Gazzetta n. 255 del 3 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2014
Fondo europeo per la pesca - Modalita' attuative in misura 3.1. «Azioni Collettive».


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il vademecum FEP della Commissione della comunita' europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Vista la revisione del Programma Operativo, predisposta in conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione europea in data 1° agosto 2013;
Visto il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013";
Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale e' stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorita' di Gestione;
Vista la modifica dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 14 gennaio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Vista la decisione della Commissione europea n. 4879 del 1° agosto 2013 inerente l'approvazione delle Linee Guida sulla chiusura del FEP 2007/2013;
Ritenuto opportuno destinare a detta iniziativa fondi gestiti dall'Autorita' di Gestione per un importo totale di euro 5.462.234,00;
Ritenuto opportuno adottare le modalita' attuative della misura 3.1 "Azioni collettive" di cui all'art. 37 comma 1 lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O del Regolamento (CE) n. 1198/2006;

Decreta:

Art. 1
Finalita' della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura e' volta al finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attuati con la partecipazione attiva degli stessi operatori, o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Area territoriale di attuazione

Sono considerati ammissibili gli interventi attuati o da attuarsi nei territori delle Regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
 
Art. 3
Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi indicati all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006 (escluse le lettere m ed n), ricadenti nel territorio delle Regioni Convergenza compresi i prospicienti ambiti marini. Il contributo previsto all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006 non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.
2. Gli interventi finanziabili devono essere finalizzati oppure essere riconducibili o assimilabili a uno o piu' dei seguenti obiettivi:
a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;
d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche tramite la tracciabilita';
f) migliorare la qualita' e la sicurezza dei prodotti alimentari;
g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;
h) realizzare investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti ;
i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;
k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunita' tra uomini e donne e altre parti interessate;
l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'art. 26 paragrafo 4 del regolamento FEP;
m) effettuare studi di fattibilita' relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.
3. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio, cosi' come gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando.
 
Art. 4
Soggetti ammissibili a finanziamenti

I soggetti ammessi al finanziamento sono le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg.(CE) n. 104/2000 e s.m.i.; consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura; micro piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, enti/organismi pubblici; associazioni riconosciute del settore della pesca e dell'acquacoltura; Enti scientifici pubblici e privati, organizzazioni sindacali del settore pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale; associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della l'art. 13 della L. n. 394/86.
Per le operazione di cui al punto "l" dell'art. 3, sono tuttavia ammissibili solo le spese sostenute dall'organizzazione che intraprende l'operazione e non quelle sostenute dai pescatori e dai proprietari di pescherecci che vi partecipano.
1. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, ne' a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. Non possono essere ammessi a finanziamento i soggetti gia' destinatari di finanziamenti FEP o SFOP che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi o che non abbiano concluso gli investimenti cofinanziati entro le scadenze del Programma.
 
Art. 5
Modalita' e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato "A" e sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata, a pena di irricevibilita', da copia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto istante.
2. La domanda, completa della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte,16 - 00144 Roma Segreteria della Direzione (III° piano), con qualunque mezzo entro il 60^ giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla G.U. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fara' fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L'orario di ricezione della Segreteria e' dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi'.
L'inoltro della documentazione e' a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilita' della Direzione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volonta' del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Cio' vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta dello stesso.
3. La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda, o alla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.
 
