Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 ottobre 2014
Nuove modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalita' di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;
Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo n. 30/2005, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione musicale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, il Capo III dello stesso, concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove, all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema di versamento unificato puo' essere esteso alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006, con il quale sono stati determinati i diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e, in particolare, l'art. 5, sono state stabilite le relative modalita' di pagamento;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2012 e del 22 marzo 2013, che hanno apportato modificazioni ed integrazioni al citato decreto del 2 aprile 2007, prevedendo in particolare nuove modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, prot. n. 2013/79090, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che gli enti e le amministrazioni pubbliche utilizzano per il versamento delle entrate erariali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1992 (S.O. n. 91) che ha, tra l'altro, individuato il conto corrente n. 82618000 sul quale affluiscono le somme di competenza dell'Erario riferite ai marchi;
Ritenuto opportuno estendere le nuove modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalita' di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli, anche alle entrate riscosse tramite il conto corrente postale n. 82618000;

Decreta:

Art. 1

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate altresi' le modalita' per consentire che i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 82618000, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 maggio 1992, avvengano esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, prot. n. 2013/79090, in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia.
Il presente decreto sara' comunicato ai competenti organi di controllo.
Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3770
 
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