Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2014, n. 149
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.
 
Allegato PROTOCOLLO CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE
RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA
Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica Ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica francese,
La Repubblica italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Granducato del Lussemburgo,
Ungheria,
Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
denominati «le alte Parti contraenti»,
Ricordando la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona,
Ricordando la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Constatando la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di
Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Titolo I
DIRITTO ALLA VITA, ALLA FAMIGLIA
E ALL'ISTRUZIONE
Art. 1.

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilita' della tutela del diritto alla vita di cui all'articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all'articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.

Titolo II
FISCALITA'
Art. 2.

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalita'.

Titolo III
SICUREZZA E DIFESA
Art. 3.

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell'universalita' e indivisibilita' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sul rispetto della dignita' umana, sui principi di uguaglianza e di solidarieta' e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
La politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l'Unione disponga di una capacita' operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l'Irlanda, ne' gli obblighi di alcuno Stato membro.
Il trattato di Lisbona non condiziona ne' pregiudica la politica tradizionale di neutralita' militare dell'Irlanda.
Spettera' all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un'operazione militare.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4.

Il presente protocollo rimarra' aperto alla firma delle Alti parti contraenti fino al 30 giugno 2012.
Il presente protocollo sara' ratificato dalle Alte parti contraenti e dalla Repubblica di Croazia nel caso in cui il presente protocollo non sia entrato in vigore entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente protocollo entrera' in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Art. 5.

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.
Non appena la Repubblica di Croazia sara' vincolata dal presente protocollo a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al primo comma, sara' del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone