Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 agosto 2014, n. 109
Testo del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2014), coordinato con la legge di conversione 1º ottobre 2014, n. 141 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio
2014, n. 2 (Proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2014, n. 28, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014, e' il seguente:
«Art. 1. Europa - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro
40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale
militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2013,
n. 135, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013,
n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea denominata European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di
euro 61.490 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge
10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo
1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013,
n. 135.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.».
 
Art. 2
Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro (( 183.635.692 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti
(( 3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan sara' valutata dal Governo italiano in presenza di una eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, che adottano le conseguenti deliberazioni. ))
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 16
gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2014, n. 28, e' il seguente:
«Art. 2. Asia - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro
235.156.497 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la
proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan, di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego
di personale appartenente al Corpo militare volontario e al
Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa
Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle
missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la
proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per
l'impiego di personale militare in attivita' di
addestramento delle forze armate libanesi.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per
l'impiego di personale militare in attivita' di
addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga
della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2013,
n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga
della partecipazione di personale della Polizia di Stato
alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata
European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 19,
del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga
della partecipazione di personale militare alla missione di
vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM
Georgia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.».
 
Art. 3
Africa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 ° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 45.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.672.971 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. (( Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sara' valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India. ))
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonche' per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014.
(( 7-bis. Perdurando la situazione di instabilita' politica in Libia, il Governo riferisce alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
7-ter. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM. ))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 16
gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2014, n. 28, e' il seguente:
«Art. 3. Africa - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro
5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea in Libia,
denominata European Union Border Assistance Mission in
Libya (EUBAM Libya), e dell'impiego di personale militare
in attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia,
di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga
della partecipazione di personale della Polizia di Stato
alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata
European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM
Libya), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge
10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la
manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal
Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di
attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera
libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il
fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli
esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la
proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean
Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e
EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito delle ulteriori
iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime
capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano
occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per
l'impiego di personale militare in attivita' di
addestramento delle forze di polizia somale.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission
in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea
denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui
all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135.
6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro
5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni
conseguenti alle limitazioni imposte da attivita' operative
in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della
dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma
616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile
2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito
PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113/21 del 16
aprile 2014.
- La decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio
2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea
nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA), e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/59
dell'11 febbraio 2014.
 
Art. 4

Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti
nazionali

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
(( 1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, informano le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalita' di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attivita' e per area geografica. ))
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' autorizzata la spesa di euro 333.000;
b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M1 13;
c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;
d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»;
c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani».
(( 4-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonche' per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq. ))
5. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unita' navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attivita' internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215 (Proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni
urgenti per l'Amministrazione della difesa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, e' il seguente:
«Art. 10-bis. Comunicazioni al Parlamento - 1. I Ministri
degli affari esteri e della difesa, con cadenza
quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni
parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso
e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al
presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.».
- Il testo dell'articolo 4, comma 3, del citato
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2014, la
spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti
o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai
comandanti dei contingenti militari che partecipano alle
missioni internazionali di cui al presente decreto, entro
il limite di euro 1.180.000 in Afghanistan, euro 1.600.000
in Libano, euro 40.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno
d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa ((, nonche' nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, )) e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato (( nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, )) in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
(( 5-bis. Ogniqualvolta si impieghino nel contesto internazionale forze di polizia ad ordinamento militare, il Governo e' tenuto a specificare, nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).
5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuita' a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonche' i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalita' di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonche' le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. ))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8
e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2009, e' il seguente:
«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) - f) (omissis).
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50
per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6-7. (omissis);
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti in materia di personale
della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al
personale del Corpo della guardia di finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107 [Proroga delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
2011, e' il seguente:
«2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole
di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la
responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente
sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del
codice di procedura penale. Al medesimo personale sono
corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita'
della Marina negli spazi marittimi internazionali e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
intendendosi sostituita alla necessita' delle operazioni
militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al
comma 1.».
- Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
[Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)]",
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi
dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
con le stesse modalita' previste dal presente articolo,
anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al
70 per cento di quella prevista per il 1 ° Caporal Maggiore
e gradi corrispondenti».
- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma
prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento
economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno
mensile di cinquanta euro.».
- Il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
2011, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2014 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.».
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2008.
- Il testo degli articoli 1-sexies e 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990, e' il
seguente:
«Art. 1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati - 1. Gli enti locali che prestano servizi
finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla
tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre
forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.»;
«Art. 1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'articolo 14-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
1998, e' il seguente:
«Art. 14-bis. (Fondo rimpatri) - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2009, e' il seguente:
«Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e),
della citata Azione comune e la detenzione a bordo del
vettore militare delle persone che hanno commesso o che
sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il
tempo strettamente necessario al trasferimento previsto
dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse
misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare
possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
2009, e' il seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
 
