Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 giugno 2014, n. 105
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, come modificato dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 6162 del 27 giugno 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34 a 46 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario n. 176, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel citato decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), e' stata pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE, come modificato dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 21, D.L. 12 settembre 2013, n. 104):
«Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione della
commissione nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172
(Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006,
n. 109.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario), e' stata pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10. S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 novembre 2005, n.
285, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 20. - 1. La formazione che permette di ottenere
un diploma di medico chirurgo specialista nelle
specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai
seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
all'articolo l8 nel corso del quale siano state acquisite
adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;
b) insegnamento teorico e pratico;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle
autorita' o enti competenti;
d) formazione effettuata in un ateneo universitario o
in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a
tal fine dalle autorita' competenti;
e) partecipazione personale del medico chirurgo
candidato alla specializzazione, alle attivita' e
responsabilita' proprie della disciplina.
2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo
specialista e' subordinato al possesso di un diploma di
medico chirurgo.
3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non
possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di
tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono
modificate secondo la procedura prevista dall'articolo
44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014,
la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,
riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati
all'incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica
a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Per gli
specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al
secondo o al terzo anno di corso, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico
alla durata cosi' definita. Per gli specializzandi che nel
medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o
successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento
previgente.».
 
Art. 2
Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 28 febbraio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame. Il bando disciplina, altresi', le modalita' relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilita' di concorrere all'accesso fino a due tipologie di scuole di specializzazione per ciascuna area, nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'.
2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze della sanita' della Polizia di Stato, nonche'
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole
scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di
cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.».
 
Art. 3
Prova d'esame

1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia. Il bando puo' prevedere un punteggio minimo per il superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Essa e' svolta in una o piu' sedi, nella stessa data e allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.
2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata al Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza e tenuti al piu' rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.
3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.
4. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle prove di esame nonche' al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di cui all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento delle prove.
 
Art. 4
Commissione nazionale

1. Con decreto del Ministro e' costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al piu' rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.
 
Art. 5
Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato puo' ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Voto di laurea - fino a 2 punti:
Voto 110 e lode = 2 punti;
Voto 110 = 1,5 punti;
Voto da 108 a 109 = 1 punto;
Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.
b) Curriculum - fino a 13 punti:
b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti;
Media dei voti ≥ 29 = 4 punti;
Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti;
Media dei voti ≥ 28 = 2 punti;
Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto.
b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
1 punto per ogni 30 o 30 e lode;
0,7 punti per ogni 29;
0,5 punti per ogni 28;
0,2 punti per ogni 27.
b.3) Altri titoli - fino a 3 punti. I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:
1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;
2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.
2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalita' indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e' precluso lo scambio di sede.
3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica e' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione.
4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 757 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 757 (Formazione specialistica). - 1. Per le
esigenze di formazione specialistica dei medici,
nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di
cui all' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n.
368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della
difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore
al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica
della sanita' militare.
2. La ripartizione tra le singole scuole di
specializzazione dei posti riservati, di cui all' articolo
35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999,
e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli
aspetti relativi alla sanita' militare.
3. Al personale in formazione specialistica
appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano
le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo
n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli
articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al
personale di cui al presente comma continua ad applicarsi
la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e
il trattamento economico propria del personale militare. Lo
stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto
legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata
delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle
attivita' assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento
didattico delle singole scuole, e in particolare
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo n. 368 del 1999.».
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 6
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172.
Note all'art. 6:
- Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172
(Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina),
abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma 2, e' fissato al 31 luglio 2014. Le relative prove di esame si svolgono entro il 31 ottobre 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2014

Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2904
 
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