Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2014
Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1);
Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto, in particolare l'art. 3-bis del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», come modificato dall'art. 1, commi 374 e 376, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 11, comma 11-quater, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dall'art. 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale tra l'altro prevede che:
«I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (comma 1);
«In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. » (comma 2);
«Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.» (comma 3);
«I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.» (comma 4);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 2012, registro n. 11, foglio n. 260, con il quale si e' provveduto alla concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla «Cassa depositi e prestiti S.p.a.» ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia stessa;
Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato anche in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia stessa;

Decreta:

Art. 1

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 2.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.
5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
 
Art. 2

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dall'indicazione dell'ammontare del credito non rimborsato.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2014

Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2308
 
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