Gazzetta n. 251 del 28 ottobre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di due mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109, S.O., cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);
2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.
 

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).
 
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 citata nelle note all'art. 1, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art.
31.».
 
Art. 3
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorita' di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea;
c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;
d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneita' a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;
e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;
f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonche' di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullita' delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1º settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a esercitare le facolta' di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;
h) disciplinare modalita' di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre violazioni;
i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle societa' o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle societa' o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle societa' o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;
3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);
4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facolta', attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;
l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;
2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;
m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):
1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui e' stata commessa la violazione;
2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) prevedere le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorita' bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorita' di vigilanza la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
o) attribuire alle autorita' di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;
p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorita' nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entita' delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n), nonche' ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalita' e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 3:
- La direttiva 2013/36/UE Parlamento europeo e del
Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il regolamento (CE) 4 luglio 2012 n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012,
n. L 201.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
 
Art. 4
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e
2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009,
relativo alle agenzie di rating del credito
1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;
b) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilita' finanziaria;
c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- La direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa
alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE,
concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito e' pubblicata
nella G.U.U.E. 31 maggio 2013, n. L 145.
- Il regolamento (CE) 21 maggio 2013 n. 462/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di
rating del credito e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 maggio
2013, n. L 146.
- La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle attivita' e alla supervisione degli
enti pensionistici aziendali o professionali e' pubblicata
nella G.U.U.E. 23 settembre 2003, n. L 235. Entrata in
vigore il 23 settembre 2003.
- La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E.
17 novembre 2009, n. L 302.
- La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi,
che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 e'
pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174.
- Il regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1060/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
agenzie di rating del credito e' pubblicato nella G.U.U.E.
17 novembre 2009, n. L 302.
 
Art. 5
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013,
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in coerenza con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;
e) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonche' ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 5:
- Il regolamento (CE) 17 aprile 2013 n. 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi
europei per il venture capital e' pubblicato nella G.U.U.E.
25 aprile 2013, n. L 115.
- Il regolamento (CE) 17 aprile 2013 n. 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi
europei per l'imprenditoria sociale e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
- Il testo degli articoli 5, 6 e 187-octies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note
all'art. 3, cosi' recita:
«Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza) (In
vigore dal 1° novembre 2007). - 1. La vigilanza sulle
attivita' disciplinate dalla presente parte ha per
obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento
di cui all'art. 6, comma 2-bis.».
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare) (In vigore dal 9
aprile 2014). - 01. Nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob
osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi
dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere
l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva
finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare
la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti
relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di
portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai
rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita'
liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle
condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli
ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere
corrisposti o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione, sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile,
compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera
e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali
o importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse,
potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere
d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli
aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le
imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi
pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico
bancario, le societa' di cui all'art. 18 del testo unico
bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni
bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti
uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di
gestire il debito pubblico, le banche centrali e le
organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista
nel negoziare per conto proprio merci e strumenti
finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista
nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati,
quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono
alle controparti centrali di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca
d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva
2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.».
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB) (In vigore dal
18 agosto 2009). - 1. La CONSOB vigila sulla osservanza
delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva
2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
dal presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, e dall'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed
accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria
secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma
1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n.212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.413, secondo le
modalita' indicate dall'art. 3, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'art. 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n.15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994;
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai
soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e 8, e dagli
altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo,
la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di porre termine
alle relative condotte.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e
f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli
aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n.689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata
applicata entro il termine di due anni dall'accertamento
della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
 
Art. 6
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro
2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che:
1) per «autorita' competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121;
2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazioni e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;
3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonche' quelli connessi al furto di identita' relativo ai dati personali;
b) prevedere modalita' procedurali affinche' le informazioni possano essere comunicate alle autorita' competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalita' cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche' il nesso tra le finalita' e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;
d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorita' estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti;
f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalita' procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
h) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorita' competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;
i) prevedere che, quando le informazioni o l'intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorita' nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei casi in cui l'autorita' nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorita' competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera i).
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio
di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione
della legge e' pubblicata nella G.U.C.E. L 386 del 29
dicembre 2006.
- Il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1981, n. 100, S.O., cosi' recita:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13
giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri e' pubblicata sulla
G.U.C.E. L 190 del 18 luglio 2002.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«Art. 7 (Casi di doppia punibilita'). - 1. L'Italia
dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso
in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in
materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge
italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte
ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia
di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge
dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi
di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a
tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in
caso di violazione, la sanzione della reclusione della
durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o
superiore a tre anni.
3. Il fatto dovra' essere punito dalla legge dello
Stato membro di emissione con una pena o con una misura di
sicurezza privativa della liberta' personale della durata
massima non inferiore a dodici mesi.
Ai fini del calcolo della pena o della misura di
sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna,
la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata
non inferiore a quattro mesi.».
«Art. 8 (Consegna obbligatoria). - 1. Si fa luogo alla
consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti
seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il
massimo della pena o della misura di sicurezza privativa
della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o piu'
persone finalizzata alla commissione di piu' delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica
incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di
uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale,
al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato
ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche,
economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante
violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita', a fare
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno
Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di
sottoporla a schiavitu' o al lavoro forzato o
all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni
sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti
diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di
un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una
persona di eta' infantile al fine di produrre, con
qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio,
distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale
pornografico in cui e' riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare
o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni
vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o
psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o
importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della
legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere
denaro o altra utilita' in relazione al compimento o al
mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico
ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione
intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte
nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle
Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita'
europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali
fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati
inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od
omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o
di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre
utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi
corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in
qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri
un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto
diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un
sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi
informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico
non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi
derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di
sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua,
il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione
di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o
nelle acque e la gestione abusiva di una discarica;
possedere, catturare e commerciare specie animali e
vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti
a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato
di una persona che non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o
lesioni personali della medesima gravita' di quelle
previste dall'art. 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un
organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della liberta' personale o
tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di
ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di
costringere un terzo, sia questi uno Stato, una
organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona
fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche,
a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando
la liberazione della persona sequestrata a tale azione od
omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come
manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo
di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del
colore della pelle, della razza, della religione
professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica;
esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro
l'umanita';
t) impossessarsi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per se' o per altri, facendo uso delle armi o a seguito
dell'attivita' di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali,
compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri,
procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o
qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o
la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti
commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare
traffico di documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e
di altri fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e
radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati,
o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od
occultare, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti
sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita';
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni
ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche,
sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che
comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.
2. L'autorita' giudiziaria italiana accerta quale sia
la definizione dei reati per i quali e' richiesta la
consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione,
e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma
1.
3. Se il fatto non e' previsto come reato dalla legge
italiana, non si da' luogo alla consegna del cittadino
italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza,
senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro
di emissione in base alla quale e' stato emesso il mandato
d'arresto europeo.».
 
