Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2014 (vai al sommario)
DECRETO 9 aprile 2014
Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 1354).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;
Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalita' e le percentuali di finanziamento ivi previste;
Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Eniac»;
Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionale lanciato dalla Impresa Comune Eniac con scadenza il 30 luglio 2010;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Eniac e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;
Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non e' prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
Tenuto conto della ripartizione delle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;
Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento e' in corso di acquisizione la documentazione di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1

Il progetto di ricerca Eniac ERG e' stato ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.
2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinati alla effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul fondo, in relazione alle quali, da perente, si richiedera' riassegnazione secondo la nota di avanzamento lavori conformemente alle modalita' di rendicontazione.
5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.
 
Art. 3

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro €. 2.906.792,14 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilita' del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2014

Il direttore generale: Fidora

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro foglio n. 2589
 
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