Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 128
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 108, disciplinante l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2006, recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 «Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell'articolo 108, comma 7, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita' di comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
Il testo dell'articolo 108 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
"Art. 108. (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma
6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso per esami,
consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando
di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle
capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito
delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 109, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.".
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
"Art. 17. (Regolamenti). (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006
(Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n.
148 (Regolamento recante le caratteristiche, le modalita'
d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007, n.
208.
Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008, e' il seguente:
"Art. 35. (Concertazione). - 1. La concertazione e'
attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal
ricevimento dell'informazione preventiva di cui
all'articolo 33, da parte delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente
decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di
norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione
della richiesta; durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilita', correttezza e trasparenza.
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilita' di un accordo, mediante un confronto che deve,
comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta
giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali
l'Amministrazione ha facolta' di assumere le proprie
autonome determinazioni; dell'esito della concertazione e'
redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle
parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli
uffici;
b) verifica periodica della produttivita' degli uffici;
c) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di
servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai
distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle qualifiche
superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle procedure
di selezione interna per la promozione alle qualifiche
superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle
qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di
appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti
ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
g) modalita' di applicazione delle normative in materia
di pari opportunita';
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale,
ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro
dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di
funzioni).
4. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la
concertazione si effettua anche in sede di amministrazione
locale.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 108, comma 1 lett. b) del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 2
Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
a) linguaggi e tecniche di programmazione;
b) funzionalita' e caratteristiche dei principali sistemi operativi;
c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
d) gestione di basi di dati, problematiche d'integrita' e sicurezza dei dati;
e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati con particolare riferimento alle reti locali;
f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato, senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi:
a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello relazionale, sviluppo in pseudocodice di un modulo a scelta del concorrente e realizzazione della successiva codifica in un linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell'interfaccia grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con traduzione di quest'ultimo in un linguaggio di programmazione a scelta fra Dot Net e Java.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;
b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
c) dimostrazione pratica della padronanza e dell'uso corretto delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 3
Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio - punti 0,8;
diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,5;
encomio - punti 0,25;
elogio - punti 0,15;
c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita' richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente:
"Art. 8. (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei
casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione
dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando
indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.".
 
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di lingua straniera, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
"Art. 9. (Commissioni esaminatrici). - (Omissis).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.".
 
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove scritte e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta'.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.
Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 108, comma 2 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 6
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Interno, foglio n. 1850
Note all'art. 6:
Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.
 
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