Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 luglio 2014
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 della Commissione.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'articolo 80 concernente «Misure transitorie», relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva imidacloprid riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;
Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009 che ha stabilito la presentazione entro il 31 gennaio 2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva imidacloprid o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;
Visto altresi' l'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° febbraio 2012;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid, revocati ai sensi del articolo 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
Considerato che l'articolo 5, comma 3, del citato decreto 22 aprile 2009 fissa al 31 gennaio 2013 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1° febbraio 2012, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.
Non e' previsto alcun periodo di smaltimento scorte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alle Imprese interessate.
Roma, 3 luglio 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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