| IL DIRETTORE GENERALE
 per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
 Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche;
 Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei Sottosegretari di Stato»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della salute;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente «misure transitorie»;
 Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
 Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati pericolosi;
 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n. 790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
 Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
 Vista la domanda presentata in data 20 febbraio  2014  dall'impresa Syngenta Italia SpA, con sede legale in Milano, via  Gallarate,  139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del prodotto fitosanitario denominato RADAR 10 EC contenente la  sostanza attiva penconazolo, uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato Topas 10 EC registrato al n. 6945 con D.D. in data 28  gennaio  1987, modificato successivamente con decreti di  cui  l'ultimo  in  data  7 febbraio 2012, dell'Impresa medesima;
 Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:
 il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Topas  10 EC registrato al n. 6945;
 Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto il pagamento della tariffa a  norma  del  D.M.  28  settembre 2012;
 Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre  2009  di  recepimento della direttiva 2009/77/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza attiva penconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
 Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 2010 di  recepimento della  direttiva  2010/34/UE  relativa  all'estensione  dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo;
 Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
 Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
 Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto legislativo n.  194/95,  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai requisiti di cui ai  regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;
 Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto in questione al 31 dicembre 2019, data di scadenza  dell'approvazione della sostanza attiva penconazolo, fatti salvi gli adempimenti e  gli adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;
 Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi dell'art. 3 del citato decreto  ministeriale  del  3  dicembre  2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;
 
 Decreta:
 
 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre 2019, l'Impresa Syngenta Italia SpA, con sede legale in  Milano,  via Gallarate, 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto fitosanitario denominato RADAR 10  EC  con  la  composizione  e  alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml: 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 250 - 500; l 1 - 5 -10 -15 - 20.
 Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo stabilimento estero:
 Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);
 Syngenta Agro S.A.S.-Usine d'Aigues-Vives (Francia),
 nonche' confezionato presso lo stabilimento:
 Syngenta Hellas S.A.-Enofyta-Ag Thoma Enofyta Viotias (Grecia).
 Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:
 Irca Service S.p.A.-Fornovo San Giovanni (BG);
 Scam S.p.A.-Strada Bellaria, 164, Modena;
 Sipcam S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO).
 Althaller Srl - San Colombano al Lambro (MI).
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16032.
 E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 10 aprile 2014
 
 Il direttore generale: Borrello
 
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