Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74
Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 27 giugno 2014 n. 93 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna (( colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche )), nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali».


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.

1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attivita' e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. (( Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della citta' di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013, nonche' ai territori dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma. ))
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza (( relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 )), il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, puo' avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonche' dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, (( oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, )) adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
(( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni». ))

4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, (( ai presidenti delle province di Bologna e di Modena )), nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga (( , comunque garantendo la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati )).
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, (( Commissario delegato ai sensi del comma 1 )), tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo' destinare complessivamente 210 milioni di euro, (( di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015 )), per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i piu' urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonche' per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
(( 5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attivita' nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. ))
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.
(( 6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. ))
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, (( Commissario delegato ai sensi del comma 1 )), sono (( stabilite, )) sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operativita' delle attivita' economiche, (( con particolare riguardo alle imprese agricole, )) nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita' di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, (( ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, )) anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresi', adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale e' stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata accertata l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici locali (( , fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato )).
(( 7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario».
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalita' e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma. ))

8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la concessione di contributi (( , previa individuazione delle priorita' degli interventi e delle modalita' per la concessione dei contributi stessi, )) per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. (( Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera. ))
(( 8-bis. Per l'anno 2014 e' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. ))
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilita' speciale (( intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna )) di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
(( 9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonche' ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, e' concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonche' nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalita' di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito»;
2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,».
9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014. ))

