Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 maggio 2014
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ardent Nova».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente" misure transitorie";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 11 maggio 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima del 9 marzo 2012 dall'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., con sede legale in via F.lli Bronzetti 32/28 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive acrinatrina e abamectina, inizialmente denominato Zoro Avance e successivamente modificato in Ardent Nova, con nota del 24 aprile 2014;
Visto l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, con il quale la sostanza attiva abamectina e' considerata approvata fino al 30 aprile 2019;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011 che approva la sostanza attiva acrinatrina, fino al 31 dicembre 2021, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione;
Visto il parere favorevole espresso in data 6 febbraio 2014 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva acrinatrina in Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'Ufficio in data 20 febbraio 2014 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Visto il parere emesso in data 22 aprile 2014 dall'Istituto superiore della sanita', in merito all'adeguamento della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario in oggetto;
Vista la nota pervenuta in data 13 maggio 2014 dalla quale risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., con sede legale in via F.lli Bronzetti 32/28 - Bergamo, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ARDENT NOVA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle procedure comunitarie che saranno stabilite per la conferma della iscrizione in Allegato I delle sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-25-50-100-250-500 e l. 1-2,5-5.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'Impresa: Althaller Italia - Str. Co.le per Campagna, 5 S. Colombano al Lambro (MI).
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: SBM Formulation - Zi Avenue Jean Foucault, CS621, 34 535 Benziers Cedex, France.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12656.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'Impresa interessata.
Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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