Art. 7
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di
protezione internazionale e di protezione temporanea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 20 luglio 2019, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, puo' adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 10 della Costituzione cosi'
recita:
«Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata
dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.».
- Il Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea - Versione in vigore dal 1° dicembre
2009) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
 
Art. 8
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, gia' consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 8:
- La direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per
i consumatori) e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013,
n. L 165.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53,
cosi' recita:
«Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) (In vigore
dal 20 marzo 2010). - 1. Chiunque puo' accedere alla
mediazione per la conciliazione di una controversia civile
e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le
disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni
volontarie e paritetiche relative alle controversie civili
e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle
carte dei servizi.».
 
Art. 9
Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro
2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorita' giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
d) prevedere che l'autorita' competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita' giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita';
f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorita' giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita' di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorita' di un altro Stato membro, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorita' giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita' nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorita' giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilita';
m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non puo' essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunita' o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilita' risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato e' improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorita' competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene e' gia' oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in piu' di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso;
q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorita' dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorita' che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;
s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresi' i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 9:
- La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6
ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e'
pubblicata nella G.U.C.E. L 328 del 24 novembre 2006.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalita' mafiosa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 1992, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 (Conversione in legge con
modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita'
mafiosa) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992,
n. 185, cosi' recita:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del
codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Il testo degli articoli 24 e 34 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011,
n. 226, S.O., cosi' recita:
«Art. 24 (Confisca) (In vigore dal 1° gennaio 2013). -
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di
cui la persona nei cui confronti e' instaurato il
procedimento non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei
beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il
Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto
motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non
piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati,
su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2,
quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo.».
«Art. 34. (L'amministrazione giudiziaria dei beni
connessi ad attivita' economiche) (In vigore dal 13 ottobre
2011). - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli
di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo
mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che
l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese
quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente
sottoposto alle condizioni di intimidazione o di
assoggettamento previste dall'art. 416-bis c.p. o che
possa, comunque, agevolare l'attivita' delle persone nei
confronti delle quali e' stata proposta o applicata una
misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art.
4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti
per l'applicazione delle misure di prevenzione, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o
il direttore della Direzione investigativa antimafia
possono richiedere al tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti
delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini
e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette
attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la
proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni
o altre utilita' di valore non proporzionato al proprio
reddito o alla propria capacita' economica, di
giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere
che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui
al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti
delle quali e' stata proposta o applicata una misura di
prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria
dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per
lo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata
per un periodo non superiore a sei mesi e puo' essere
rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a
dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del
pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le
condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o
altri beni soggetti a pubblica registrazione, il
provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto
presso i pubblici registri a cura dell'amministratore
giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento.
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi
di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2,
anche nei confronti del pubblico ministero.
7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di
scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del
sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo
del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla
quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice
delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la
confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego.
8. Con il provvedimento che dispone la revoca della
misura, il tribunale puo' disporre il controllo
giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei
confronti di chi ha la proprieta', l'uso o
l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di
comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al
questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di
dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni
se si tratta di residenti all'estero, gli atti di
disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli
atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli
altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore
non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore
stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al
reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci
giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente.
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni
sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano
dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della
Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa
antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di
disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma
del comma 3.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico. - Testo A) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O., cosi' recita:
«Art. 15 (L) (Costituzione di vincoli). - 1. I vincoli
di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal
presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a
consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso
l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle
istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE,
in materia di contratti di garanzia finanziaria) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164, cosi'
recita:
«Art. 10 (Legge regolante i diritti su strumenti
finanziari in forma scritturale). - 1. Quando i diritti,
che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti
finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un
libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito
accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti,
nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e
degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in
cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate
le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del
titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge
di un altro Stato.
2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.
3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli
strumenti finanziari non siano immessi in un sistema
italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di
trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e
realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli
stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
- La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti
e proventi di reato e' pubblicata nella G.U.C.E. L 68 del
15 marzo 2005.
 
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