Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 settembre 2014
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Avicunicola Modenese - C.A.M. - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Carpi.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1990, con il quale la societa' cooperativa «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M. - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Carpi (Modena), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e i signori: avv. Carlo Milana, il dott. Silvio Pederzoli e l'avv. Giulio Cesare Bonazzi sono stati nominati commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1990 con il quale il dott. Davide Bonaretti e' stato nominato commissario liquidatore della citata cooperativa, in sostituzione del dott. Silvio Pederzoli, dimissionario;
Viste le note in data 18 settembre e 18 novembre 2013 con le quali e' stato comunicato il decesso dell'avv. Milana e dell'avv. Bonaretti, e le dimissioni dall'incarico dell'avv. Bonazzi;
Visto l'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuto di accettare le dimissioni dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi provvedendo pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore unico della societa' in premessa, l'avv. Pier Paolo Zamboni, nato a Bologna il 4 giugno 1961, ivi domiciliato in via D'Azeglio n. 5, in sostituzione dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi, dimissionario.
 
Art. 2

Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: Guidi
 
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