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 reca
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
del 28 gennaio 2014, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo
2014, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. (Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento
alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi
atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei
territori della regione Veneto, ed altre disposizioni
urgenti in materia di protezione civile) - 1. Nelle more
della procedura volta alla dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori
dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero,
Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro
sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19
gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi territori
sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato
1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel
periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da
eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere
alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita'
di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014,
ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei
territori indicati ai commi 1 e 1 -bis, per il periodo
compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano
sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di
pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre
2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari,
ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli
eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti
non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del
capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro
dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione
degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del
comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei
comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni
agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di
causalita' tra l'evento e la dichiarazione del
contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione
all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei
successivi 20 giorni.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di
scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari
delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie
alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti
dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla
ridefinizione degli interventi programmati.
5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono
classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il
codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate
o i loro delegati definiscono le modalita' di raccolta,
trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione
finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga
e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si
avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la
protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio
Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani
che abbiano il carattere della pericolosita' i Presidenti
delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le
misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con
i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
del Dipartimento della Protezione civile ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni.".
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema
nazionale di protezione civile nonche' al fine di
assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente
articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della
contrattazione integrativa riguardante il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al
2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al
personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi
operativi del Dipartimento della protezione civile nonche'
presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni
Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed
emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo
Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle
integrazioni al trattamento economico accessorio previste
dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011,
dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004,
dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006,
e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il
disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 recante: "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile"come modificato dal comma
1-bis dell'articolo 2 della presente legge:
"Art. 5. -(Stato di emergenza e potere di ordinanza) -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla
natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine
all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera
individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in
ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello
stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita'
previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del
Dipartimento della protezione civile verifichi che le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni .
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata .
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari .
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente .
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione
.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi .
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione .
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali .
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater .
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7
agosto 2012 n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
"Art. 3-bis.(Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione) - 1. I contributi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al
risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali
all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
74 del 2012possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati
dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni
di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al
presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di
cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui
al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557e 562 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma
28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono
effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite,
dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate
dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per
le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base
al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
di personale assunte con contratti flessibili e' attuato
nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento
alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati
nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la
struttura commissariale, avviene previa intesa tra le
unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000
per l'anno 2014.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 134 (Misure urgenti per la crescita
del Paese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012) - 1. I Commissari delegati di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio
2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012di differimento
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli
ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, in termini di somma urgenza alla progettazione e
realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati
all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui
abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con
esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
maggio 2011- ovvero destinati ad attivita' scolastica ed
uffici pubblici, nonche' delle connesse opere di
urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita
sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o
stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata
altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei
comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci
dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree
destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1,
anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche,
utilizzando prioritariamente le aree di ricovero
individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il provvedimento di localizzazione comporta
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto
di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma
2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,
costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della
imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le
aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei
dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di
ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni
altro avente diritto o interessato da essa previste, i
Commissari delegati danno notizia della avvenuta
localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su
due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di
localizzazione decorre dal momento della pubblicazione
all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui
al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo
da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce
provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei
Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente
indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico,
anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione
e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi
dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle
destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio
2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il
verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente
ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative
previste dalla normativa vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del
provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione
in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo'
essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma
urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando
la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto
di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva
ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche
locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto
anche con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del
codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la
collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini
professionali e delle associazioni di categoria di settore.
In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle
lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta
per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati
ad uffici pubblici ovvero all'attivita' scolastica,
provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo
1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
potendosi anche avvalere del competente provveditorato
interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al
reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche
individuando immobili non utilizzati per il tempo
necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo
d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati
con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui
al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal sindaco del
comune interessato, il quale definisce le modalita'
dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte
dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari
delegati, sentito il presidente della provincia
territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo
nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del
territorio comunale definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo,
tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati
ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del
presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei
lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei
luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate
nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei
progetti di investimento e formazione in materia di salute
e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito
alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare
interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro
ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la
Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni
interessate delle somme di cui al precedente periodo,
nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono
definite, su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi
con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma
4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74
del 2012, Fintecna o societa' da questa interamente
controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto il supporto necessario unicamente per le attivita'
tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la
massima tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012.
Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 da trasferirsi ai
Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in
relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui
all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali
che restano a carico delle amministrazioni di
appartenenza.».
15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi».
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le
ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle
regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della
normativa vigente e nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati,
cui affidare specifici settori di intervento sulla base di
specifiche direttive e indicazioni appositamente
impartite.".
La legge 13 agosto 2010, n. 136 reca "Piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in
materia di normativa antimafia".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, dalla legge
10 agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012):
"Art. 2.(Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate) - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 6 ,7 e 8
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo
2003, n. 38):
"Art. 5. (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva) - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il
contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento ;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui
all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di
precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il
calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei
contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione
europea .
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.
Art. 6. (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN) - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta .
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.
Art. 7.(Disposizioni relative alle operazioni di
credito agrario) - 1. Nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per
una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi
previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle
rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle
imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate
prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli
interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del
credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in
assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui
all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti, applicando il tasso di riferimento delle
operazioni di credito agrario. La eventuale concessione
dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli
interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni
puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data
della delibera di concessione del prestito o mutuo.
L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del
finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto
concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di
credito agrario.
Art. 8. (Disposizioni previdenziali) - 1. Alle imprese
agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e'
concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali propri e per i
lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi
successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
autorizzato a determinare, con proprio decreto, la
percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per
cento.
2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento
nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le
condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a
carico della stessa azienda per due o piu' anni
consecutivi.
3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su
presentazione di apposita domanda degli interessati,
corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
della legislazione in materia.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile):
"Art. 17. (Interventi urgenti nelle situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale) - 1. In considerazione delle particolari ragioni
di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine
di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque
non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, possono essere nominati commissari
straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi
da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e
meridionale del territorio nazionale, come individuate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, le regioni o province autonome
interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo'
comunque essere adottato. I commissari attuano gli
interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli
atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui al citatoarticolo
20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e le
disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in attuazione
del presente articolo per garantire l'efficace espletamento
dell'incarico dei commissari. Si applicano il medesimo
articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del
decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle
dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla
data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della
normativa vigente e mantiene il trattamento economico in
godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo. Possono essere nominati commissari anche i
presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni
interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per
le attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,
ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti
di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al
personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non
sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e
al termine dell'incarico, una relazione sulla propria
attivita'.
2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi
incluso un ispettorato generale, cui e' preposto un
dirigente di livello dirigenziale generale e con due
dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo
Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero
rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si
provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato
generale, fermo restando il numero degli uffici
dirigenziali non generali fissato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di
euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di
spesa recata dall' articolo 8, comma 11, della legge 23
marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di
spesa recata dall' articolo 5, comma 1, della legge 31
luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione
di spesa recata dall' articolo 6, comma 1, della citata
legge n. 179 del 2002.
2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori
delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti
dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di
dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di
cui all' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal
CIPE a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100
milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi
gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti
sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma si provvede
a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono
corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno
2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo
le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE
del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di
risanamento ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quater. All' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e'
inserito il seguente:
«5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato
di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali
e imprevedibili che subiscono danni riconducibili
all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo».
(Omissis).".
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327.
La Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni e' pubblicata nella
G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n.74 del 2012 :
"Art. 3. (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale) - 1. Per soddisfare le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle
Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa
fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati
in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le
quali possono essere concessi contributi, anche in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli
immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a
valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita' regionali.
I contributi sono concessi, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In
particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi per il risarcimento dei danni
economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture
ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano
in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli
oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi
temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e
socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012):
"Art. 11.(Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012) -
(1-12 Omissis).
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
"128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale
dell'importo dei premi e contributi dovuti per
rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto
decreto definisce anche le modalita' di applicazione della
riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli
articoli 19 e 20delle modalita' per l'applicazione delle
tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti
disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n.
493; articolo 72 del decreto legislativo 10settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e
successive modificazioni. In considerazione dei risultati
gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici,
per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui
al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte
del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per
l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, da computare anche ai fini del calcolo dei
coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni. La riduzione dei premi e
contributi di cui al primo periodo del presente comma e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei
premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
premi e contributi e' operato distintamente per singola
gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento
economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna
di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette
finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129e130 si fa
fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio
2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti
dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi interessati. La programmazione delle predette
risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del
predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando
l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno
2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita'
economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
citato decreto-legge n. 4 del 2014:
"Art. 3-bis. (Proroga biennale del termine di
restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del
sisma del maggio 2012) - 1. Per i finanziamenti contratti
ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche'
ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2
e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la
restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio
2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente
articolo, puo' essere differita, previa modifica dei
contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei
piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due
anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata
massima originariamente prevista. La societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana
adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma
5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in
coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione
strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei
contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione
dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del
presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le
garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e
con i medesimi criteri e modalita' di operativita'
stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti
ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come
modificati per effetto della rimodulazione dei piani di
ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31
dicembre 2013 e' corrisposta nell'ambito del piano di
ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del
comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di
aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e'
condizionata alla verifica dell'assenza di
sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche
degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)
9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le
disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza
di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze
commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.".
Si riporta il testo della nota II-bis dell'articolo 1,
Parte prima della Tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro):
Tariffa I - Parte prima - Atti soggetti a registrazione
in termine fisso
"Art. 1 (Omissis).
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente della lettera b) del comma
1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
"Art. 15.(Detrazione per oneri) - 1. Dall'imposta lorda
si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti
oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 67-octies del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 67-octies.(Credito d'imposta in favore di
soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)
- 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano
sede legale od operativa e svolgevano attivita' di impresa
o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del
sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per
la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e
ricevendone verificazione, ovvero trasmettendo
successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia
della perizia giurata o asseverata attestante il danno
subito possono usufruire di un contributo sotto forma di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31
dicembre 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero
la sostituzione dei suddetti beni.
1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di
imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei
contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute
al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, commi
8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012,
per la realizzazione dei medesimi interventi.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e'
utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61e109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis e'
attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo
onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' applicative delle disposizioni del presente
articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla
revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate
con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle
entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna
istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota
del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2013 (Modalita' di attuazione dell'articolo
67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti
danneggiati dal sisma del maggio 2012):
"Art. 2. (Ambito soggettivo) - 1. Possono fruire delle
agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese e i
lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012,
avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro
attivita' in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e
del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno
subito:
a) la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda o
dello studio professionale, a condizione che abbiano
denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne
abbiano ricevuto verificazione ovvero a condizione che gli
immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero,
perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto
dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso
del certificato del Comune attestante la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale dell'immobile;
b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di
impianti utilizzati per la loro attivita', a condizione che
abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e
ne abbiano ricevuto verificazione.
2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di cui
all'articolo 1 le imprese ubicate nei territori di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai
fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto
degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, dello
stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione
dei medesimi interventi.
Art. 3. (Ambito oggettivo) - 1. Sono agevolabili i
costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la
ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei
beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli
interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma
10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come
individuati nell'articolo 2, al netto di eventuali importi
ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri
provvedimenti.".
 
