Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014
Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 108, il quale nell'ambito delle funzioni conferite prevede tra l'altro, che le regioni provvedano, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, all'attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazione, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, recante «Approvazione del modello d'intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione», con il quale sono approvati la scheda AeDES di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilita' per edifici ordinari ed il relativo manuale; e nel quale si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile;
Considerato che durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attivita' di assistenza alla popolazione, e' necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' delle costruzioni, finalizzati al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumita', con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni;
Considerata l'esigenza, maturata in seguito agli eventi sismici degli ultimi anni, di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilita' degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;
Visti gli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed i consigli nazionali dei professionisti, ed in particolare l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale architetti PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2010,che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo protocollo d'intesa, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica, siglato in data 24 marzo 2011; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al protocollo d'intesa, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica, siglato in pari data; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geologi, siglato in data 14 aprile 2011;
Tenuto conto del contributo dei centri di competenza di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attivita' tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile;
Ravvisata pertanto l'opportunita' di istituire un Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post sismica, in ragione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 citato;
Acquisito il parere da parte della commissione speciale di Protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Istituzione e composizione
del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

1. E' istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dagli elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attivita' connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilita' nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
2. La partecipazione al Nucleo tecnico nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al comma 3.
3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' articolato in:
elenchi regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna regione o provincia autonoma e costituiti da una sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) e da una sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:
lista a) tecnici in organico all'ente regione/provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, od alla regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile;
lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione;
elenco centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della protezione civile e costituito da:
sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna): costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del centro di competenza (di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC - Sez. CNI): costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale;
sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale;
sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC - Sez. CNG): costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale;
sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC - Sez. CNGL): costituita da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale;
sezione organizzazioni di volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'organizzazione di volontariato (iscritta nell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile);
elenco Vigili del fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico.
4. All'interno di ciascun elenco puo' essere istituito il sub elenco speciale «Edifici grande luce o prefabbricati», costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri sub elenchi speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di altri tipologie di manufatti non ordinari.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovra' prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalita' di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche iscritti nell'elenco regionale.
6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio elenco centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna sezione dell'elenco centrale di Protezione civile e' istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.
7. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto.
8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresi', in merito all'integrazione della lista di elenchi e relative sezioni, di cui al precedente comma 3, con ulteriori elenchi/sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilita' o accordi.
Avvertenza:
Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it
sara' disponibile l'allegato C - Manuale per la
compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento
danno, pronto intervento e agibilita' per gli edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio
2014, recante: «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale
(NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di
agibilita' nell'emergenza post sismica e approvazione
dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei
danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di
compilazione».
 
Allegato A

RIMBORSO DELLE DOCUMENTATE SPESE
DI MISSIONE PER I TECNICI PROFESSIONISTI
DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE

Ai tecnici professionisti del Nucleo tecnico nazionale (NTN) impiegati nelle attivita' tecnico-scientifiche in emergenza (quali il rilievo di agibilita', l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.) e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito riportati.
Spese di viaggio: nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2ª classe) o altro mezzo pubblico, nonche' nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresi', le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessita' del loro utilizzo.
Tenuto conto delle attivita' da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate e' consentito l'uso del mezzo proprio. In questo caso al professionista sara' riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovra' autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi. Saranno altresi' rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.
Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovra' altresi' produrre un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresi' rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.
Spese di vitto: per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), e' riconosciuto un pasto per un massimo di € 22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso e' concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino).
Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso e' concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale).
Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa.
Spese di alloggio: i pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2ª categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola.
Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2ª categoria - 3 stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, e' necessario che tale indisponibilita' sia autodichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, e' necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1ª categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non e' concesso il rimborso.
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