Art. 7
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
2009, e' il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
 
Art. 8
Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, (( Ciad, Giordania, )) Iraq, (( Libano, )) Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, (( Repubblica democratica del Congo, )) Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen (( , Palestina )) e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi (( , previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014- 2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, )) con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile (( , nonche' per lo sviluppo delle capacita' locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. )) Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi (( la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e )) la tutela e la promozione dei diritti dei minori (( e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanita'. )) Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. (( Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti. ))
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Riferimenti normativi

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014)], e' pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013. La tabella C prevede gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua e' demandata alla legge di
stabilita'.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
 
Art. 9

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e (( in America Latina. ))
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonche' per contributi allo UN Staff college di Torino.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonche' allo European Institute of Peace.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro (( 5.400.000 )) per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del (( Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale )) in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
(( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'in-tesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ))
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del (( Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale )) inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
8. E' autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.
9. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.
Riferimenti normativi

- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)], pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
- Il testo dell'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9,
della citata legge 3 agosto 2009, n. 108, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 5 del presente decreto.
- Il testo dell'articolo 9, comma 9, del citato
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente:
«9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del
27 settembre 2013, le attivita', incluse quelle presupposte
e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta
risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del
Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione
delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 358 del 30 dicembre 1982.
 
Art. 10

Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno (( trenta )) giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente:
«1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e
nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonche'
all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.».
- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, e' il seguente:
«Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa) - 1. Ad eccezione
delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti
di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti
disposizioni e in particolare le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno
2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio
e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno
per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico,
come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6
a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle
Universita', degli istituti di formazione, degli enti di
ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a
decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti
di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa
complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla
spesa del personale dell'amministrazione che conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al
4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o
inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le
amministrazioni con spesa di personale superiore a 5
milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del
conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento
ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere
rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini di
assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei
relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti
quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368".
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e
ai comuni, e' comunque concessa, in coerenza e secondo le
modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5
e 12 dell'articolo 47, la facolta' di rimodulare o adottare
misure alternative di contenimento della spesa corrente, al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo.».
«Art. 15 (Spesa per autovetture) - 1. Il comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale
limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.".
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato
il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di
servizio ad uso esclusivo, nonche' per quelle ad uso non
esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione
centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato,
opera in ogni caso il limite sopraindicato.
2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per ciascuno
degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal
comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per
le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La
regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di
contenimento della spesa corrente al fine di compensare il
maggior esborso per le finalita' di cui al periodo
precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di
riduzione dei costi, cosi' come stabilito dal medesimo
articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio
2012, n. 67 (Disposizioni urgenti per il rinnovo dei
Comitati e del Consiglio generale degli italiani
all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2012, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 2012, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 1 - 1. Al fine di conseguire l'obiettivo di
razionalizzazione della spesa pubblica destinata a
garantire l'operativita' degli organismi di rappresentanza
degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino
della normativa che disciplina la composizione e le
modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le
elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate
rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge
23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre
2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere
luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato
all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della societa'
dell'informazione, sono stabilite le modalita' di votazione
e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede
dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri
locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto
del numero degli elettori, della loro dislocazione e della
disponibilita' di personale, anche mediante l'utilizzo di
tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di
personalita' e segretezza del voto, in modo da garantire
che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato
al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto
con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi
deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il
funzionamento del voto da qualunque inefficienza del
materiale o del programma tecnologico e consenta
all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con
il medesimo regolamento e' stabilita la disciplina delle
operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di
segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di
votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica,
nonche' la modalita' di partecipazione al voto con
tecnologia informatica mediante la disponibilita' di
postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono
di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in
cui la trasmissione cifrata dei dati e' interdetta o
impossibile.
1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali
informatiche per l'espressione del voto possono essere
consegnate anche tramite posta elettronica non certificata.
I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale
circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso
spese comunque denominato.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003,
n. 286:
a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di
costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei
seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare
l'attivita' dei seggi elettorali» sono soppresse;
c) l'articolo 17 e' abrogato;
d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e'
soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;
e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva
competenza il regolamento puo' essere adottato.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli
italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino
all'insediamento dei nuovi organi.
2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con
le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio
di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione
al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire
all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione
nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della
data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno
tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita'
italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede
della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti
internet, nonche' tramite ogni altro idoneo mezzo di
comunicazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per
l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il
rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli
italiani all'estero sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno
degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana
all'estero;
b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno
2012 al rifinanziamento delle attivita' di assistenza,
diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in
condizioni di indigenza;
c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno
2012 al funzionamento dei COMITES.».
 
