Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 maggio 2014
Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato"
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, concernente "Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi";
Visto il dPR 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto l'art. 5, della legge n. 183 del 16 aprile 1987;
Visto il dPR 29 dicembre 1988, n. 568 concernente "Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183" ed in particolare l'art. 10;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" ed in particolare l'art. 56;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica" ed in particolare gli articoli 40, comma 2, lettera p) e 51;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 concernente "Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"
Visto l'art. 23 comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014) ed in particolare l'art. 1, comma 243";
Considerata la necessita' di accelerare il processo di erogazione delle risorse comunitarie e nazionali destinate ad interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, riducendo i passaggi necessari per concludere il procedimento di pagamento e assicurando, nel contempo, una gestione efficace e trasparente degli interventi, attraverso la costituzione di conti correnti dedicati, intestati alle singole Amministrazioni titolari degli interventi;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Presso la tesoreria statale sono aperte una o piu' contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato elencate nella tabella allegata, su cui affluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate a realizzare programmi ed interventi di politica comunitaria, nonche' iniziative complementari alla programmazione comunitaria. I versamenti ed i prelevamenti relativi alle predette contabilita' sono effettuati secondo le procedure previste dal presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Versamenti

1. L'alimentazione in entrata delle contabilita' speciali di cui all'art. 1 del presente decreto e' disposta mediante versamenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, a valere sulle disponibilita' dei conti correnti di tesoreria, n. 23209, relativo alle risorse di parte nazionale, n. 23211 relativo alle risorse di parte comunitaria e n. 25051, relativo alla gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria.
2. I versamenti comprendono le risorse provenienti dall'Unione europea a titolo di prefinanziamento e le corrispondenti quote di prefinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987; le risorse erogate dall'Unione europea a titolo di pagamenti intermedi e di saldo e le corrispondenti quote di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987; le risorse a carico del predetto Fondo di rotazione destinate agli interventi di cui all'art. 23 comma 4, della legge n. 183, del 12 novembre 2011; le risorse a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 da erogarsi a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 
Art. 3
Prelevamenti

1. I titolari delle contabilita', di cui all'art. 1, eseguono i pagamenti in favore degli aventi diritto, compresi eventuali oneri accessori, nei limiti delle disponibilita' esistenti, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilita' speciale, utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE. Gli ordinativi, firmati digitalmente, sono inviati alla tesoreria statale dal responsabile della contabilita' speciale per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, secondo le regole disciplinate dal regolamento tecnico di servizio sottoscritto con la Banca d'Italia che assicura, inoltre, l'acquisizione del flusso informatico di rendicontazione. In caso di ordinativi restituiti o comunque non andati a buon fine il responsabile della contabilita' speciale provvede alla riemissione dei titoli di pagamento.
2. Per le quote di risorse che devono essere gestite attraverso i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero interessato, il titolare della contabilita' speciale provvede al versamento dell'importo all'entrata del bilancio dello Stato ed inoltra apposita istanza, per la riassegnazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGB.
3. Per i pagamenti in favore di beneficiari fuori area euro, nelle more della definizione di nuove procedure per l'ordinazione dei pagamenti, il titolare della contabilita' speciale provvede al versamento dell'importo sullo specifico conto intestato alla Banca d'Italia ed inoltra alla Banca d'Italia medesima gli appositi modelli OC 831.
 
Art. 4
Responsabili della contabilita' speciale

1. Ciascuna Amministrazione centrale di cui all'elenco allegato nomina il responsabile della contabilita' speciale cui compete la presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 6.
2. Qualora si attribuisca ad altre Amministrazioni centrali dello Stato, non comprese nell'elenco allegato al presente decreto, la titolarita' della gestione di programmi cofinanziati dall'Unione europea o complementari alla programmazione europea, con decreto emanato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 sara' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate alle predette Amministrazioni.
 
Art. 5
Compensazioni

1. Alle compensazioni tra diversi programmi delle quote comunitarie o nazionali, a seguito della emissione di note di addebito da parte della Commissione europea ovvero in tutte le altre ipotesi in cui la compensazione si rende necessaria, provvede l'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) in sede di alimentazione delle contabilita' speciali.
 
Art. 6
Monitoraggio e rendicontazione

1. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, assicura il monitoraggio sui flussi finanziari riguardanti le contabilita' speciali di cui al presente decreto e garantisce il necessario supporto informatico e conoscitivo alle Amministrazioni centrali anche al fine della predisposizione del rendiconto da trasmettere, a cura del responsabile della contabilita' speciale, ai competenti Uffici e Organi di controllo.
2. I rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilita' speciali di cui all'art. 1, sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2331
 
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