Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 settembre 2014
Modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale" ed, in particolare, l'art. 3 che affida all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 1999" ed, in particolare, l'art. 14;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 concernente "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
Visto in particolare l'art. 4 del d.l. n. 91/2014 recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP";
Visto che il citato art. 4, comma 3, del d.l. 91/2014 prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute provveda, con decreto, a definire le disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;
Visto che con il decreto ministeriale 8 maggio 2002 del Ministero della salute, relativo all'istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' stato riconosciuto "Centro di referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline";
Tenuto conto che il Ministero della salute consente al SIAN l'accesso alla Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, limitatamente ai dati previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione anagrafica degli animali;
Considerata la necessita' di istituire una cooperazione applicativa tra il SIAN e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per la gestione della piattaforma informatica, relativa alla tracciabilita' della filiera bufalina, che sara' sancita in un apposito protocollo operativo e relativi accordi di servizio;
Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;
Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 4 del d.l. 91/2014, le misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

Art. 1
Modalita' per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, fisicamente separato dallo spazio in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e dei prodotti realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La separazione fisica deve impedire ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte e, pertanto, riguarda gli impianti di stoccaggio, di movimentazione, di lavorazione del latte e di confezionamento dei prodotti. Gli impianti e le apparecchiature che non entrano in contatto con il latte e/o con i prodotti da esso ottenuti possono essere utilizzati a servizio di linee di lavorazione situate in spazi differenti.
2. Le imprese che lavorano sia latte del sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che latte diverso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, devono inviare, esclusivamente in formato elettronico, al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF e all'Organismo di controllo incaricato, la planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle differenti linee di produzione, dei serbatoi, compresi quelli mobili, degli impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. I serbatoi devono essere distintamente numerati e recare dispositivi di misurazione per la lettura diretta del contenuto. Nel caso di adeguamento dell'impianto le imprese invieranno entro i successivi 30 giorni il progetto di adeguamento, provvedendo poi ad aggiornare la documentazione a lavori ultimati.
3. Le imprese che lavorano esclusivamente latte del sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana sono esonerate dall'invio della documentazione di cui al comma 2.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' del
latte di bufala

1. E' istituita la piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
2. Gli allevatori bufalini hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati:
a) I quantitativi giornalieri di latte prodotto complessivamente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i soggetti ai quali e' conferito. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato A, e dovranno essere comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, come da modello (Allegato B).
b) I quantitativi di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento, misurati come somma delle quantita' prodotte nelle singole mungiture eseguite durante la giornata. Tale dato deve essere rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno e comunicato alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" entro 5 giorni.
3. La rilevazione mensile della quantita' di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento deve avvenire attraverso uno strumento di rilevazione (quale lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore, etc.) omologato dall'Associazione italiana Allevatori ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare dei Controlli Produttivi per la Produzione del Latte approvato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 n. 12148. La corretta funzionalita' di tali strumenti e' controllata da organismi certificati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR) con frequenza biennale nonche' in ogni caso di sostituzione o su indicazione del Comitato Tecnico dei Controlli Latte dell'Associazione Italiana Allevatori.
4. Tali dati devono essere trasmessi dal singolo allevatore, direttamente o tramite organismi o soggetti terzi da lui delegati, alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".
 
Art. 3
Modalita' per la rilevazione della produzione e la tracciabilita' dei
prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino

1. I trasformatori di latte di bufala hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati:
a) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati per la realizzazione di prodotti trasformati, nonche' l'indicazione dei soggetti che li hanno conferiti;
b) I quantitativi prodotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP;
c) I quantitativi prodotti di Mozzarella di latte di bufala;
d) I quantitativi di altri prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;
e) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati inutilizzati ed eventualmente congelati.
2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato C, e comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.
 
Art. 4
Obblighi dei soggetti intermediari

1. I soggetti intermediari, ossia tutti coloro che si interpongono tra gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala, hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati:
a) I quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati con l'indicazione di ciascun soggetto conferente;
b) I quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, ceduti con l'indicazione di ciascun destinatario.
2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato D, e comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.
 
Art. 5
Modalita' per la trasmissione dei dati

1. Ai fini della trasmissione dei dati produttivi alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina", gli allevatori bufalini, i trasformatori di latte di bufala ed i soggetti intermediari devono identificarsi sul portale di accesso ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it) e seguire le modalita' per la registrazione utente.
2. I dati produttivi comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" saranno gestiti dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nell'ambito di una cooperazione applicativa che sara' determinata in un apposito Protocollo, con la stipula di relativi accordi di servizio.
3. Per i soggetti della filiera, inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP, i dati di cui agli articoli 3 e 4 sono trasmessi , in base agli accordi di servizio stipulati, dall'organismo di controllo autorizzato alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".
4. Per le bufale sottoposte ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera per singolo animale e' determinata dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso sistemi approvati da ICAR e comunicata, in base agli accordi di servizio stipulati, alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".
5. I quantitativi di latte di bufala e dei prodotti trasformati sono comunicati utilizzando come unita' di misura il chilogrammo.
6. All'attivazione del sistema, con la prima comunicazione, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, i quantitativi di latte e di prodotti trasformati detenuti dalla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima rilevazione dei dati.
7. L'allevatore bufalino, i trasformatori di latte di bufala ed i soggetti intermediari, devono conservare, in maniera organizzata e consultabile, i dati rilevati per almeno un anno.
 
Art. 6
Violazioni

1. In caso di mancata trasmissione dei dati indicati agli articoli 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, del presente decreto.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvenire entro 14 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli allevatori bufalini, ai trasformatori di latte di bufala nonche' ai soggetti intermediari e' concesso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per attivare la procedura di registrazione presso la piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".
3. In fase di prima applicazione, in via sperimentale, agli allevatori bufalini e' concesso un periodo di 24 mesi, salvo ulteriori disposizioni, per adeguarsi all'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 2. Con riferimento all'obbligo di cui al punto b) del comma 2 dell'art. 2, agli allevatori bufalini, per un periodo di 24 mesi, salvo ulteriori disposizioni, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 5 del d.l. 91/2014. In tale periodo la rilevazione mensile della quantita' di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione puo' essere delegata, dagli allevatori bufalini, all'Associazione Italiana Allevatori ed il dato rilevato, mediante metodi accreditati ICAR, sara' comunicato, opportunamente elaborato, direttamente dall'AIA alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati o sostituiti con determinazione dipartimentale.
2. Il decreto ministeriale 14 gennaio 2013, recante "Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4" ed il decreto ministeriale 10 aprile 2013, recante "Modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana" sono abrogati.
3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 settembre 2014
Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali
Martina

Il Ministro della salute
Lorenzin
 
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