Art. 11
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro (( 453.400.633 )) per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) quanto a euro (( 14.179.554 )) , mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 14.179.554 e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c);
d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more delle definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;
e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.
(( 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, e' abrogata. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, e' il
seguente:
«Art. 23-sexies. Emissione di strumenti finanziari - 1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione
della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il
Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il
"Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato,
strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti
Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core
Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8
dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il
medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo
ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine
dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari
emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione
previste dall'articolo 23-septies, comma 2.
1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i
limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti
Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione
dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma monetaria.»;
«Art. 23-septies. Condizioni di sottoscrizione - 1. Il
Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento
Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto
delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del
relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari
emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto
previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e'
compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente
comunica al Ministero la data in cui intende procedere al
riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo
23-novies, comma 1.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari,
la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012
fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le
condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti
Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La
remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento
degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.
Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.
2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
da parte del Ministero e' altresi' subordinata
all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti
Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie
di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
anni agli amministratori della facolta' prevista
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;
«Art. 23-octies. Conformita' con la disciplina degli
aiuti di Stato - 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione
della decisione della Commissione europea sulla
compatibilita' delle misure previste nel presente decreto
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle
banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la
propria attivita' in modo da non abusare del sostegno
ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di
ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni
europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di
espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e
ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della
comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire,
direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in
banche, in intermediari finanziari e in imprese di
assicurazione e di riassicurazione, salvo che
l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e
sia compatibile con la normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del
Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al
contenimento della componente variabile delle
remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di
amministrazione, al direttore generale e agli altri
dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la
banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con
i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la
procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto
legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e
fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione
europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare
distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una
perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli
altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto
preveda la facolta' per la banca emittente di non
corrispondere la remunerazione in caso di andamenti
negativi della gestione. Il precedente periodo non trova
applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti
finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un
differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale
facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di
altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato
pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
contratto.»;
«Art. 23-novies. Procedura - 1. L'Emittente, se intende
emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero
e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della
data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento
finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche
alla conformita' del Piano alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto
dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica
dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari
nel patrimonio di vigilanza;
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine
del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente
chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In
tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le
valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca
d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto
degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui
al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia,
sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti
Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'
approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
«Art. 23-decies. Caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei
diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e
sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta
dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione
e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la
determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile
tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
in conformita' ai criteri previsti in relazione alla
determinazione del rapporto di conversione dal decreto di
cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di
rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della
facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di
solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a
concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante
dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli
interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale
e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.
La delibera con la quale l'assemblea decide sulla
destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato
dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti
mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di
nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine,
la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile,
tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento
degli interessi dal decreto di cui all'articolo
23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto
dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti
compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi
finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti
Finanziari di nuova emissione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie
nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si
applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo
II del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e
109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da
disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente
delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari individuate dal presente decreto e definite le
ulteriori caratteristiche degli stessi. »;
«Art. 23-undecies. Risorse finanziarie - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei
Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata
di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali,
con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato
di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione
di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente
alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.
2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le
ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal
pagamento.»;
«Art. 23-duodecies. Disposizioni di attuazione - 1. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la
remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione
nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle
fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
le misure previste dal presente titolo secondo quanto
previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa,
ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del
capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di
stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli
articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo
Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite
con decreti di emissione che destinano tutto o parte del
netto ricavo a tale finalita'.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)], pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente:
«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.».
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.».
- La legge 11 febbraio 1958, n. 340 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione
Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 18 aprile 1958.
- Il testo dell'articolo 4, comma 246, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)], pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
«246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell'allegato 1 alla presente legge. ».
- Il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
30 maggio 2012, n. 67 (Disposizioni urgenti per il rinnovo
dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani
all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2012, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 2012, e' il seguente:
«3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012- 2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.».
- La legge 11 febbraio 1958, n. 340, abrogata dalla
presente legge recava: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a
Madrid il 15 maggio 1954.».
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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