Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 luglio 2014, n. 136
Regolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l'altro istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), subentrato nelle competenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98

1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;»;
c) all'articolo 25, comma 2, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;»;
d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma 1 e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma 1; 36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», e' sostituita dalla parola «IVASS».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 luglio 2014

Il Ministro: Guidi Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e' il
seguente:
"Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della
strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e'
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle
attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un
apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, nonche' la
composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, un contributo commisurato al premio incassato
per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura
del contributo, nel limite massimo del quattro per cento
del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della
liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del
fondo.".
L'articolo 303 del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
"Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della
caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e'
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle
attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un
apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, nonche' la
composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono tenute
a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un
contributo commisurato al premio incassato per ciascun
contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di
assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura
del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del
premio imponibile, tenuto conto dei risultati della
liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del
fondo.".
Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), e' pubblicato in GU n. 114 del 18-5-2006.
Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 135, che prevede l'Istituzione
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), e' il
seguente:
"Art. 13. Istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
1. Al fine di assicurare la piena integrazione
dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche
attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza
bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in
ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di
vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e
sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati
e sulle imprese di assicurazione nonche' sui prodotti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina
regolamentare di attuazione.
2. L'IVASS ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di
trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di
vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazione private).
4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con
piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle
direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS
puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al
Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in
forma aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al
Governo una relazione sulla propria attivita'.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, L'IVASS svolge le
funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai
sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,
(Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5
del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7.
8.
9.
10. Sono organi dell'IVASS:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto
della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata
di cui al comma 17. 11. Presidente dell'Istituto e' il
Direttore Generale della Banca d'Italia.
12. Il Presidente e' il legale rappresentante
dell'Istituto e presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due
consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralita' ed
indipendenza oltre che di elevata qualificazione
professionale in campo assicurativo ..., nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente
del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca
d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico ....
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con
possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli
emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico ..., adottato su
proposta del Governatore della Banca d'Italia.
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale
dell'IVASS. In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed
economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta
il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione,
promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni
sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti
vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo
Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio
integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio
puo' rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al
personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per
l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni
di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti,
nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni
istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa
..., il Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i
due consiglieri di cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di
indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza
ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna
relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in
materia di vigilanza assicurativa ....
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio
integrato puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli
consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica
dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti
dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto
delle modalita' previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva
del Direttorio integrato l'approvazione della relazione
annuale di cui al comma 5, del presente articolo e
l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.
21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio
integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS
di provvedimenti di distacco ed il conferimento di
particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati
presso l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i
provvedimenti di competenza del Direttorio integrato
possono essere assunti dai componenti del Consiglio di
amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica
collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal
Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti
l'amministrazione dell'Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS
e' deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico ...,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal
Direttorio integrato, sono approvate con le medesime
modalita'.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto
organizzativo dell'IVASS e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze
degli organi dell'Istituto;
- prevede la facolta' del Direttorio integrato di
nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria
amministrazione, anche su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale
ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di
quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato
possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con
la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma
13;
- definisce principi e criteri ai fini del
conferimento delle deleghe da parte degli organi
collegiali;
- definisce le modalita' dell'esercizio delle
funzioni istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilita' e
principi per l'adozione di un codice etico sia per i
dipendenti che per i componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali
provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca
d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e
rappresentanza in giudizio dell'Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni
dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione
delle risorse, la riduzione delle spese per il
funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS
puo' avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della
Banca d'Italia.
28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente
soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria
e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il
trattamento economico connesso all'incarico precedentemente
ricoperto, ridotto del 10 per cento.
29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza
almeno quindicinale al direttore generale della Banca
d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti
assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria,
continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza
in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del
presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al
comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo
Statuto dell'IVASS.
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il
Commissario straordinario decade automaticamente dalle
funzioni.
32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS
succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in
tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente
soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle
dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento
giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un
numero pari alle unita' di personale di ruolo a tempo
indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente
soppresso.
33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro
dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di
amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali,
definisce il trattamento giuridico, economico e
previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che
lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di
bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel
precedente ordinamento dell'ISVAP.
34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro
dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce
il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei
principi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del
presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare
risparmi rispetto al costo totale di funzionamento
dell'ente soppresso.
35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni
precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla
Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa,
la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli
artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in
materia.
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la
gestione del Centro di informazione previsto dagli artt.
154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'IVASS, e' stabilita la quota dei contributi di
vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da
riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri
sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 35
e 36.
38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente
personalita' giuridica di diritto privato e ordinato in
forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e
competenze in materia di tenuta del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la
vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il
regolamento potra' prevedere, nel rispetto dei principi di
semplificazione e proporzionalita', una revisione delle
categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro.
L'organismo sara' soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il
regolamento disciplinera', altresi', il procedimento di
nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al
medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via
transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri
sanzionatori.
39. La contabilita' dell'IVASS viene verificata da
revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC),
fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei
conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12
agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello
statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche'
l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con le norme di cui ai precedenti commi.
41.
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando
quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni
riferimento all'ISVAP ... contenuto in norme di legge o in
altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato
all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei
compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo,
ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla
Consap Spa.
43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio
delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS
restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte
dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie
regolate.
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 25, 8, 10, 15,
31,33, 36 e 37 del decreto 28 aprile 2008, n. 98
(Regolamento recante condizioni e modalita' di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada e del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione
dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2008, n. 129,
come modificati dal presente decreto:
"Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e
le modalita' di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia
nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente
all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle
assicurazioni private.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime
della strada previsto dall'articolo 283 del Codice;
d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime
della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice;
e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo
italiano previsto dall'articolo 296 del Codice;
f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni."
"Art. 2. Composizione del comitato
1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del
Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece,
dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono
membri di diritto.
2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un rappresentante dell'IVASS;
d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle
attivita' del Fondo strada;
e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione
e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore
delle assicurazioni private designato dall'Associazione di
categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;
f) un rappresentante dei consumatori designato dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un
triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto
da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello
sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP."
"Art. 25. Composizione del comitato
1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del
Codice, e' presieduto dal presidente o, in sua vece,
dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono
membri di diritto.
2. Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico;
b) un rappresentante dell'IVASS;
c) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle
attivita' del Fondo caccia;
d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con qualificata esperienza nel settore
delle assicurazioni private designato designato
dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul
piano nazionale;
e) un rappresentante dei consumatori designato dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un
triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto
di due membri di cui un funzionario del Ministero dello
sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP."
"Art. 8. Contributo da corrispondere al Fondo strada
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro
dello sviluppo economico determina con proprio decreto,
tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono
determinati nel rendiconto della gestione dell'anno
precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano
un contributo provvisorio relativo all'anno stesso,
determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno
ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con
provvedimento dell'IVASS.
3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta
dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2,
nonche' il versamento del saldo a debito o credito
dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base dei premi
incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si
riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre
successivo alla data di approvazione di detto bilancio."
"Art. 10. Designazione delle imprese
1. L'IVASS designa le imprese che provvedono alla
liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1,
del Codice, per la durata di un triennio, sentito il
consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto,
per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria e
dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la
liquidazione dei sinistri.
2. L'IVASS con il provvedimento di cui al comma 1
indica anche le eventuali societa' di servizio di cui le
imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le
attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti
a carico del Fondo strada.
3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."
"Art. 15. Obbligo per le imprese designate di fornire
al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri
e vigilanza governativa sulle imprese designate
1. Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate
dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo
283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate
tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali
riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti
la predetta gestione.
2. L'IVASS ha facolta' di disporre ispezioni presso le
imprese designate e le societa' di servizio per controllare
l'osservanza delle disposizioni della legge, del
regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali,
delle disposizioni impartite dall'ISVAP stesso nonche'
delle convenzioni di cui all'articolo 14.
3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio
mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle
ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le
scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo
strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei
sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i dati che
siano alle stesse richiesti."
"Art. 31. Contributo da corrispondere al Fondo caccia
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro
dello sviluppo economico determina con proprio decreto,
tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono
determinati nel rendiconto della gestione dell'anno
precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano
un contributo provvisorio relativo all'anno stesso,
determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno
ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con
provvedimento dell'IVASS.
3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta
dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2
nonche' il versamento del saldo a debito o credito
dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi
incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si
riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre
successivo alla data di approvazione di detto bilancio."
"Art. 33. Designazione delle imprese
1. L'IVASS designa le imprese che provvedono alla
liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del
Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio
di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna
impresa della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di
una adeguata organizzazione per la liquidazione dei
sinistri.
2. I decreti di designazione sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale."
"Art. 36. Convenzioni tra le imprese designate e il
Fondo caccia
1. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a
norma dell'articolo 304 del Codice, saranno rimborsate dal
Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le
imprese e il Fondo stesso.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad
approvazione del Ministero dello sviluppo economico,
sentito l'IVASS, devono, in ogni caso, regolare:
a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica
il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui
rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a
norma dell'articolo 39;
b) il termine entro il quale il Fondo caccia, nei
limiti delle proprie disponibilita', rimette alle imprese
designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;
c) le modalita' per la determinazione degli interessi
da riconoscere alle imprese sulle somme da queste
anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di
liquidazione;
d) i casi di giustificata necessita' in cui le
imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per
sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla
lettera b);
e) i criteri cui le imprese si attengono per
determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte
delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di
detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo
benestare al Fondo caccia prima di procedere alla
liquidazione dei sinistri, nonche' le procedure cui le
imprese si attengono nei rapporti con il Fondo stesso in
caso di contestazioni relative ai sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice."
"Art. 37. Obbligo per le imprese designate di fornire
al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri
e vigilanza governativa sulle imprese designate
1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle imprese designate
dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice.
2. Le stesse imprese designate tengono a disposizione
del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i
libri, registri e documenti riguardanti la predetta
gestione.
3. L'IVASS ha facolta' di disporre ispezioni presso le
imprese designate, per controllare l'osservanza delle
disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali,
nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 36.
4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari
incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli
atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i
rapporti con il Fondo caccia e la prestazione del servizio
di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e i
dati che siano ad esse richiesti.".
 
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