Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 luglio 2014
Regole e modalita' per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e per il finanziamento degli accordi e delle intese - Bando della diffusione della cultura scientifica. (Decreto n. 2216).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, e' stato previsto che le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale» e ss.mm.ii.;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113 recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» cosi' come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «legge n. 113/1991»);
Considerato che l'art. 1, comma 1 della medesima legge n. 113/1991 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Considerato che la legge n. 113/1991 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalita': «contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati»;
Visto il dd 369/ric del 26 giugno 2012 con il quale e' stato adottato il bando per la concessione dei contributi per i tre strumenti previsti dalla legge n. 113/1991, ed in particolare il «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi» relativo al periodo 2012-2014, i «contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge» e la «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati» relativamente all'esercizio finanziario 2012;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della Tabella Triennale per il periodo 2012-2014;
Considerato pertanto che non sussiste la necessita' di provvedere alla revisione della tabella triennale 2012-2014;
Visto il decreto n. 972 del 25 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2014 foglio 88, con il quale il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2013 (pari € 10.243.068) tra i predetti strumenti di intervento:
€ 6.500.000 per il finanziamento dell'annualita' 2013 degli enti inseriti nella Tabella Triennale di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2013, n. 430;
€ 1.720.000 per accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
€ 2.000.000, di cui 1.300.000 dedicato alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 113/1991;
€ 23.068 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS, cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
Considerato che con il citato decreto n. 972 del 25 novembre 2013 e' stata ritenuta l'opportunita' di gestire la quota dedicata ai contributi annuali ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 113/1991 (per un importo non inferiore a 1,3 milioni di €) secondo il meccanismo dei «challenge prizes», prevedendo il riconoscimento di premi fissi ai progetti di maggiore portata innovativa, semplificando complesse procedure di rendicontazione ed erogazione;
Considerato, altresi', che l'art. 2-ter della richiamata legge n. 113/1991 rimanda ad un bando annuale per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione dei contributi annuali ivi previsti, eventualmente individuando tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;
Ritenuto di procedere alla definizione, in un unico provvedimento, delle regole e delle modalita' per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge n. 113/1991, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge;

Decreta:

Art. 1
Ambito operativo

1. Il presente decreto definisce le regole e le modalita' per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113/1991, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
a) contributi annuali ai sensi dell'art. 2-quater;
b) accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.
2. In coerenza con quanto previsto all'art. 1 della legge n. 113/1991, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto e' finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
3. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o piu' delle seguenti finalita':
a) riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonche' favorire l'attivazione di nuove Istituzioni e citta-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, citta-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, cosi' da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa'.
 
Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalita' di cui ai successivi articoli, Istituzioni Scolastiche e soggetti pubblici o privati, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, aventi sede in Italia, che hanno, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il presente decreto precisa, nei Titoli e relativi articoli, gli specifici requisiti dei soggetti ammissibili alla presentazione delle domande.
 
Art. 3
Requisiti dei soggetti

1. Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Ogni istituzione scolastica puo' presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali, e puo' partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri istituti scolastici e/o soggetti pubblici e privati. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvedera' d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di piu' istituti scolastici e/o soggetti pubblici o privati, fermo quanto previsto ai precedenti commi, dovra' essere presentato da un unico soggetto qualificato come «capofila», che in ogni caso dovra' essere rappresentato da un'istituzione scolastica e che sara' referente nei confronti del MIUR e curera' l'esatto adempimento di tutte le attivita' previste dai successivi articoli.
4. Nel caso previsto dal precedente comma 3, le attivita' previste dal progetto dovranno essere realizzate prevalentemente dalle Istituzioni Scolastiche.
 
Art. 4
Progetti ammissibili

1. I progetti dovranno essere redatti secondo le disposizioni degli articoli del presente titolo e dovranno avere un valore minimo di € 20.000 e massimo di € 50.000 e una durata non superiore a 12 mesi. I progetti potranno riguardare attivita' da realizzare o anche gia' realizzate, ma in ogni caso non anteriori al 1° gennaio 2013. A seguito della valutazione, curata dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del successivo art. 6, il MIUR riconoscera' un contribuito una tantum in misura pari al 100 per cento del valore riconosciuto ammissibile.
2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
a) finalita' perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attivita' previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalita' di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;
c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
d) innovativita' nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
3. I progetti le cui attivita' di diffusione della cultura scientifica sono svolte su piu' luoghi della Regione o fuori territorio regionale in cui hanno la sede i soggetti partecipanti sono valutati favorevolmente. Sono altresi' privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale. Sono tenuti in particolare considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.
 
Art. 5
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi € 1.300.000, ai sensi del decreto ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento di risorse e' disposto in un'unica soluzione, e in favore del proponente o del «capofila», successivamente alla adozione del decreto direttoriale di ammissione al finanziamento, e nel termine dei successivi 45 giorni.
4. Il proponente, o il «capofila», dovra' presentare, entro 90 giorni dalla chiusura delle attivita', una relazione tecnico-scientifica che dimostri l'avvenuta realizzazione delle attivita' previste ed il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, nonche' le modalita' di utilizzo del contributo erogato dal MIUR.
5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterra' specifiche disposizioni sui termini e modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.
 
