Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 98
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed, in particolare, il comma 3, dell'articolo 75, come modificato dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014);
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;
Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella 7, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la proposta formulata, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota n. 24232 del 26 novembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre 2013;
Visto il parere del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013;
Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 75 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato
dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'
2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2013, n. 302, S.O.:
«Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria).
(Omissis).
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
(Omissis).».
- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 1, lettere a) e b), e
10-ter dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O.:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
(Omissis).».
«10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i
quali possono essere modificati anche i regolamenti di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei
rispettivi ministri, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti
dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3,
commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli
stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A
decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 406 dell'art. 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2012, n. 302, S.O.:
«406. Il termine di cui all'art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
prorogato al 28 febbraio 2013.».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 1, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni).
(Omissis).
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo
periodo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la
medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti
provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di
riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina
legislativa vigente concernente le strutture di primo
livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle
disposizioni generali di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che
abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine
per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'art.
2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 2, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale).
(Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il d.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16 (Regolamento recante
la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
marzo 2009, n. 60.
- Il d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2009, n. 60.
- Il d.P.R. 3 giugno 2011, n. 132 (Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17,
concernente la riorganizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2011, n. 183.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni).
(Omissis).
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.».
 

Tabella A
(Articolo 11)

Dotazione organica del personale



=============================================
| Personale dirigenziale: | |
+=============================+=============+
|Dirigenti di prima fascia |27*   |
+-----------------------------+-------------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|amministrativi |222** |
+-----------------------------+-------------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|tecnici |191    |
+-----------------------------+-------------+
|Totale dirigenti |440    |
+-----------------------------+-------------+

* Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** Compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione.


=========================================
|Personale non dirigenziale:| |
+===========================+===========+
|Area III |n. 2.490 |
+---------------------------+-----------+
|Area II |n. 3.144 |
+---------------------------+-----------+
|Area I |n. 344 |
+---------------------------+-----------+
|Totale Aree |n. 5.978 |
+---------------------------+-----------+
Totale complessivo n. 6.418
 
Art. 2
Articolazione del Ministero

1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.
 
Art. 3
Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti

1. I capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi da 3 a 5 dell'art. 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 5 (I dipartimenti).
(Omissis).
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
 
Art. 4
Conferenza permanente dei capi Dipartimento
e dei direttori generali

1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.
2. Il capo del Dipartimento, o i capi dei Dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 5
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; convenzioni editoriali; promozione di eventi, nelle materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; promozione dell'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.
2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica e il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) direzione generale per il personale scolastico;
c) direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;
b) ordinamenti dei percorsi liceali;
c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;
e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;
f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;
i) indirizzi in materia di libri di testo, in raccordo con la direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione digitale;
l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;
m) cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
n) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica;
o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari;
p) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;
q) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero;
s) alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;
u) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla attribuzione della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca; indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
aa) svolge le funzioni di segreteria dell'Organo collegiale nazionale con funzioni di consulenza e di supporto tecnico-scientifico in materia di istruzione e formazione professionale.
6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;
b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
g) programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e gestione dei percorsi abilitanti speciali;
h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
i) rapporti con il Ministero degli affari esteri in materia di organici e di procedure per la copertura dei posti nelle scuole italiane all'estero;
l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
7. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le Regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonche' delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro, anche in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;
h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita';
i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;
l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della 'carta dello studente' mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;
o) attuazione, nelle materie di competenza, dei Protocolli di intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare azioni efficaci di intervento;
p) promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri Uffici coinvolti per materia.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 137, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 137 (Competenze dello Stato).
(Omissis).
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi
scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla
sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli
organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 389.».
- Il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2013, n. 155.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro
europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da
Vinci», a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n.
181:
«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da
Vinci» di Milano, ente pubblico istituito con legge 2
aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1°
gennaio 2000 e' trasformato nella «Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci», ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale
della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a
maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova
fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve
intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino
all'elezione del primo consiglio di amministrazione
successivo all'entrata in vigore dello statuto della
fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione
e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed
esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali
della scienza, della tecnica e della tecnologia con
riferimento al passato e alla contemporaneita', in una
prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio
museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione
sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo
di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale
da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958,
n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O.:
«Art. 605 (Competenze del Ministero della pubblica
istruzione).
(Omissis).
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza
sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1°
giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo
quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16
febbraio 1987, n. 46 ;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».
 
