Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2014
Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto altresi', il comma 4, del medesimo articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, con il quale si prevede che lo Statuto dell'Agenzia e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina l'articolazione, la composizione, le competenze nonche' le modalita' di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori e ne stabilisce i principi e le modalita' di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali di organizzazione e di funzionamento;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Graziano Delrio, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 luglio 2014

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2014 Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri Ministeri giustizia e affari esterni Reg.ne Prev. n. 2175
 

Agenzia per la Coesione Territoriale
SCHEMA DI STATUTO
Art. 1.
Agenzia per la coesione territoriale

1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
2. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata e al controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20.
3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dalla legge istitutiva e dalle fonti in essa richiamate, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
5. L'Agenzia ha sede in Roma.

Art. 2.
Fini istituzionali

1. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata, relativamente ai fondi strutturali e di investimento europei e al fondo per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in particolare sorveglia e sostiene la politica di coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e rafforza l'azione di programmazione e coordinamento, fatte salve le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge istitutiva.

Art. 3.
Attribuzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla ragioneria generale dello Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici e alle problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi.
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata;
d) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi;
e) puo' assumere le funzioni dirette di Autorita' di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera f), sentite le amministrazioni titolari.
f) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili.
3. Svolge altresi' ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge istitutiva e dalle altre leggi vigenti in materia.
4. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del presente articolo l'Agenzia puo' stipulare accordi e convenzioni ed avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti nel settore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. L'Agenzia puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa spa, in conformita' con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 comma 14-ter della legge istitutiva.

Art. 4.
Organi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge istitutiva, gli organi dell'Agenzia sono:
a) Il Direttore generale;
b) Il Comitato direttivo;
c) Il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore generale, di seguito "Direttore", e' nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge istitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorita' politica ove delegata, scelto tra personalita' che posseggano elevate competenze e comprovata esperienza nelle materie delle politiche di coesione. Il Direttore resta in carica per tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale, anche occasionale. Il trattamento economico complessivo del Direttore non puo' essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Comitato direttivo, di seguito "Comitato", e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata. Il Comitato, oltre al direttore dell'Agenzia che lo presiede, e' composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e l'altro in rappresentanza degli Enti locali. I componenti del comitato restano in carica tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Citta' non possono svolgere in qualsiasi forma attivita' attinente ai compiti dell'Agenzia o degli altri organismi che coadiuvano l'Agenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Il Comitato organizza i propri lavori secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Agenzia.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito "Collegio", e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata, ed e' composto, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'. E' altresi' nominato un componente supplente. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
5.Ai membri del collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell'Agenzia o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo, collegati alle attivita' dell'Agenzia.

Art. 5.
Attribuzioni del direttore generale

1. Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, nonche' con le regioni e le autonomie locali, in coerenza con le finalita' e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore, sentito il Comitato direttivo, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le modalita' necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Il piano e' definito mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorita' politica ove delegata e il Direttore dell'Agenzia. Del piano e' data informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, il piano e' presentato entro 90 giorni, dalla costituzione di tutti gli organi dell'Agenzia.
3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e, in particolare:
a) presiede il Comitato direttivo;
b) adotta i piani e i programmi necessari per raggiungere gli obiettivi previsti dalla convenzione, previo parere del Comitato direttivo;
c) adotta, previo parere del Comitato direttivo, e sottopone per l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica ove delegata, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia,
d) sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata una relazione sull'attivita' dell'Agenzia e in particolare sullo stato di attuazione del piano triennale;
e) predispone il budget economico dell'Agenzia ed il bilancio d'esercizio, previo parere del Comitato direttivo, e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze
f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti nella normativa vigente e dai contratti collettivi, all' assegnazione degli incarichi ai dirigenti, alla definizione di ruoli, responsabilita' ed uffici di competenza;
g) pone in essere agli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti.
4. In caso di assenza del servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un vicario nominato dal direttore stesso. Nel caso in cui il vicario non sia nominato le funzioni sono svolte dal dirigente piu' anziano nell'ambito del grado piu' elevato.

Art. 6.
Attribuzioni del Comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Il Comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e, in particolare:
a) sulle modifiche dello statuto, sui regolamenti e sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia,
b) sul piano triennale e sugli aggiornamenti annuali
c) sul budget economico e sul bilancio di esercizio;
d) su ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.
4. Alle sedute del Comitato direttivo possono assistere i componenti del collegio dei revisori, senza diritto di voto.

Art. 7.
Attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti alla normativa vigente, relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, tra l'altro:
a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie,. Il Collegio dei revisori, in particolare:
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esamina il budget e controlla il bilancio;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) provvede agli altri compiti demandati dalla legge compreso il monitoraggio della spesa pubblica;
h) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni di' cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Il Collegio puo' chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia ovvero su singole questioni, riferendo al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata eventuali irregolarita' riscontrate;
3. Il collegio dei revisori e' convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del budget e del bilancio e' redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio custodito presso l'Agenzia..

Art. 8.
Dirigenza

1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo. 2001, n 165:
a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano 1'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie o strumentali assegnate ai propri uffici;
e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.
Principi generali di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione dell'Agenzia, articolata in settori di attivita', e' determinata con regolamento. Il regolamento di organizzazione e' adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal direttore che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze
2. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 200 unita', e' determinata dal regolamento di organizzazione, secondo le necessita' di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalita' del trasferimento del personale indicate nella legge istitutiva.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di' personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, o analogo istituto previsto dalle Amministrazioni di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. L'assunzione di personale di ruolo, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, avviene mediante concorso pubblico e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di mobilita' e regime di assunzioni
5. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie per l'assistenza tecnica collegata alla gestione di programmi della politica di coesione nazionale e comunitaria, l'Agenzia puo' avvalersi di personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, a termine o di collaborazione per specifici compiti collegati all'attuazione dei programmi stessi e per la durata dei medesimi, nel rispetto delle procedure di selezione previste all'articolo 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Al personale in servizio presso l'Agenzia si applica il contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 10.
Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 11.
Codice di comportamento del personale

1. Il personale dell'Agenzia, conforma la propria condotta al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri.
2. Il Direttore, previo parere del Comitato direttivo, adotta un codice di comportamento del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

Art. 12.
Regolamento di contabilita' e di bilancio dell'Agenzia

1. L'agenzia e' dotata di autonomia contabile e di bilancio disciplinata mediante un apposito regolamento di contabilita' e di bilancio.
2. Il regolamento di contabilita' e di bilancio e' adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore dell'Agenzia che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' politica ove delegata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le norme contenute nel regolamento di contabilita' e di bilancio disciplinano, tra l'altro, le modalita' di redazione del bilancio dell'Agenzia redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Si applicano altresi' le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
4. Il regolamento di contabilita' e di bilancio attua anche quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10 comma 8 della legge istitutiva.

Art. 13.
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
 
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