Art. 6
Documentazione richiesta per accedere alla misura

1. Il soggetto che intende accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto dovra' presentare la seguente documentazione in corso di validita', unitamente alla domanda di cui all'allegato "A", con allegata copia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto istante;
a. Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000, come da allegato "B", con allegata copia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto istante;
b. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, certificando i seguenti dati:
Numero di iscrizione;
Data di iscrizione;
Forma giuridica;
Codice fiscale;
Partita IVA;
Sede legale;
Estremi dell'atto di costituzione;
Capitale sociale;
Durata della societa';
Oggetto sociale.
c. per le persone giuridiche: copia conforme dell'Atto costitutivo, dello Statuto;
d. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la societa' ed in particolare il numero di dipendenti, la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;
g. presentazione di una dichiarazione in originale rilasciata da istituto di credito attestante una capacita' finanziaria adeguata ai costi relativi al progetto presentato;
h. relazione descrittiva del progetto e degli obiettivi perseguiti riconducibili agli interventi ammissibili di cui all'art. 3, sottoscritta dal richiedente/dal legale rappresentante della societa'. In particolare la relazione deve evidenziare come il progetto:
presenti un interesse comune, ovvero contribuisca all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione di generale;
sia localizzato o abbia ricaduta in un territorio, e/o prospiciente ambito marino, ricadente in Area Obiettivo Convergenza;
elementi utili a consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 11;
descrizione analitica dei singoli investimenti previsti e loro obiettivi;
per interventi inerenti i pescherecci, gli stessi devono essere iscritti in uno dei compartimenti marittimi ricadenti nel territorio di una regione in area obiettivo Convergenza;
i. Elenco descrittivo dei singoli investimenti previsti e loro costi. Si rappresenta che per ogni voce di costo deve essere espressamente indicato il preventivo di riferimento;
j. preventivi di spesa;
k. curriculum vitae degli esperti, degli eventuali formatori e dei responsabili scientifici coinvolti nell'esecuzione del progetto;
l. copia delle eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, concernente la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento.
m. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, con la quale si attesta che per la realizzazione del progetto non occorrono autorizzazioni, pareri e nulla osta;
n. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo e relative planimetrie generali e di dettaglio;
o. documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei luoghi e delle strutture oggetto dell'intervento;
p. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che gli interventi previsti nel progetto, non riguardano la sostituzione di beni che abbiano fruito di un contributo comunitario nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto;
q. copia dell'atto di proprieta', o di affitto, o di concessione, dell'immobile o dell'area nella quale ricade la realizzazione del progetto;
r. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'area oggetto del progetto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonche' all'iscrizione dei relativi vincoli e documentazione attestante la disponibilita' dell'immobile o dell'impianto per tutta la durata del progetto;
s. dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, di impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data dell'accertamento amministrativo finale;
t. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime IVA non recuperabile.
L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata e/o mancante.
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi del d.P.R n. 445/2000 e a ciascuna deve essere allegata a pena di irricevibilita'/esclusione copia fotostatica del documento di identita', in corso di validita' del soggetto firmatario.
Per le istanze di finanziamento ammesse a contributo l'Amministrazione effettuera' il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 71 del dPR 20 dicembre 2000 n. 445.
 
Art. 7
Spese ammissibili

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati all'art. 3, che rispettino le norme in materia di ammissibilita' delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonche' dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, sostenute a decorrere dalla data di presentazione del progetto.
2. Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate:
a) attrezzature e infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
b) attrezzatura informatica, e relativi software di tipo specialistico;
c) materiali di consumo di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto;
d) spese per personale esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali, etc) nel limite massimo del 10% del costo del progetto al netto delle suddette spese;
e) costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari;
f) spese relative alla cooperazione con istituti scientifici, centri di formazione;
g) spese generali nel limite massimo del 10% del progetto al netto delle suddette spese;
h) spese per infrastrutture destinate all'apprendimento permanente (quali edifici, pescherecci, ecc.) nei limiti del 10% delle spese totali ammissibili; computer ed altre attrezzature necessarie per la formazione non sono considerate infrastrutture e non rientrano pertanto nella soglia del 10%;
i) spese connesse alla realizzazione del progetto (affitto imbarcazioni o attrezzature, etc.).
Le tipologie di spesa sopraindicate non debbono intendersi esaustive.
Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa.
 
Art. 8
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente decreto, le seguenti spese:
a) le spese riferibili a contributi in natura,
b) costi di funzionamento,
c) canoni delle concessioni demaniali;
d) i materiali di consumo connessi all'attivita' ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate, esclusi i materiali di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto;
e) interessi passivi;
f) spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale;
g) spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
h) acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
i) IVA se non definitivamente ed effettivamente sostenuta dal beneficiario finale;
j) tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
k) spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
l) costi relativi alla pesca sperimentale.
 