1. I tecnici iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti alle attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attivita' di tipo tecnico-strutturale. I tecnici geologi iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico-geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attivita' di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attivita' di che trattasi.
2. Ai sensi di quanto disposto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, relativamente alle attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda AeDES, il requisito base per l'iscrizione negli elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di sessanta ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di Protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisionali, la valutazione di agibilita-metodologia ed esercitazioni.
Il requisito base per l'iscrizione nei sub elenchi speciali di cui all'art. 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome.
Il Dipartimento della protezione civile potra' definire, d'intesa con i propri centri di competenza, modalita' formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella sezione «centri di competenza» (NT-DPC - Sez. CC).
E' consentito iscriversi sia ad uno degli elenchi di tecnici per le attivita' di rilievo ed agibilita' post-sisma per edifici ordinari, sia ai sub elenchi speciali, di cui all'art. 1, comma 4, purche' si sia in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il requisito di cui al comma 2 puo' essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione puo' avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l'iscrizione e' sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo tecnico nazionale (NTN).
4. Per gli elenchi regionali, e' consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla sezione 1 regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla sezione 2 nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo nazionale). I tecnici degli elenchi regionali iscritti alla sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle sezioni dell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile.
5. L'iscrizione in un elenco comporta l'accettazione delle condizioni previste dal regolamento. A tal fine, all'atto dell'iscrizione il tecnico dovra' sottoscrivere uno specifico modulo di adesione. L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potra' comportare la cancellazione dall'elenco, secondo procedure e modalita' dallo stesso regolamento definite.
6. Sulla base di quanto definito al precedente comma 4 possono rappresentare, a titolo non esaustivo, motivi di cancellazione dall'elenco:
cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di essere trasferito ad altro elenco/sezione sara' valutata caso per caso e potra' essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito all'art. 2, comma 2;
immotivata indisponibilita', da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza;
assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;
condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attivita', accertata dall'ordine o ente di appartenenza;
determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attivita' svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si e' svolta l'attivita' di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'ordine o ente di appartenenza.
 
Art. 3
Gestione e coordinamento degli elenchi
del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura la gestione ed il coordinamento delle attivita' del Nucleo tecnico nazionale (NTN) in ordinario ed in emergenza definendone, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto, il regolamento di organizzazione, con particolare riguardo alle procedure di gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici inclusi negli elenchi e di integrazione con le attivita' poste in capo alla funzione di supporto preposta ai rilievi di danno ed agibilita' istituita nell'ambito della Direzione di comando e controllo (Di.Coma.C.). Con apposito provvedimento il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura idonee forme di coordinamento tra gli uffici e servizi interessati, definendo, altresi', le modalita' di raccordo con la Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, anche mediante rappresentanti da essa designati.
2. Per ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) il soggetto istituzionalmente competente designa un proprio responsabile, che costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed e' incaricato dei rapporti con il Dipartimento della protezione civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche sulla base di strumenti gia' attualmente disponibili, a fornire gli indirizzi generali per la gestione informatizzata degli elenchi e relative sezioni, e per la realizzazione di un data base dedicato, che contenga le schede anagrafiche dei tecnici e relativi codici identificativi e che sia in grado di gestire iscrizioni multiple, cancellazioni ed aggiornamenti periodici.
 
Art. 4
Modalita' di attivazione

1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa con le regioni e/o le province autonome interessate dall'evento.
2. L'attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricati di attivita' connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilita' nell'emergenza post-sisma.
3. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le strutture competenti delle regioni e province autonome interessate dall'evento, contestualmente alla disposizione di attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) provvede a definire quali elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorita' di attivazione.
4. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della regione e delle province autonome interessate provvederanno direttamente all'attivazione del proprio elenco regionale - sezione 1 regionale, secondo modalita' e criteri da esse definite. Questa attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contestualmente verificarsi sul territorio nazionale.
5. Per emergenze coordinate a livello nazionale, salvo diverse disposizioni, potranno essere attivati gli elenchi regionali - sezione 2 nazionale, l'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile - tutte le sezioni, secondo le esigenze dettate dalla situazione emergenziale, l'elenco dei Vigili del fuoco.
 
