Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2014, n. 121
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;
(capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti);
(capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti);
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 marzo 2007;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, che istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare, l'articolo 21, comma 5, laddove prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci dell'INPDAP in posizione di fuori ruolo istituzionale, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 21, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale nonche' la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2012 che, in attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha individuato le strutture ed i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rideterminato le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima seconda e terza previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l'articolo 8, comma 23 laddove prevede la soppressione, dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e il trasferimento dei compiti e delle funzioni da essa esercitati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare l'articolo 2 comma 10-ter come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 2, commi 7 e 8;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" , ed in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera e);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)";
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in particolare l'articolo 1, commi 6 e 7;
Tenuto conto che sulla proposta di riorganizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali ed ha definitivamente reso in data 28 ottobre 2013 l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla normativa vigente di settore nonche' con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze regionali.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 5) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riportano gli articoli 45 e 46 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali."
"Art. 46. Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a);
b);
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni e integrazioni (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta l'articolo 6, comma 4-bis del citato
decreto legislativo n.165 del 2001.
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi
in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni
(Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167.
- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Si riporta l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro):
"Art. 8. Delega al Governo per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro.
1. Allo scopo di definire un sistema organico e
coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il
Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro
del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di
previdenza sociale e di lavoro, nonche' per la definizione
di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede conciliativa,
ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla
prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina
degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del
trattamento economico e normativo minimo e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, anche valorizzando l'attivita' di consulenza
degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione
di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle
controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e
diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi e possibilita' di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione
dei crediti di lavoro correlata alla promozione di
soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una
direzione generale con compiti di direzione e coordinamento
delle strutture periferiche del Ministero ai fini
dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo altresi' conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di
tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli
istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e
del coordinamento operativo alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al
comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente
articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.".
- Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
- Il testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O..
- Si riporta l'articolo 1, commi da 404 a 416, della
citata legge n. 296 del 2006:
"Art. 1. 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.".
- Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, comma 376 e 377 della citata
legge 244 del 2007.
"376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.".
Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 85 del 2008:
"Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 8, del citato
decreto-legge n. 85 del 2008:
"8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.".
Il testo della legge 13 novembre 2009, n. 172
(Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n.
278.
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata legge
n. 172 del 2009:
"Art. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e
verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti:
«ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le
parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili
attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite
dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di
rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato
giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento».".
Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O..
- Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno
2009, n. 69), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
gennaio 2011, n. 6, S.O..
- Si riporta l'articolo 17, del citato decreto
legislativo n. 235 del 2010:
"Art.17. Modifiche alla rubrica del capo II e
all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.
112, S.O.
- Si riporta l'articolo 33 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile).
"Art. 33. (Delega al Governo per la modifica del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'
articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi
volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo
l'erogazione dei servizi disponibili in modalita' digitali
attraverso canali tradizionali, per le pubbliche
amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del
codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli
effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche
amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del
personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di
innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i
mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle
disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni
alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle
amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di
cui all' articolo 17 del codice ad altre strutture in caso
di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale
al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della
pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese,
garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle
applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate
dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con
modalita' digitali, nonche' delle migliori pratiche
tecnologiche e organizzative adottate, introducendo
sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalita' di verifica dell'attuazione
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui
all' articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di
monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto
tecnologico, nonche' sulla congruenza e compatibilita'
delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA
delle relative attivita' istruttorie;
h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi
informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a
tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni
pubbliche presentino caratteri di modularita' ed
intersettorialita';
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere
la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei
processi di valorizzazione dei dati pubblici e per
l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni
centrali, regionali e locali;
l) indicare modalita' di predisposizione di progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica e di
imputazione della spesa dei medesimi che consentano la
complessiva ed organica valutazione dei costi e delle
economie che ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e
delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le
pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro,
con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici
servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di
prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo
sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di
cui all' articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove
possibile, nelle forme informatiche e con le modalita'
telematiche, consolidando inoltre i procedimenti
informatici gia' implementati, anche in collaborazione con
soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte
ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei
sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di
connettivita'.
2. All'attuazione della delega di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- Il testo del Presidente della Repubblica del 7 aprile
2011, n. 144 (Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2011, n. 197.
- Il testo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, S.O..
- Si riporta l'articolo 21, comma 5 del citato decreto
legge n. 201 del 2011:
"Art. 21. Soppressione enti e organismi.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
"Art. 1. Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica.
(Omissis).
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009.".
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 febbraio 2012 (Individuazione delle
strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale
non generale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di
seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e
terza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile
2012, n. 79.
- Il testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52.
- Si riporta, l'articolo 8, comma 23 del citato
decreto-legge n. 16 del 2012.
"Art. 8. Misure di contrasto all'evasione
(Omissis).
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e'
soppressa dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto
organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
primo periodo del presente comma, si fa fronte con le
risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
altresi' trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more
delle modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente
comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma
sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".
- Il testo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O..
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legge n.
95 del 2012:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni.
Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli
uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno le
riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi
di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro
incarico presso le predette Agenzie o presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 gennaio 2013, (Rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il testo della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
13 novembre 2012, n. 265.
- Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80.
- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92.
- Si riporta l'articolo 1, commi 49 e 50 della citata
legge 190 del 2012:
"Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione
(Omissis).
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I
casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche'
gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti
estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici
e di enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo
politico.".
- Il testo del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2013
n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2013, n. 150.
- Il testo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 agosto 2013, n. 204.
- Si riporta l'articolo 2, commi 7 e 8 del citato
decreto legge n. 101 del 2013:
"Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale.
(Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante
conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle
unita' di personale risultante in soprannumero all'esito
delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di
incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali
previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione
organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si
riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa
dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in
applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'
con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati
del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al
presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente
motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data
di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013 . Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione
percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del
medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore.".
- Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
(Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n.
300.
- Il testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013,
n. 302, S.O.
- Il testo del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
2013, n. 304.
- Si riporta l'articolo 1, commi 6 e 7 del citato
decreto legge n. 150 del 2013:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
(Omissis).
6. All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2014». I nuovi assetti organizzativi, fermo
restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle
strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso,
determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a
quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
7. ".

