Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 12 maggio 2014
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e misure;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.M. 25 settembre 1989 recante disposizioni sulle modalita' di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonche' alcune modifiche metrologicamente irrilevanti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina di verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 4 che tratta la verificazione periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di commercio;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessita' di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio degli strumenti da essa disciplinati;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 75 del 2012 che espressamente prevede la possibilita' per il Ministro dello sviluppo economico di definire apposite direttive relativamente alle procedure dei controlli sucessivi in questione;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante regolamento concernente criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Vista la circolare 12 agosto 1954, n. 323236/63 del Ministero dell'industria e del commercio recante norme per la rilegalizzazione degli strumenti metrici;
Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a verificazione metrica e verificazione;
Vista la circolare 9 gennaio 1997, n. 3 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, Divisione XII - Ufficio Centrale Metrico e Saggio dei Metalli Preziosi riguardante i convertitori di volume di gas alle condizioni di base associati a contatori di gas di tipo ammesso alla verificazione metrica;
Vista la norma europea UNI EN 12405-1 (Misuratori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 1: conversione di volume), in quanto applicabile;
Vista la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni);
Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale OIML R 140 - Edizione 2007 (Measuring Systems for gaseous fuel), in quanto applicabile, ai convertitori di volume;
Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale OIML R 120 - Edizione 2010 (Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water);
Viste le guide WELMEC (European cooperation in legal metrology) 7.2/2012 (Software Guide), 11.1/2012 (Common application for utility meters, 11.2/2010 (Guideline on time depending consumption measurements for billing purposes (interval metering) e 11.3/2012 (Guide for sealing of utility meters);
Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente «Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004 recante definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica;
Considerato che il Comitato centrale metrico, nella riunione del 16 dicembre 2002, ha espresso il parere che la verificazione prima e quella CEE si riferiscono all'accertamento della conformita' dello strumento al provvedimento di ammissione alla verificazione metrica (approvazione di modello o certificato CEE) e si effettuano una volta soltanto sugli strumenti nuovi di fabbrica e quindi antecedentemente alla loro prima immissione sul mercato e in servizio;
Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo;
Considerato che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa europea, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme, raccomandazioni e guide le procedure da seguire per le operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai dispositivi di conversione del volume disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ai contatori del gas, nonche' ritenuta l'opportunita', con l'occasione, di adottare indicazioni di armonizzazione e semplificazione delle procedure di controllo anche per altri strumenti metrici;

Adotta
la seguente direttiva:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il titolo I della presente direttiva si applica ai dispositivi di conversione del volume di cui all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, parte II, associati a contatori del gas; il titolo II semplifica ed armonizza alle norme europee procedure ed oneri relativi alla fabbricazione ed all'utilizzo di strumenti di misura nazionali e CEE.
 

Allegato I
(articolo 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato II (articolo 4, comma 1) Lista di controllo (checklist) per le verifica
dei requisiti dell'allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura e successive modificazioni ed integrazioni;
c) allegato MI-001, l'allegato MI-001 della direttiva MID;
d) allegato MI-002, l'allegato MI-002 della direttiva MID;
e) allegato MI-004, l'allegato MI-004 della direttiva MID;
f) allegato MI-005, l'allegato MI-005 della direttiva MID;
g) allegato MI-006, l'allegato MI-006 della direttiva MID;
h) strumento MID, uno strumento munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva MID;
i) regolamento, il decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75;
j) dispositivo di conversione del volume, un dispositivo disciplinato dall'allegato MI-002, parte II, che costituisce una sottounita' a titolo del secondo trattino dell'articolo 4, lettera b) della direttiva MID e munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva MID;
k) sistema di misurazione su condotta, il sistema di misurazione di cui alla tabella 5, classe di accuratezza 0,3, dell'allegato MI-005;
l) sistemi di misurazione per liquidi criogenici, sistemi di misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a -153 °C) di cui alla tabella 5, classe di accuratezza 2,5, dell'allegato MI-005;
m) organismo, un organismo accreditato sulla base della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le attivita' disciplinate dai decreti 16 aprile 2012, n. 75 e 30 ottobre 2013, n. 155.
 
Art. 3
Procedure

1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di conversione di volume sono riportate nell'allegato I.
 
Art. 4
Verificazione periodica

1. L'incaricato dell'organismo di ispezione effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II.
2. L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente comma 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo e' trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione.
 
