Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 luglio 2014
Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;
Visto che lo stesso art. 10, comma 1, prevede che con il predetto decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonche' gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese;
Visto, altresi', l'art. 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013, che prevede che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli sono affidati a una o piu' societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1

Modalita' e termini per la presentazione delle domande di
agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalita' e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:
a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente:
1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;
2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;
4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da piu' soggetti proponenti:
1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;
4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti proponenti con esclusione degli organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relatitivi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 4 del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 7;
6) copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto.
2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014, pena l'invalidita', utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla sezione "Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero), www.mise.gov.it.
3. Le attivita' inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata e' resa disponibile nel sito internet del Ministero a partire dal 22 settembre 2014.
 
Allegato n. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 8

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 9

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 10

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 11

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase
istruttoria

1. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie individuate, sulla base dell'ammontare complessivo disponibile di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, tenendo conto di un accantonamento pari al 2 per cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto.
2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 4, del decreto, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo al criterio di cui all'art. 3, comma 7, lettera b), del presente decreto, definito, secondo le modalita' indicate nei commi 9 e 10 dello stesso articolo, utilizzando i dati cosi' come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4. In ogni caso, non sono ammessi all'istruttoria i progetti che non superano la soglia minima prevista in relazione al predetto criterio nella tabella riportata nell'allegato n. 8. In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.
5. Ai fini dell'accesso dei progetti di ricerca e sviluppo alle riserve di cui all'art. 2, comma 4, del decreto, l'eventuale presenza di organismi di ricerca non influisce sulla verifica dell'appartenenza della maggioranza delle imprese proponenti alla categoria di imprese a cui sono destinate le medesime riserve.
 
Art. 3
Condizioni, punteggi e soglie minime per la valutazione delle domande

1. L'attivita' istruttoria di cui all'art. 11 del decreto e' svolta dal soggetto gestore sulla base della documentazione allegata alla domanda presentata dal soggetto proponente, fatta salva la facolta' del soggetto gestore di richiedere, su aspetti specifici del progetto proposto, integrazioni e chiarimenti. Tale attivita' istruttoria e' articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita';
b) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, del decreto e svolgimento delle ulteriori attivita' previste dall'art. 11, comma 3, del decreto.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a), il soggetto gestore, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilita', il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo, secondo le modalita' indicate al comma 3, e di durata del progetto, il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande nonche' il superamento della soglia minima prevista in relazione alla capacita' del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, secondo quanto indicato ai commi 4, 5 e 6.
3. Ai fini della verifica dei limiti di costo del progetto previsti dall'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto, e' effettuata una valutazione sulla base dei costi ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per costi ammissibili si intendono i costi rientranti nelle categorie di spesa ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto, come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruita' e la pertinenza delle singole voci di spesa.
4. La capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e' accertata, sulla base dei dati relativi all'ultimo esercizio, individuati ai sensi del comma 8, verificando la seguente relazione:

Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)

dove:
a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue
1) il valore relativo al risultato di esercizio e' quello della voce "risultato prima delle imposte";
2) il valore degli ammortamenti e' dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);
b) "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato da restituire determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto sulla base dei costi presentati dal soggetto proponente;
c) "N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni. A tal fine si ricorda che il finanziamento agevolato deve essere rimborsato in un periodo della durata massima di 8 anni.
5. Nel caso di progetti congiunti la verifica di cui al comma 4 relativa alla capacita' di rimborso e' accertata per ciascuno dei soggetti proponenti con riferimento al finanziamento agevolato corrispondente all'ammontare dei costi presentati a carico dello stesso soggetto proponente.
6. Qualora il valore del Cflow sia inferiore alla soglia di cui al comma 4, anche per uno solo dei soggetti proponenti, nel caso di progetti congiunti, il progetto non e' ammesso alla successiva attivita' istruttoria.
7. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), il soggetto gestore effettua la valutazione della domanda analizzando i seguenti criteri di valutazione:
a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne: tale elemento e' valutato sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attivita' di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosita' dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;
2) qualita' delle collaborazioni: tale elemento e' valutato sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca, sia in qualita' di co-proponenti che in qualita' di fornitori di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo e' finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attivita' previste a carico degli organismi di ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attivita' degli organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle spese del progetto;
3) fattibilita' tecnica del progetto: tale elemento e' valutato sulla base dell'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Le risorse strumentali sono valutate con particolare riferimento all'idoneita' e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attivita' di ricerca e sviluppo, gia' in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruita' e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalita' del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attivita' di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;
b) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore e' determinato come rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:
- il valore relativo ai mezzi propri e' quello del totale della voce A del passivo "patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine e' quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del passivo "debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni e' quello del totale della voce B dell'attivo "immobilizzazioni";
2) indipendenza finanziaria: tale indicatore e' determinato come rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:
- il valore relativo ai mezzi propri e' quello del totale della voce A del passivo "patrimonio netto";
- il valore relativo al passivo e' quello del totale del "passivo";
3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore e' determinato come rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:
- il valore degli oneri finanziari e' quello della voce C 17 "interessi e altri oneri finanziari";
- il valore del fatturato e' quello del totale della voce A "valore della produzione";
4) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore e' determinato come rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:
- il valore del margine operativo lordo (MOL) e' determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "valore della produzione" e le seguenti voci:
voce B 6 "costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
voce B 7 "costo della produzione per servizi";
voce B 8 "costo della produzione per godimento di beni di terzi";
voce B 9 "costo della produzione per il personale";
voce B 11 "costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
voce B 14 "costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore del fatturato e' quello del totale della voce A "valore della produzione";
c) qualita' tecnica del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) risultati attesi: tale elemento e' valutato sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' rispetto allo stato dell'arte e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa puo' essere utilizzata. L'elemento di originalita' e' valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non puo' essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;
2) tipologia di innovazione: tale elemento e' valutato con riferimento alla capacita' del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
d) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale: tale elemento e' valutato sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi, con particolare riferimento alla capacita' del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonche' di penetrare in nuovi mercati;
2) potenzialita' di sviluppo: tale elemento e' valutato sulla base della capacita' del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalita' con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.
8. Ai fini della verifica della capacita' di rimborso di cui al comma 4 e del calcolo degli indicatori relativi al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera b), i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, allegata alla domanda di agevolazione. Tali dati devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. Il soggetto gestore procede ad effettuare la verifica dei predetti dati, acquisendo i bilanci depositati dei proponenti o, nel caso di imprese individuali e di societa' di persone, richiedendo ai proponenti stessi le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui nel corso di tali verifiche emergano dati difformi rispetto a quelli dichiarati dai soggetti proponenti, e' anche ridefinita la posizione assunta dal progetto nell'eventuale graduatoria di accesso alla fase istruttoria di cui all'art. 2, comma 4.
9. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 7, il soggetto gestore procede ad attribuire un punteggio, secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 8, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per gli indicatori relativi al criterio di cui al comma 7, lettera b), il punteggio e' ottenuto come media dei punteggi calcolati sui dati relativi a ciascuno degli ultimi due esercizi individuati ai sensi del comma 8 ovvero con riferimento solo all'ultimo esercizio nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi.
10. Nel caso di progetti congiunti i criteri di cui al comma 7, lettere a), c) e d), sono valutati complessivamente in relazione al progetto presentato; gli indicatori relativi al criterio di cui al comma 7, lettera b), sono, invece, calcolati, secondo le modalita' indicate al comma 9, con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti, con esclusione degli organismi di ricerca, e il relativo punteggio e' ottenuto come media dei punteggi riferiti a tali soggetti, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili a carico di ciascuno di essi senza considerare la parte di progetto realizzata da organismi di ricerca in qualita' di co-proponenti.
11. L'attivita' istruttoria delle domande di agevolazione e' conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 per i progetti congiunti, sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella riportata nell'allegato n. 8;
b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.
12. Nel caso di progetti congiunti, in relazione al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera b), il soggetto gestore provvede, in caso di mancato raggiungimento del valore minimo di soglia indicato nella tabella riportata nell'allegato n. 8 anche per uno solo dei soggetti proponenti, a concludere l'esame istruttorio con esito negativo, senza procedere alla valutazione dei rimanenti criteri.
13. In ogni caso, anche qualora sia superato il valore minimo di soglia previsto in relazione al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera b), il soggetto gestore, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale del soggetto proponente, puo' proporre al Ministero di subordinare l'emanazione del decreto di concessione ad opportune condizioni.
 
