014.
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto nell'anno 2014, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto da comunicare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. 3754
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone