Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2014 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2014
Nuovo piano di ripartizione dei contributi ai partiti e movimenti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a titolo di cofinanziamento. (Decreto n. 681/14).


IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;
Vista la deliberazione n. 46/2014 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 25 luglio 2014 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli Uffici procederanno all'erogazione dei contributi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.
Roma, 29 luglio 2014
Il Presidente: Grasso

Il Segretario generale: Serafin
 

XVII LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 46/2014
Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2014. Seduta del 25 luglio 2014

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale dispone la riduzione del 25 per cento dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per l'anno 2014;
Visti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;
Viste le richieste dei contributi effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96 del 2012 dai movimenti e partiti politici al Presidente del Senato della Repubblica;
Visti gli atti costitutivi e gli statuti inviati dai movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 96 del 2012;
Viste le lettere con le quali la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha comunicato al Presidente del Senato della Repubblica il contributo attribuibile ai partiti politici per l'anno 2014 a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;
Vista la nota in data 8 luglio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, ha comunicato al Senato della Repubblica l'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto;
Visto il decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 30 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2013, n. 178, che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 in pari data, recante la determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013;
Considerata la necessita', alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, di rideterminare il predetto piano di ripartizione dei contributi pubblici relativi alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2013, in applicazione del coefficiente di riduzione del 25 per cento disposto dal menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento all'anno 2014;

Delibera:
Art. 1.

1. E' approvato il piano di ripartizione dei contributi pubblici in favore dei movimenti e partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 nonche' a titolo di cofinanziamento, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti dal piano di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi.
2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante.
3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato al Senato della Repubblica dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, risultino inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura di un terzo del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato al Senato dalla Repubblica dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, risultino inottemperanti all'obbligo di pubblicazione nel sito internet del rendiconto e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione a norma dell'art. 3 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.
2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
3. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei contributi, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 4.

Sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti somme, una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'articolo 1:
a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n. 96 del 2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.

Art. 5.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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