Art. 5
Controlli casuali

1. L'incaricato della camera di commercio effettua uno o piu' controlli e una o piu' prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il dispositivo di conversione, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II, rilasciandone copia al titolare del contatore
2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75, viene ordinato al titolare del dispositivo di conversione di sospendere l'utilizzazione del dispositivo fino a riparazione, di aggiustare detto dispositivo a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.
 
Art. 6
Iscrizioni e sigilli

1. Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione, contatore del gas e dispositivo di conversione, sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni e i sigilli previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC.
2. Nel caso in cui il dispositivo di conversione di volume conforme alla direttiva MID sia associato ad un contatore del gas approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.
 
Art. 7
Requisiti del personale dell'organismo di ispezione

1. Il responsabile tecnico dell'organismo di ispezione che effettua le verificazioni periodiche sui contatori del gas e sui dispositivi conversione del volume e' in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di scuola media superiore;
b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni in attivita' industriali o di servizio e un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione sui contatori del gas, ovvero di dispositivi di conversione del volume;
c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale sui contatori del gas ovvero sui dispositivi di conversione del volume.
2. Il personale operativo dell'organismo di ispezione che effettua le verificazioni periodiche sui contatori del gas e sui dispositivi conversione di volume e' in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di scuola media inferiore;
b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione sui contatori del gas, ovvero di dispositivi di conversione del volume;
c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.
 
Art. 8
Semplificazione e armonizzazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:
a) al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa comunitaria ed europea qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b) della circolare n. 62/1997, citata nelle premesse;
b) gli strumenti di misura muniti di approvazione di modello nazionale o certificato CEE possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purche' detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita' al modello gia' approvato;
c) qualora le iscrizioni regolamentari riportate sullo strumento risultano illeggibili, l'operatore che effettua l'intervento, ripristina dette iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, e la applica in prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con i sigilli provvisori dell'operatore stesso. L'utente metrico o il titolare dello strumento, entro 5 giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica e dopo tale richiesta puo' utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione richiesta;
d) la periodicita' delle verificazioni degli strumenti di misura disciplinati dal D.M. n. 31/2011, dal D.M. n. 32/2011, dal D.M. n. 75/2012 e dal D.M. n. 155/2013 citati nelle premesse, considerato che il degrado degli strumenti e' connesso all'uso e solo in minima parte al tempo anteriore all'installazione, va interpretata ragionevolmente come decorrente dalla data dello loro messa in servizio se avvenuta entro 2 anni dall'anno della marcatura CE; successivamente, la verificazione e' effettuata secondo la periodicita' fissata dai citati decreti ministeriali e decorre dalla data dell'ultima verificazione;
e) gli organismi che eseguono la verificazione periodica sui contatori dell'acqua ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 155/2013 sono abilitati anche all'esecuzione della verificazione periodica sui contatori dell'acqua muniti di certificato di CEE e messi in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella G.U.; i suddetti contatori sono sottoposti alla verificazione periodica con le modalita' e periodicita' previste dal D.M. n. 155/2013 e muniti del libretto metrologico;
f) i laboratori che eseguono l'attivita' di verificazione periodica sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 32, considerato che i requisiti a tal fine prescritti e verificati garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, sono abilitati anche all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici nazionali; a tal fine, in deroga alle procedure di riconoscimento di cui agli articoli 2 (Condizioni giuridico-amministrative), 3 (Condizioni tecnico-operative) e 4 (Modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori) del decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, la Camera di commercio competente include il laboratorio interessato nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001, senza oneri e a semplice richiesta del laboratorio;
g) in deroga alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004, il laboratorio abilitato ad eseguire la verificazione sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 32 appone, in sede di verificazione periodica degli strumenti nazionali, gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione degli strumenti MID e applica le medesime modalita' di comunicazione e procedure tecniche operative di controllo previste dai citati decreti;
h) i campioni di prima linea (di riferimento) e i campioni di lavoro utilizzati ai fini dell'esecuzione dei controlli successivi dei sistemi di misurazione su condotta e dei sistemi di misurazione per liquidi criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale per i campioni di prima linea, eseguita da un laboratorio di taratura accreditato da un organismo nazionale di accreditamento mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale. I campioni di prima linea ed i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza e' calcolata con un fattore di copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura. Dette prescrizioni si applicano anche alle misure di capacita' ≥ 1000 L utilizzate nei controlli successivi degli strumenti disciplinati dalla direttiva MID.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne Prev. n. 2335
 
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