Art. 9
Quantificazione delle risorse e misura del contributo

1. Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnati euro 5.462.234,00 a valere sui fondi dell'obiettivo Convergenza.
2. Il contributo a fondo perduto e' calcolato in percentuale sul costo progettuale ritenuto ammissibile ed e' pari a:
a) 100% nel caso di progetti che rientrino nei punti a), c), g), i), j), k), l) di cui all'art. 3;
b) 80% nel caso di progetti che rientrino nei punti b), d), e), f), h), m) di cui all'art. 3.
3. Indipendentemente dall'importo totale necessario alla realizzazione del progetto, la spesa massima ammissibile e' pari ad euro 1.000.000,00.
4. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto di intervento.
 
Art. 10
Istruttoria delle istanze

1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.
2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.
3. Se le domande presentano irregolarita' considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.
Tra le irregolarita' da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 5;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancanza della fotocopia del documento di identita' in corso di validita' allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del dPR 445/2000.
4. L'istruttoria e' condotta da apposita Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti. Le istanze valutate positivamente sono inserite dalla Commissione in una graduatoria successivamente approvata con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le graduatoria, adottata con decreto del Direttore generale e' pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
A parita' di punteggio, prevarra' la data e l'ora di ricezione della domanda apposta sul timbro dalla Segreteria della Direzione Generale. In caso di ulteriore parita' si procede al sorteggio in seduta pubblica.
Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto:
numero identificativo del progetto;
nominativo del beneficiario/ragione sociale;
codice fiscale o P. IVA;
spesa ammessa a contributo;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
punteggio.
Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria, mediante decreto nel quale saranno indicati i tempi di realizzazione dell'intervento e la data ultima per la presentazione della domanda di saldo.
5. Per i progetti il cui contributo e' superiore a 154.937,00 euro l'emanazione del provvedimento di concessione e' subordinato all'acquisizione da parte del Ministero del certificato antimafia rilasciato dalla competente Autorita' ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero trascorsi 45 giorni dalla data di richiesta dello stesso.
6. Al termine della realizzazione del progetto e prima della liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario deve dimostrare i raggiungimento del punteggio assegnato ovvero il punteggio accertato da parte dell'Amministrazione dovra' comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.
 
Art. 11
Criteri di selezione

La Commissione di cui all'art. 10 determina il punteggio applicabile sulla base dei seguenti criteri:

Parte di provvedimento in formato grafico


Un progetto non puo' comprendere tipologie di interventi ammissibili che rientrano in entrambe le Tabelle.
 
Art. 12
Tempi e modalita' di esecuzione dei progetti

1. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'Amministrazione la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.
2. Le fatture di spesa relative al progetto ammesso a contributo dovranno essere pagate dal beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Eventuali fatture e pagamenti con data successiva al 31 dicembre 2015 non potranno essere oggetto di contributo.
3. L'eventuale maggiore spesa sostenuta dal beneficiario non comporta un aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario.
 
Art. 13
Varianti in corso d'opera

1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo.
2. E' possibile concedere una sola variante.
3. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono sottoposte preventivamente all'esame dell'Amministrazione che provvedera' alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilita' e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso.
5. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti nonche' modifiche di dettaglio che non incidono sulla conformita' progettuale.
6. La sostituzione di eventuali istituti scientifici presenti nell'esecuzione del progetto deve essere preventivamente approvata dal Ministero.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione di cui al successivo punto 16, comporta la relativa diminuzione del contributo concesso.
 
Art. 14
Proroghe

1. E' possibile richiedere una sola proroga dei termini, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 12.
2. La proroga dovra' essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.
 