Art. 4

Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, invia le risultanze dell'attivita' istruttoria al Ministero. In caso di esito negativo di tale attivita', il Ministero, attraverso il soggetto gestore, da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, il soggetto gestore provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione, entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, della seguente documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione:
a) dichiarazione, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;
c) eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per il Ministero di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2 per cento;
d) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.
2. Il Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 trasmessa dal soggetto gestore, procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, e' tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto, a comunicare al soggetto gestore l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. A tal fine deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero dalla data di inizio dell'attivita' del personale interno, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 5

Costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili, ai sensi dell'art. 6 del decreto, sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, effettivamente sostenute ovvero imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. I costi di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 9, sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
3. I pagamenti dei titoli di spesa di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di bonifici bancari o attraverso SEPA Credit Transfer, con causale: "Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE 20/06/2013". Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sara' determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
 
Art. 6

Modalita' di presentazione delle domande di erogazione

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita' come comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3. La prima richiesta di erogazione puo' riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario presenta la richiesta relativa alle spese del progetto sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti congiunti la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal soggetto capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da tutti i soggetti proponenti nel periodo di riferimento. Unitamente alla richiesta di erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:
a) rapporto tecnico sulle attivita' svolte;
b) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attivita' svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Nel caso di progetti congiunti il quadro riassuntivo dei costi deve dare evidenza oltre che dei costi complessivi del progetto anche dei costi sostenuti da ciascuno dei soggetti co-proponenti;
c) schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attivita' di ricerca e sviluppo;
d) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata;
e) documentazione di spesa, consistente nelle copie delle fatture d'acquisto o nei documenti contabili di valore probatorio equivalente, relativa al periodo temporale per il quale e' richiesta l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento;
f) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota, in alternativa a quanto indicato nelle lettere precedenti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; qualora il soggetto beneficiario abbia richiesto l'accesso alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto, l'erogazione dell'anticipazione e' disposta a seguito della comunicazione di avvio del progetto di cui all'art. 4, comma 3;
g) nel caso di richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento, in aggiunta ai documenti sopra elencati, relazione tecnica finale sull'intero progetto concernente le attivita' svolte e gli obiettivi raggiunti e un quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute.
3. Le modalita' per la presentazione delle richieste di erogazione e gli schemi in base ai quali deve essere redatta la richiesta sono definiti con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
4. La richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento lavori deve essere presentata entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e la richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere f) e h), del decreto. La richiesta di erogazione per anticipazione non e' considerata utile ai fini del rispetto del termine di presentazione relativo al primo stato di avanzamento lavori.
 
Art. 7

Verifiche, controlli e ispezioni

1. Il soggetto gestore effettua, ai sensi dell'art. 12, comma 9, lettera f), del decreto, una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni. Il soggetto gestore effettua la verifica a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori.
2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, ai sensi dell'art. 12, comma 9, lettera g), del decreto, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
3. Sulla base della relazione tecnica del soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero provvede ad effettuare l'accertamento finale ai sensi dell'art. 14 del decreto.
4. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
 
Art. 8

Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 10.
2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, attraverso la procedura informatica predisposta dal soggetto gestore, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Art. 9

Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 e all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 11 e' riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: Sappino
 
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