Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2014 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 luglio 2014
Rideterminazione, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, dei rimborsi elettorali gia' attribuiti ai partiti politici con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013). Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013 (articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1999; articoli 1 e 2 delle legge n. 96 del 2012). Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2014 (articolo 2 delle legge n. 96 del 2012). (Decreto n. 711).


LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 24 luglio 2014 ha:
rideterminato i rimborsi elettorali gia' attribuiti ai partiti politici con le proprie deliberazioni n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013;
approvato i piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;
determinato i contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2014;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli Uffici procederanno all'erogazione dei contributi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente all'ottemperanza, da parte dei partiti politici aventi diritto, alla normativa in materia di rendiconto di esercizio nonche' alle disposizioni statali in materia di consuntivi delle spese elettorali.
Roma, 24 luglio 2014

La Presidente: Boldrini
Il Segretario generale: Zampetti
 
Allegato

XVII LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2014
Oggetto: Rideterminazione, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, dei rimborsi elettorali gia' attribuiti ai partiti politici con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013). Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013 (articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1999; articoli 1 e 2 delle legge n. 96 del 2012). Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica per l'anno 2014 (articolo 2 delle legge n. 96 del 2012). Riunione di giovedi' 24 luglio 2014

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni; visti gli articoli 5 e 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale dispone la riduzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per gli anni 2014, 2015 e 2016;
Vista la nota in data 8 luglio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, ha comunicato alla Camera dei deputati l'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto;
Viste le lettere con le quali la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha comunicato al Presidente della Camera dei deputati il contributo attribuibile ai partiti politici per l'anno 2014 a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2013, n. 176, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 37 in pari data, recante la rideterminazione con effetto sulle rate 2013 e 2014 del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010;
Vista la sentenza n. 755 del 17 febbraio 2014, con la quale il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR del Piemonte n. 66 del 15 gennaio 2014, ha annullato definitivamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte svoltesi il 28-29 marzo 2010;
Ritenuto che, a seguito dell'annullamento delle predette elezioni, fermo restando il pagamento delle quattro rate precedenti, non possa farsi luogo al pagamento dell'ultima rata di rimborso elettorale per il 2014, essendo venuto meno il presupposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 43 del 1995, consistente nel conseguimento di almeno un consigliere eletto; cio', per altro, in conformita' a quanto gia' deciso dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 219 del 29 novembre 2012, in occasione dell'annullamento delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Molise avvenuto nel 2011, e - per quanto attiene alla non ripetibilita' delle quattro rate gia' erogate - in conformita' con il parere reso dal Consiglio di Stato in data 24 luglio 2002 con riferimento all'annullamento delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Molise svoltesi nel 2000, parere richiamato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 2002;
Rilevato che, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio regionale della Basilicata e del conseguente svolgimento delle elezioni per il relativo rinnovo svoltesi il 18 e il 19 novembre del 2013, e' interrotto il versamento dell'ultima rata di rimborso maturata dai partiti in relazione alle elezioni tenutesi il 28 e 29 marzo 2010, in forza dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 157 del 1999, ancora in vigore in base all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 149/2013;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2013, n. 176, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 36 in pari data, recante l'approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013;
Visti i risultati delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013;
Viste le richieste dei contributi relative alle consultazioni elettorali sopra menzionate, effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96 del 2012 dai partiti e movimenti politici interessati nonche' gli atti costitutivi e gli statuti dagli stessi inviati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge al Presidente della Camera dei deputati;
Considerata la necessita', alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, di:
a) rideterminare il piano di ripartizione della quinta e ultima rata dei menzionati rimborsi per le elezioni regionali del 2010 in applicazione del coefficiente di riduzione del 25 per cento, disposto dal citato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento all'anno 2014, nonche' in conseguenza dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale della Basilicata e dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte del 2010 sopra ricordati;
b) rideterminare i predetti piani di ripartizione dei menzionati contributi pubblici relativi alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2012 e 2013, in applicazione dei coefficienti di riduzione del 25, del 50 e del 75 per cento disposti dal piu' volte menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016;
c) approvare i piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e partiti politici per il menzionato rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17 novembre 2013;
d) approvare il piano di ripartizione del cofinanziamento all'attivita' politica dei movimenti e partiti politici per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 96 del 2012,

Delibera:
Art. 1.

1. I piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici per le consultazioni elettorali in oggetto sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.
2. Il piano di ripartizione di cui all'allegato 1 della presente deliberazione ha efficacia per l'anno 2014. I piani di cui agli allegati da 2 a 10 hanno efficacia per gli anni 2014, 2015 e 2016.
3. I piani di cui agli allegati da 11 a 20 della presente deliberazione, riferiti ai contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica, hanno efficacia per il solo anno 2014. I relativi importi sono annualmente rideterminati fino all'anno 2016 dall'Ufficio di Presidenza in base all'entita' del contributo attribuibile, comunicato ai Presidenti della Camera e del Senato dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (d'ora in avanti, la Commissione).

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno.
2. All'erogazione dei rimborsi si procedera' secondo le modalita' indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.
3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato alla Camera dalla Commissione, risultino inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura di un terzo del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato alla Camera dalla Commissione, risultino inottemperanti all'obbligo di pubblicazione nel sito internet del rendiconto e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.
2. In caso di riformulazione di piani di ripartizione che comportino una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulla seguente. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
3. Qualora non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Una volta intervenuta la definitivita' dei piani di cui all'articolo 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96/2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge 96/2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge 96/2012.

Art. 6.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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