Art. 15
Vincoli di alienabilita' e di destinazione

1. I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, ne' distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
2. In caso di vendita o cessione previamente autorizzata, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
3. In caso di vendita o cessione non previamente autorizzata, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
4. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvedera' ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
 
Art. 16
Modalita' di erogazione dei contributi

1. L'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione, ovvero la spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e' pari almeno al 50 % della spesa ammessa a contributo.
2. Il contributo puo' essere liquidato secondo le seguenti modalita':
a) primo anticipo fino al 50% del contributo concesso per la realizzazione dell'intero progetto previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovra' avere durata illimitata e potra' essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;
b) secondo anticipo fino ad un ulteriore 30%, previa verifica amministrativa delle spese sostenute dalla ditta beneficiaria finalizzata all'accertamento del corretto e completo utilizzo delle somme erogate a titolo di I° anticipo. L'anticipo potra' essere erogato dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovra' avere durata illimitata e potra' essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;
c) stato di avanzamento lavori. La domanda di pagamento di stato avanzamento lavori puo' essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. L'erogazione del contributo e' subordinato all'esito positivo delle opportune verifiche eseguite da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di uno o piu' anticipi, verranno erogati gli importi eccedenti le somme gia' liquidate;
d) saldo allo stato finale dei lavori. L'erogazione del contributo e' subordinato all'esito positivo delle opportune verifiche eseguite da parte dell'Amministrazione;
e) in alternativa in un'unica soluzione allo stato finale dei lavori.
3. La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
1. domanda di liquidazione;
2. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono indicare il codice CUP, il servizio prestato o il bene acquistato e, ove presente, il relativo numero di matricola. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalita' di pagamento;
3. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.);
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che la societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;
6. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo;
7. in caso di investimenti strutturali superiori a euro 500.000,00, spese per la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea.
L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento.
4. La richiesta della totalita' o del saldo del contributo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. domanda di liquidazione;
2. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono indicare il codice CUP, il servizio prestato o il bene acquistato e, ove presente, il relativo numero di matricola. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalita' di pagamento;
3. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.);
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che la societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;
6. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo;
7. in caso di investimenti strutturali superiori a euro 500.000,00, spese per la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea;
8. ove previsto, certificato di agibilita'.
L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento.
 
Art. 17
Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:
a) mantenere un sistema di contabilita' separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
b) assicurarsi che ciascuna fattura di spesa rechi l'indicazione del codice CUP fornito dall'amministrazione (fatte salve le fatture che vanno dalla presentazione del progetto alla comunicazione del CUP da parte dell'Amministrazione, per le quali rimane comunque valida la disposizione di cui alla precedente lettera a);
c) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;
d) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;
e) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonche' i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonche' l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
f) in caso di investimenti strutturali superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicita'.
2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonche' alle disposizioni del presente decreto, incorre nella perdita del finanziamento concesso.
 
Art. 18
Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare la realizzazione degli interventi, il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorita' di Gestione, approvato con decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010.
Nel caso in cui il progetto ammesso a contributo, nella fase di attuazione, abbia natura commerciale o comunque generi un profitto, in sede di rendicontazione finale lo stesso deve essere esplicitamente quantificato per consentirne la detrazione dal finanziamento.
 
Art. 19
Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il contributo e' revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali e' stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
per coefficiente di realizzazione inferiore al 50% del progetto;
per il non raggiungimento di un punteggio utile al fine di rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a contributo;
in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto del finanziamento di cui all'art. 15;
per effetto di esito negativo dei controlli.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si procedera', previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario dalle altre Amministrazioni centrali per effetto di altri strumenti normativi.
3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, e' fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procedera' all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sara' dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
4. Eventuali ulteriori responsabilita' civili e/o penali saranno denunciate alle Autorita' competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 20
Clausola finale

1. Il Ministero si riserva il diritto di non assegnare finanziamenti qualora i progetti venissero considerati non idonei in relazione all'oggetto, nonche' per sopravvenuta carenza delle risorse allocate e/o per improvvise ragioni di carattere pubblico.
2. Il responsabile del procedimento e' il dott. Rossi Massimiliano.
Roma, 2 luglio 2014

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3483
 
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