Art. 6
Criteri di valutazione

1. La selezione dei progetti e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, riferiti alle attivita' previste nel progetto, assegnando i relativi punteggi:
a) Qualita' scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);
b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione (max 20 punti);
c) Qualita' ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti (max 10 punti);
d) Capacita' di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee (max 5 punti);
e) Potenzialita' di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti (max 5 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria e' approvata con specifico decreto direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.
 
Art. 7
Requisiti dei soggetti

1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all'art. 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Ciascuno dei soggetti puo' presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali e partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri soggetti. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorso i quali provvedera' d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di piu' soggetti, fermo quanto stabilito nei precedenti commi, dovra' essere presentato da un unico soggetto qualificato come «capofila», che sara' referente, nei confronti del MIUR, e curera' l'esatto adempimento di tutte le attivita' previste dai successivi articoli.
 
Art. 8
Progetti ammissibili

1. I progetti presentati dovranno avere un costo minimo di € 20.000 e un costo massimo di € 100.000, ed avere una durata non superiore ai 12 mesi. Il progetto non potra' in alcun caso fare riferimento ad attivita' realizzate anteriormente al 1º gennaio 2013.
2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
a) finalita' perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attivita' previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti;
d) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
f) innovativita' delle attivita' progettuali previste;
g) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
3. I progetti presentati da orti botanici, musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, e da strutture con analoghe finalita', dovranno evidenziare l'obiettivo di promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi, mirando alla costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo termine, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita', gli Enti di Ricerca e altre Istituzioni italiane e straniere.
 
Art. 9
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi € 700.000, ai sensi del decreto ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse e' disposto, in favore del proponente o del «capofila», secondo le seguenti modalita':
a) una prima erogazione in misura dell'80% del contributo approvato successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto, e nel termine dei successivi 45 giorni;
b) il saldo sara' erogato successivamente alla approvazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il «capofila», dovra' presentare, insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attivita'.
4. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterra' specifiche disposizioni sui termini e modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.
 
Art. 10
Criteri di valutazione

1. La selezione sui progetti e' curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
a) qualita' del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, di capacita' di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilita' sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);
b) qualita' dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacita' di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria e' approvata con specifico decreto direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.
 
Art. 11
Requisiti dei soggetti

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' altre Amministrazioni dello Stato, Universita', Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/1991.
2. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 puo' partecipare fino a un massimo di tre proposte di accordi e intese. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvedera' d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della presentazione della domanda.
 
Art. 12
Accordi e intese ammissibili

1. Gli accordi e le intese debbono prevedere un costo minimo di € 200.000 e un costo massimo di € 1.000.000 , e debbono avere una durata non superiore ai 24 mesi. L'accordo e l'intesa non potra' in alcun caso fare riferimento ad attivita' realizzate anteriormente al 1º gennaio 2013.
2. Le proposte debbono evidenziare, i seguenti elementi:
a) finalita' e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attivita' previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell'utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;
d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;
f) innovativita' delle attivita' progettuali previste.
 
Art. 13
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Per il finanziamento degli accordi e intese di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse complessive pari a € 1.720.000, ai sensi del decreto ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. Nell'ambito dell'accordo e dell'intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e il relativo trasferimento di risorse e' definito in sede di accordo e intesa.
4. L'accordo e l'intesa, inoltre, conterra' specifiche disposizioni sui termini e modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonche' l'indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attivita' che dovra' anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.
 
Art. 14
Criteri di valutazione

1. La selezione sulle proposte, e' curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
a) qualita' sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, di collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilita' tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti);
b) qualita' dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria e' approvata con specifico decreto direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.
 
Art. 15
Termini e modalita' di presentazione delle domande

1. Le domande di cui al presente decreto dovranno essere compilate a partire dal 14 luglio 2014 e trasmesse entro e non oltre le ore 16,00 del 10 settembre 2014 utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio.
2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce «Supporto-> Lista iniziative», sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.
3. La domanda puo' essere compilata e trasmessa da un qualunque utente registrato nel sistema, non necessariamente dal firmatario.
4. Dopo aver trasmesso la domanda e' necessario perfezionarla con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando.
5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale e' necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, nello stesso termine, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art. 2-ter della legge n. 113/1991 o, nel caso di intese e accordi, l'art. 1, comma 4 della legge n. 113/1991.
6. Le domande relative al Titolo 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative ai Titoli 2 e 3 esclusivamente dal soggetto capofila.
7. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
8. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 
Art. 16
Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto e' il dott. Antonio Di Donato, Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tel. 06-97727909.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2013@miur.it
Roma, 1° luglio 2014

Il direttore generale: Fidora
 
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