Art. 6
Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca

1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento di universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; disciplina l'orientamento degli studenti universitari ex ante ed ex post e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonche' i servizi di job-placement; si raccorda in modo costante con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione, per favorire la connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore; cura l'armonizzazione e l'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione, l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5, lettera q); partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita'; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e diffusione della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli organismi comunitari e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra universita' ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilita' in sede internazionale; definizione dei fabbisogni informativi, nei settori della formazione superiore e della ricerca, e, in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti, per i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della ricerca, della valutazione; promozione dell'internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca; promozione dell'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.
2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore;
b) direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
c) direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
5. La direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;
b) finanziamento del sistema universitario;
c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e per le residenze;
e) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le Regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione superiore, assicurandone il coordinamento;
f) istituzione e accreditamento delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale, nonche' sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;
i) gestione delle procedure di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento nell'implementazione della contabilita' economico-patrimoniale, coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;
m) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate.
6. La direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti nelle universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) procedure di accreditamento dei corsi di studio e dottorato di ricerca;
c) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari e alle scuole di specializzazione a numero programmato;
d) accreditamento dei collegi universitari e residenze universitarie;
e) indirizzi e strategie in materia di rapporti delle universita' con lo sport;
f) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita';
g) servizi di orientamento, tutorato e job placement in raccordo con il tessuto imprenditoriale;
h) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
i) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti;
l) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;
m) internazionalizzazione del sistema della formazione superiore e monitoraggio della normazione europea a riguardo; integrazione delle autonomie universitarie e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore;
n) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti;
o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
7. La direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale;
b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;
c) indirizzo, vigilanza e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
e) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari;
f) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) promozione della cultura scientifica;
m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;
n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
o) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica;
p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attivita' legate all'individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;
q) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato di esperti per la politica della ricerca e del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca.
Note all'art. 6:
- Il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, (Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122,
S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Competenze del CIPE).
(Omissis).
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo del comma 870 dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
 
Art. 7
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori universita', ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica. Cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; attivita' di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni ed enti locali. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione dell'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di cui uno con funzioni di autorita' di audit, in conformita' con i regolamenti sui fondi strutturali europei destinati al settore istruzione.
3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;
c) direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.
4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;
b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero;
c) amministrazione del personale del Ministero;
d) relazioni sindacali e contrattazione;
e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;
f) mobilita' generale del personale del Ministero;
g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;
h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;
l) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
m) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
n) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' di Uffici scolastici regionali;
o) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;
p) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' degli Uffici scolastici regionali;
q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrita' del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito;
s) attivita' di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;
t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;
u) coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;
z) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;
aa) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
bb) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
cc) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;
dd) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
ee) coordinamento, organizzazione, formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
ff) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
gg) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
hh) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;
ii) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
ll) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
mm) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti.
5. La direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;
b) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;
c) gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;
d) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
e) elaborazione del piano acquisti annuale;
f) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;
g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
i) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni;
m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;
n) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
o) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
p) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo;
q) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico;
r) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;
s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, universita' e ricerca;
t) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;
u) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
v) pianificazione e realizzazione degli interventi del sistema informativo per il settore della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
z) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;
aa) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i Dipartimenti del Ministero;
bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione;
cc) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione;
dd) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
6. Nell'ambito della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
7. La direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica;
b) individuazione delle priorita' in materia di valutazione e promozione di appositi progetti;
c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;
d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico;
e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita' didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;
f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata;
g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;
h) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
i) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;
l) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati;
m) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;
n) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;
o) autorita' di gestione del programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo' e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'Apprendimento' nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenza' - Programmazione e gestione delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate;
p) autorita' di certificazione del Programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo' e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'apprendimento' nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenza';
q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;
r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico;
s) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica;
t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;
u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.
Note all'art. 7:
- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
L. 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le
predette amministrazioni individuano un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale.
Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'art. 51.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
 
Art. 8
Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 14 di livello dirigenziale generale.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, lettere m) e o).
3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21
della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di
educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto
allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 75, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, del d.P.R. 14 maggio
1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della
regione siciliana in materia di pubblica istruzione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135:
«Art. 9. Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al
Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il
riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa
esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56:
«Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica). -
1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro
della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
 
Art. 9
Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Art. 10
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi Dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo del comma 4-bis, dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. :
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 
Art. 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento, e' compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi dieci posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.
4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 12
Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 300
del 1999, si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 13
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Carrozza
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2390
Note all'art. 13:
- Il d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2009, n. 60.
- Il d.P.R. 3 giugno 2011, n. 132 (Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17,
concernente la riorganizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2011, n. 183.
 
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