Note all'art. 1:
Per gli articoli 45 e 46 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2
Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in Amministrazione centrale e Amministrazione territoriale.
2. L'Amministrazione centrale, come definita dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto, e' costituita da:
a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento;
b) dieci direzioni generali;
c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per quelli di Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale;
d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) sessanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sette presso il segretariato generale e quarantasei presso le direzioni generali.
3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. L'Amministrazione territoriale, come definita dagli articoli da 14 a 16 del presente decreto, e' articolata in ottantacinque posti funzione di livello dirigenziale non generale.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 1, comma 7 della citata legge
190 del 2012.
"Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione.
(Omissis).
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.".
- Si riporta l'articolo 43 del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013:
"Art. 43. Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile
per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di
seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il
responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita',
all'interno del quale sono previste specifiche misure di
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
e ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.".
- Si riporta l'articolo 19, comma 10 del citato decreto
legislativo 165 del 2001:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998).
(Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.".
- Si riporta l'articolo 14, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance.
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
 
Art. 3
Segretariato generale

1. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell' articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
2. Il Segretariato generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita' a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare:
a) coordina le attivita' del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonche' in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
b) definisce, d'intesa con le Direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;
d) coordina le attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali;
e) coordina le attivita' di programmazione degli uffici territoriali;
f) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;
g) programma e organizza le attivita' statistiche nelle materie di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan), e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat) , ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali, e i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
i) coordina le attivita' di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del Ministero;
j) cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
k) predispone e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
l) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
m) elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi, cosi' da aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi offerti agli utenti;
n) svolge attivita' di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management);
o) opera, in qualita' di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), al fine di garantire terzieta' rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.
3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. Presso il Segretariato generale sono incardinate strutture amministrative di scopo, in particolare la "Struttura di Missione" finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure in materia di "Garanzia Giovani", nonche' a promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito.
5. Presso il Segretariato e' incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Al Servizio ispettivo sono assegnati tre dirigenti di livello dirigenziale non generale. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, il Segretariato puo' avvalersi anche di dirigenti degli uffici centrali e territoriali, nonche' di altro personale in possesso di titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti all'amministrazione.
6. Il Segretariato generale svolge altresi', d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurative, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3. Gestione del bilancio.
1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- Si riporta l'articolo 19, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998).
(Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.".
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 6. Il segretario generale.
1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito
l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale,
ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa,
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi
e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli
uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro
efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
Ministro.".
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
"Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance.
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.".
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 10. Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori.
1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca,
dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia
scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e
contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.".
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n.400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989,
n. 222.
Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150
del 2009 si vedano note all'articolo 2.
Per l'articolo 1 comma 7 della citata legge n.190 del
2012 si vedano note all'articolo 2.
Per l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 33
del 2013 si vedano note all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n. 479 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza):
"Art. 3. Ordinamento degli enti.
(Omissis).
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.".
 
