Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 aprile 2014, n. 122
Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;
Visto, in particolare, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e dall'articolo 36, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», a norma del quale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e' tipizzato il modello standard per la trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del registro delle imprese;
Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», a norma del quale la tenuta e la gestione del registro delle imprese deve avvenire secondo tecniche informatiche;
Considerato che InfoCamere S.C.p.A., societa' consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni, ha il compito di assicurare la gestione informatica del registro delle imprese, al fine di garantire uniformita' informativa, completezza ed organicita' dei dati trattati su tutto il territorio nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto
di rete al registro delle imprese

1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e' redatto in conformita' al modello standard riportato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 e' compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed e' sottoscritto con firma digitale. Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.
3. In alternativa rispetto alle modalita' previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 4.
4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonche' sul sito «www.registroimprese.it».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4-ter e
4-quater, del citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1);
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione
di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative
di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 45
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
«Art. 45 (Contratto di rete). - 1. Al comma 4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini
degli adempimenti" fino a: "la genuinita' della
provenienza" sono sostituite dalle seguenti: "Se il
contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune e di un organo comune destinato a svolgere
un'attivita', anche commerciale, con i terzi:
1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende
adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro
delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma
4-quater, il contratto deve essere redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o
legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione
di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative
di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e,
salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza.».
2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge
n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9
aprile 2009 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e
depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata
nell'atto modificativo, presso la sezione del registro
delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro
delle imprese presso cui sono iscritte le altre
partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni
d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione
del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione
nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita'
giuridica».
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'articolo
36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245, S.O.:
«Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di
finanziamento e reti d'impresa). - (Omissis).
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il
fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita'
giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai
sensi del comma 4-quater ultima parte.";
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "L'organo comune agisce in rappresentanza
della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e,
in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia
diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di
cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della
provenienza".
4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo
periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle
imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista
soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita'
giuridica il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O.:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - (Omissis).
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5 vedi nelle note alle premesse.
 
Allegato A

(art. 1 comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Pubblicita'

1. Il presente decreto ed il modello standard sono pubblicati sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, nonche' sul sito «www.registroimprese.it».
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2325
 
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