Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 settembre 2014
Modifica delle condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza fluazifop-p di fonte diversa da quella valutata e approvata con il regolamento (UE) n. 788/2011, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche
Visto il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione che ha approvato la sostanza attiva fluazifop-p in conformita' al regolamento (CE) n.1107/2009, a condizione che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva vengano impiegati solo come erbicidi per frutteti (applicazione basale) con un'applicazione annuale, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;
Considerato che il notificante principale ha presentato studi aggiuntivi, valutati favorevolmente dallo Stato membro relatore, che hanno permesso di rimuovere la restrizione d'impiego sopra citata;
Considerato che la ditta Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, notificante secondario della sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa, valutata equivalente e completa, non ha fornito ne' i dati necessari per rimuovere la suddetta restrizione ne', in alternativa, una lettera di accesso a tali dati;
Ritenuto pertanto di dover adeguare le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa, alle restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di titolarita' Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, fonte diversa da quella approvata con il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione , e' autorizzato esclusivamente come erbicida per frutteti (applicazione basale) con un'applicazione annuale, conformemente alle restrizioni riportate nelle parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al suddetto regolamento.
Il suindicato titolare e' tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato, alle nuove condizioni d'impiego oppure, in alternativa, a fornire il fac-simile della nuova etichetta ai rivenditori e ai distributori e, ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in questione, in conformita' alle nuove disposizioni.
Le etichette allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, saranno pubblicate sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato all'impresa interessata.
Roma, 12 settembre 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato 1

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