Art. 4
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione
organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari - si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) pianifica e promuove modelli organizzativi, processi e strutture degli uffici territoriali, anche attraverso sinergie con gli enti vigilati;
b) svolge attivita' di programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale;
c) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
d) cura la logistica delle sedi centrali e del territorio nonche' la gestione delle relative spese di locazione;
e) coordina l'attivita' di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;
f) coordina le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero;
g) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;
h) provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale;
i) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;
j) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo;
k) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
l) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
m) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilita' amministrativa e per gli uffici territoriali;
n) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli Uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;
o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
p) cura l'attivita' contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilita' amministrativa;
q) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
 
Art. 5
Direzione generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonche' la produzione editoriale dell'amministrazione;
c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli Uffici relazioni con il pubblico centrali in raccordo con gli Uffici relazioni con il pubblico periferici, e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini ed imprese;
d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione;
e) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;
f) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;
g) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro Servizi Informatici;
h) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici dell'Amministrazione centrale e territoriale;
i) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;
j) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi centrali e periferici dell'Amministrazione, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;
k) e' responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;
l) gestisce la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;
m) cura lo svolgimento di attivita' volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;
n) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government;
o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;
p) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonche' degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
q) gestisce il Centro Servizi Informatici;
r) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del mercato del lavoro, definendo ed assicurando i flussi informativi derivanti da altri soggetti istituzionali;
s) svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;
t) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
2. Il Direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e' responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale.
Note all'art. 5:
Per il testo della citata legge n. 150 del 2000 si
vedano note alle premesse.
 
Art. 6
Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, l'applicazione ed il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) svolge attivita' di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attivita' di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attivita' della Consigliera Nazionale di Parita', delle consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato Nazionale di parita' e pari opportunita';
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle Organizzazioni Sindacali nel settore privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore;
h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive);
i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale ed aziendale;
j) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
k) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'Albo delle Universita' abilitate alla certificazione e svolge attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
l) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
m) cura la Relazione annuale sull'attivita' di vigilanza in materia di trasporti su strada;
n) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
o) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
p) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
q) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e sugli articoli della Carta Sociale Europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed al Consiglio d'Europa;
r) gestisce il Comitato Consultivo Tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attivita' dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
s) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
 