Art. 5
Condizioni e modalita' di impiego
dei tecnici appartenenti agli elenchi
del Nucleo tecnico nazionale

1. Una volta attivato il Nucleo tecnico nazionale (NTN), i responsabili di ciascun elenco attivato provvedono a gestire le procedure di mobilitazione dei tecnici iscritti, verificandone la disponibilita' e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento del Nucleo tecnico nazionale (NTN).
2. Salvo diverse disposizioni o esigenze, al fine di assicurare un'efficace gestione delle attivita', i responsabili di ciascun elenco ed i referenti di ciascuna sezione, provvedono a fornire liste di tecnici gia' costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarieta' di competenze. I responsabili di ciascun elenco ed i referenti di ciascuna sezione devono, altresi', garantire un efficace avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.
3. Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'ordine/collegio provinciale di appartenenza.
4. Il regolamento attuativo di ciascun elenco deve definire, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.
 
Art. 6
Oneri finanziari

1. Agli oneri conseguenti all'attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) si provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
i. Per gli elenchi regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione degli oneri relativi rimane in carico alla regione competente.
Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonche' le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilita' del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.
Per i tecnici di cui alla lista b), vale quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
Per i tecnici di cui alla lista c), valgono i medesimi criteri definiti per i tecnici professionisti di cui alle sezioni dei consigli nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il responsabile del relativo elenco regionale sull'ammissibilita' delle spese, anche alla luce delle possibilita' di ospitalita' presso una struttura campale del Sistema nazionale di Protezione civile.
ii. Per l'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), si applicano modalita' differenziate per ciascuna sezione.
Per i tecnici di cui alla sezione interna (NT-DPC-Sez. interna) vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione di appartenenza, nonche' le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilita' del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.
Per i tecnici di cui alla sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente gia' esistenti o vanno stipulate nuove convenzioni definite in relazione allo stato di emergenza.
Per i tecnici di cui alle sezioni dei consigli nazionali (NT-DPC - Sez. CNI), (NT-DPC - Sez. CNA), (NT-DPC - Sez. CNG), (NT-DPC - Sez. CNGL) e' disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che potra' essere oggetto di futuri aggiornamenti.
iii. Per i tecnici di cui all'elenco dei Vigili del fuoco (NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.
 
Art. 7
Copertura assicurativa

1. A favore dei tecnici afferenti agli elenchi di cui all'art. 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attivita' tecniche, e' garantita da parte della regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operativita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 8
Aggiornamento

1. Ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) dovra' essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile, ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale. Per l'aggiornamento dell'elenco centrale (NT-DPC), ciascuna sezione provvedera' all'aggiornamento della sezione di propria competenza.
2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il termine per la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno.
3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli elenchi di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalita' definite nei successivi regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e consistenti in seminari formativi, anche con modalita' e-learning, somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attivita' tecniche in emergenza.
4. L'iscrizione dei tecnici negli elenchi ha una durata quinquennale e puo' essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento, di cui al precedente comma 3.
 
Art. 9
Responsabilita'

1. Ai sensi di quanto riportato nel manuale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilita' di un edificio ordinario in fase post-sismica, e' una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilita' e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilita', a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, cosi' che la costruzione e' in grado di sostenere una scossa di intensita' pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilita' consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio «agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensita' non superiore a quella per cui e' richiesta la verifica, e' ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non e', pertanto, una verifica di idoneita' statica, ne' comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.
2. Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Cio' premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilita' da parte dei tecnici rilevatori non puo' che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilita'. La responsabilita' del rilevatore e' anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilita' e la compilazione della relativa scheda AeDES non costituisce verifica sismica ne' sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
 
Art. 10
Strumenti di rilievo

1. Le verifiche di danno ed agibilita' sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della «Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica», e relativo manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (allegati B e C).
2. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale aggiornati di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilita' post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unita' di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.
3. Ogni riproduzione della scheda e manuale di cui al comma 1, integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 11
Clausola di salvaguardia

1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare il presente provvedimento alle norme dello statuto di autonomia.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2519
 
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