Art. 7
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale;
b) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialita' ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
c) svolge attivita' di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilita' del capitale umano;
d) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
e) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
f) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi aspetti contributivi;
g) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
h) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
i) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
j) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
k) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
l) svolge analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
m) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Note all'art. 7:
- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della L. 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2000, n. 156.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella
legge 19 luglio 1993, n. 236. (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
"Art. 1-ter. Fondo per lo sviluppo.
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di
intervento e nelle situazioni individuate ai sensi
dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di
nuove iniziative produttive e di riconversione
dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per
l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a
livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso
interventi volti alla creazione di infrastrutture
tecnologiche, in relazione ai connessi effetti
occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria
del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.".
- Si riporta l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita):
"Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro.
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi
alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu'
di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal
numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso
l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno
2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di
sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria. Decorso inutilmente il termine di cui al
periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
sostegno ai lavoratori interessati dalla presente
disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede
mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
di cui ai commi 19 e seguenti.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei
fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui al
comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base
degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla
natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di
ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa
rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime
modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia
di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli
accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al
comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma
confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi
22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4
nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita'
e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi
interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai commi
da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai
lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita'
produttive interessate. Ove a seguito della predetta
trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo
bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi
previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti
da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di
solidarieta' quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai
fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero
integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela
del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di
sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare:
requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e
requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta
gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi
per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a
carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del
presente articolo. La durata massima del trattamento non
puo' superare novanta giornate da computare in un biennio
mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle
risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori ai quindici
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta'
residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei
settori identificati.
19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma
19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di
lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla
disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione
a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi
eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo
residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle
stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo'
proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del
relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino
in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di
contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al
comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e
con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute
le relative prestazioni previste. In caso di mancata
costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il
31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in
relazione alle mensilita' di sospensione.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei
settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23,
24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per
una durata non inferiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata
operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando
eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal
1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e'
fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita'
di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei
datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti
previsti.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, avente i compiti di
cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La
partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano
le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5
per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma
32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro,
un contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi
4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia'
acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di
bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario
macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha
facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo,
sulla base della proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma
29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di
un assegno ordinario di importo almeno pari
all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non
inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo,
terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche
con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa
dell'istituto dell'integrazione salariale.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare
le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o
durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, in
relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai
commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo'
altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in
relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la
contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
del comma 4 provvede un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi
e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine
alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a
dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai
componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge
con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42
determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
regolamento del relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dalla presente legge con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata
alle norme previste dalla presente legge con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c).
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di
cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle
procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476
e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.".
- Si riporta l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della
citata legge n. 92 del 2012:
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro.
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di
effettuare nuove assunzioni anche presso le unita'
produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.".
- Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 1984, n. 299.
- Si riporta l'articolo 5, commi 5 e seguenti del
citato decreto-legge n. 148 del 1993:
"Art. 5. Contratti di solidarieta'.
(Omissis).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di
solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di
due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta
istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991, n.
223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque
giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, qualora
l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e
comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
a tutte le imprese alberghiere, nonche' alle aziende
termali pubbliche e private operanti nelle localita'
termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco
delle localita' termali cui si applicano le suddette
disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione
che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla
meta' della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di
ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23
luglio 1991, n. 223, e' ridotto a dodici mesi. I
trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere
autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95
miliardi con riferimento all'intero periodo di
anticipazione.
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate
anche le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario
contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo
contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ove le parti non provvedano a
disciplinare la materia di cui al comma 10, puo'
provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal
comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le
modalita' di rimborso alle gestioni previdenziali
interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1,
comma 5.".
 
Art. 8
Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di vigilanza, indirizzo e coordinamento sugli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
b) svolge attivita' di vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS;
j) svolge, in collaborazione con la COVIP, compiti di Alta vigilanza e di indirizzo sulle forme pensionistiche complementari nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
k) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, attivita' di:
1) vigilanza, indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
2) vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) esame e verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie; approvazione delle relative delibere;
4) esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita'; approvazione delle relative delibere;
5) analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
6) controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
l) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni domestici;
m) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
n) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero ed i lavoratori stranieri in Italia;
o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
 
Art. 9
Direzione generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione

1. La Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attivita' degli organismi territoriali in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;
b) indirizza, promuove e coordina i servizi per il lavoro pubblico e privato al fine di migliorare le politiche per lo sviluppo dell'occupazione;
c) cura le attivita' dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarieta' e in collaborazione con gli altri paesi membri dell'Unione Europea e, in quest'ambito, costituisce l'Ufficio di coordinamento nazionale Eures;
d) espleta le attivita' di propria competenza per l'attuazione della c.d. "Garanzia Giovani";
e) cura la tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro;
f) svolge attivita' di monitoraggio sulla qualita' dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa vigente in materia;
g) svolge le attivita' connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro;
h) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale, compreso il collocamento marittimo;
i) indirizza, promuove e coordina le attivita' di competenza del Ministero in materia di formazione, con particolare riferimento alle attivita' collegate al Fondo sociale europeo;
j) elabora le politiche formative e i piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilita';
k) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
l) attua la disciplina in materia di formazione professionale e gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
m) promuove e coordina, per quanto di competenza dell'Amministrazione, le politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
n) svolge attivita' autorizzativa, di vigilanza e di monitoraggio sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
o) svolge attivita' di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
p) svolge le attivita' connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilita' e al distacco;
q) cura il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Note all'art. 9:
- Il testo della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e
successive modificazioni (Legge-quadro in materia di
formazione professionale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1978, n. 362.
- Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato):
"Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
- Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta l'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394:
"Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro.
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando
richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori
di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo
articolo, senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo
30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al
di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di
regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere
concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di
lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il
nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.
La validita' del nullaosta deve essere espressamente
indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12,
14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2
dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto
d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni
dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli
articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati
limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera
c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente
articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel
nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessita'.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si
riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria,
qualificano l'attivita' come altamente specialistica,
occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel
rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29
dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di
durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita
e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le
eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.
Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso
l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo
indeterminato dell'universita' o dell'istituto di
istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari
per l'espletamento delle relative attivita'.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere
presentata o direttamente dall'interessato, corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di
assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche'
del titolo di studio o attestato professionale di
traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da
ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente
vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il
contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non puo'
essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di
cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo
unico, si riferisce agli stranieri che, per finalita'
formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro
Paese:
a) attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio
funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale, ovvero
b) attivita' di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco
assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9
non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di
ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente
annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo
44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto
formativo, redatto ai sensi delle norme attuative
dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vistato dalla regione. Per le attivita' di cui al comma 9,
lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo
Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la
quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita'
formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto
formativo, contenente anche indicazione della durata
dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo'
essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana
o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e puo' riguardare,
soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato,
intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere
o servizi particolari, per i quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dell'opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.
L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento
minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di
categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera h), del testo unico, dipendenti da societa'
straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco
su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di
legge che disciplinano la materia e non e' necessaria
l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso
sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure
semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo
5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della
nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali
o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si
osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in
vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27,
comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego
in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con
regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero,
per la realizzazione di opere determinate o per la
prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi
il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura
dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di
lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera
deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio italiano lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche' il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del
testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice
fiscale, e' rilasciato dalla Direzione generale per
l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di
Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per
un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo
proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per
consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente
per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo
datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato,
anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che
effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata
e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, con il vincolo che gli artisti interessati non
possano svolgere attivita' per un produttore o committente
di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e'
stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il
nullaosta al lavoro e' sostituito dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla
richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico,
della societa' destinataria delle prestazioni sportive,
osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche
quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso
di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa
d'assenso e' comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la societa'
destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La
dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di
soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi
stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima
federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui
al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4,
del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo
27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le
prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e
sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni
sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi
familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle
quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo
unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso
rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario
minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
federazione sportiva nazionale di appartenenza della
societa' destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il
nullaosta al lavoro non e' richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad
un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi.
Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani,
il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a
tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con
un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al
lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico
successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un
periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu'
di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente
gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto
dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia
pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite
specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale
possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto
stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
cooperative sono legittimate alla presentazione della
richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente
l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio
della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far
ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di
lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro
autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali
casi, lo schema di contratto d'opera professionale e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del
lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente, il programma
negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato,
rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e'
necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro
autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno
di cui al presente articolo possono essere rinnovati,
tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa
presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento
dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato
per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del
testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro
a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta.
Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11,
del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente
regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.".
 
Art. 10
Direzione generale per l'attivita' ispettiva

1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) indirizza e coordina le attivita' di verifica ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attivita' ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attivita' di monitoraggio;
b) cura la programmazione e il monitoraggio dell'attivita' di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
c) definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e effettuata il monitoraggio della loro realizzazione;
d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, sentita la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari;
e) cura la segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza ex articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) fornisce supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive del Ministero in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;
g) coordina le attivita' di prevenzione e promozione della legalita' svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
h) fornisce supporto all'attivita' di trattazione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attivita' ispettiva e svolge attivita' di coordinamento del Centro studi attivita' ispettiva;
i) coordina le attivita' di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
j) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva;
k) cura la gestione dell'istituto del "diritto di interpello";
l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Note all'art. 10:
- Si riportano l'articolo 3 e l'articolo 8 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003,
n. 30):
"Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
2. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione
nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.".
"Art. 8. Prevenzione e promozione.
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro
organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
eventualmente anche in concorso con i CLES e con le
Commissioni regionali e provinciali per la emersione del
lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
finalizzata al rispetto della normativa in materia
lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento
alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle
novita' legislative e interpretative. Durante lo
svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non
esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo
istituzionale emergano profili di inosservanza o di non
corretta applicazione della normativa di cui sopra, con
particolare riferimento agli istituti di maggiore
ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni
penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e
associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento,
da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di
convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri
volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati
alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli
articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti
previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive
della direzione generale.".
 
Art. 11
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione ed all'assegno sociale e trattamenti di invalidita';
b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
d) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione. Svolge attivita' di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta acquisti". Attua il programma "Promozione dell'inclusione sociale" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunita';
f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
g) svolge attivita' di indirizzo, di coordinamento e di iniziative integrate per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilita' e delle persone con bisogni complessi. Cura l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilita';
h) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
i) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita';
j) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
k) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
l) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
m) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 76 del 2013:
"Art. 3. Misure urgenti per l'occupazione giovanile e
contro la poverta' nel Mezzogiorno - Carta per
l'inclusione.
1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2,
al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione
dei giovani, assicurando prioritariamente il finanziamento
delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle
procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il
sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni
pubblici", a valere sulla corrispondente riprogrammazione
delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi
2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio,
alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di
rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di
Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto
occorra, della Commissione europea, si attiveranno le
seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni
di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno
2015 per essere riassegnate alle finalita' di cui alle
successive lettere:
a) per le misure per l'autoimpiego e
autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per
l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28
milioni di euro per l'anno 2015;
b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta
alla promozione e realizzazione di progetti promossi da
giovani, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013,
26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per
l'anno 2015;
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di
giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad
alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e
i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del
Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una
indennita' di partecipazione, conformemente a quanto
previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di
56 milioni di euro per l'anno 2013, 16 milioni di euro per
l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015
1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alla
lettera a) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via
prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi
progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di
accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il
consolidamento dell'attivita' imprenditoriale da parte di
altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in
altro luogo e nella medesima attivita'. La remunerazione
dell'impresa che svolge attivita' di tutoraggio,
nell'ambito delle risorse di cui alla lettera a) del comma
1, e' definita con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La remunerazione e' corrisposta solo a fronte di
successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che
svolge attivita' di tutoraggio non deve vantare alcuna
forma di partecipazione o controllo societario nei
confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio.
2. Tenuto conto della particolare incidenza della
poverta' assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle
risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli
interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa,
nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27
milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni
del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti. Tale
sperimentazione costituisce l'avvio del programma
«Promozione dell'inclusione sociale».
3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli
ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera
che, ai residenti di ciascun ambito territoriale
destinatario della sperimentazione, siano attribuiti
contributi per un valore complessivo di risorse
proporzionale alla stima della popolazione in condizione di
maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni
interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli
ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata
nelle forme e secondo le modalita' stabilite in
applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali
ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
agli ambiti territoriali di competenza.
5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o
ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione
possono essere disposti da Regioni e Province autonome,
anche se non rientranti nel Mezzogiorno.".
- Il testo della legge 13 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
 
Art. 12
Direzione generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;
b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive ed al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione;
c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;
e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati;
g) coordina le attivita' relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;
i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
j) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
k) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonche' delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
 
Art. 13
Direzione generale del terzo settore
e della responsabilita' sociale delle imprese

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della societa' attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli Enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;
b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;
d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attivita' dei Comitati di gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato e dei Centri di Servizio per il Volontariato;
e) coordina le attivita', attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);
f) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;
g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
h) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai finanziamenti previsti dai Fondi Strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
i) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
j) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera h).
Note all'art. 13:
Per l'articolo 8, comma 23 del citato decreto-legge n.
16 del 2012, si vedano note alle premesse.
 
Art. 14
Direzioni interregionali del lavoro
e Direzioni territoriali del lavoro

1. L'Amministrazione territoriale del Ministero e' articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui:
i) Quattro "Direzioni interregionali del lavoro" di seguito denominate DIL come di seguito individuate:
1. DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta;
2. DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;
3. DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
4. DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.
ii) Ottantuno "Direzioni territoriali del lavoro" di seguito denominate DTL:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Attraverso le DIL e le DTL, il Ministero esercita le competenze e le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, in coerenza con gli indirizzi strategici, le direttive ministeriali e la necessaria razionalizzazione delle risorse che ha determinato la riduzione dei posti funzione dirigenziali.
3. Nell'ottica di una ottimale organizzazione amministrativa dell'Amministrazione territoriale, le DTL di Chieti-Pescara, Basilicata, Trieste-Gorizia, Milano-Lodi, Sondrio-Lecco, Molise, Novara-Verbania Cusio Ossola, Biella-Vercelli, Cagliari-Oristano, Lucca-Massa Carrara e Umbria, hanno competenza su piu' ambiti provinciali e sono dislocate su due diverse citta', entrambe sedi di un'unica Direzione territoriale del lavoro.
4. Le DIL e le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari che, in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, impartisce le direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l'unicita' dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi.
 
Art. 15
Compiti delle DIL

1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:
a. al coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonche' di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' operative, nell'ambito territoriale di competenza;
d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;
e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio:
i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialita' dell'azione istituzionale, e dell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;
iii. monitorando gli indicatori di contesto.
2. Le DIL svolgono, altresi', funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di competenza.
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 46 (Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n.
59):
"Art. 1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come
modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il
conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni
e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del
1997, relativamente alle materie di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
interessate dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1,
costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 59 del 1997:
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di
entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita'
lavorativa all'estero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema
informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.".
- Il testo del citato decreto legislativo, n. 124 del
2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004,
n. 110.
 
Art. 16
Compiti delle DTL

1. Le DTL sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di:
a. coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
d. vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorita' territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge;
e. controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
f. mediazione delle controversie di lavoro;
g. certificazione dei contratti di lavoro;
h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
Note all'art. 16:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 124
del 2004, si vedano note all'articolo 15.
- Si riporta l'articolo 13, comma. 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 13. Vigilanza.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all' articolo 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio..".
- Si riportano gli articoli 13, 17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 13. Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti."
"Art. 17. Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del d.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.".
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
"Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorita' competente
a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.".
 
Art. 17
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate dalla tabella 6 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2013, nonche' in forza di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come di seguito indicato.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.
Note all'art. 17:
Per l'articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n.
145 del 2013 si vedano note alle premesse.
 
Art. 18
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a centoquarantacinque posti funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli delle DIR e delle DTL, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, ed in particolare, per gli Uffici del territorio, la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 17, comma 4-bis della citata
legge n. 400 del 1988:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta l'articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare (6).
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
 
Art. 19
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

 
Art. 20
Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 18 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del sopra richiamato articolo 19.
Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile. .
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
- Per il testo del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
si vedano note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 2011, si vedano note alle premesse.
 
Art. 21
Modificazioni di norme e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarieta';
c) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarieta' sociale.
 
Art. 22
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e efficienza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014 Ufficio di controllo preventivo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2923 Con delibera n. SCCLEG/17/2014/PREV e' stato ammesso al visto e alla conseguente registrazione con espunzione dei seguenti punti: - nelle premesse il sesto "Visto" e il primo "Ritenuta"; - all'art. 2, per intero il comma 3; - all'art. 3, la lett. l) del comma 2 e per intero il comma 3; - all'art. 17, la postilla identificata con i due **; - l'art. 19, nella sua totalita'.
Note all'art. 22:
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano note all'art. 18.
 
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