(( Art. 1-bis
(Sostegno del reddito)

1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse gia' stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 :
"Art. 15. (Sostegno al reddito dei lavoratori) - 1. Ai
lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati
a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi
sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione
le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno
del reddito, puo' essere concessa, con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31
dicembre 2012, una indennita', definita anche secondo le
forme e le modalita' previste per la concessione degli
ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore
a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di
spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il
decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia
e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi,
ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta,
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di
spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette
disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle
Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui
dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa
di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei
quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma
1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2.
L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge
12 novembre 2011, n. 183.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 17 settembre 2013 n. 75719 (Modalita' di attuazione per
il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei
lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
il 20 e il 29 maggio 2012":
"Art. 1. (Ripartizione delle risorse) - 1. Le risorse
finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro,
previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure
seguenti:
a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna;
b) 6.8% in favore della Regione Lombardia;
c) 1% in favore della Regione Veneto.
2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella
disponibilita' del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura
dei trattamenti autorizzati dalle regioni.
3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione
regionali ed allo scopo di assicurare parita' di
trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la
ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto
aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione e'
resa efficace con decreto del Direttore generale delle
politiche attive e passive del lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2. (Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici
della cassa integrazione in deroga) - 1. L'indennita'
prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori operanti
in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo
decreto, per i quali e' gia' stata disposta l'integrazione
salariale in deroga alla normativa vigente, ai sensi
dell'art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n.
183, in relazione all'evento sismico.
2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
comunicano all'Inps gli estremi dei decreti di
autorizzazione della cassa integrazione in deroga in favore
dei lavoratori di cui al comma 1, gia' inviati o da inviare
all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel limite di
cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa
alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5.
3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo non oltre il 31 dicembre 2015.
4. L'Inps mette a disposizione delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema
Informativo Percettori, i dati aggiornati relativi alle
somme pagate ed a quelle connesse con i decreti inseriti in
banca dati. In caso di esaurimento delle risorse l'Inps
cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di
competenza in relazione a tutti i decreti, imputando le
successive mensilita' alle risorse eventualmente
disponibili in capo alle Regioni per ammortizzatori in
deroga.".
 
Art. 2
Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali

1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamita' naturali (( e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, )) affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' attivabili i mutui concessi in virtu' di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamita' naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia gia' stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.
(( 1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente:
«5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e' effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,» sono inserite le seguenti: «per trasferimenti destinati ad assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,».
1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalita' previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilita' speciali all'uopo istituite.
1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuita', l'efficienza e l'attivita' del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-septies.
1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 5, della citata legge del 24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 1 dell'articolo 1.
Si riportano i testi vigenti dei commi 346 e 347
dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147 (legge di stabilita' 2014):
"346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5
milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi
in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza
del territorio nelle zone interessate da eventi
emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro
all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ovvero vi sara' nel corso del 2014. Il fondo puo'
essere utilizzato anche per la concessione di contributi
per scorte e beni mobili strumentali all'attivita'
produttiva, inclusa quella agricola, purche' i danni siano
in nesso di causalita' con l'evento e dimostrabili con
perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli
interventi attuati con le risorse del fondo di cui al
presente comma sono monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi
provvedimenti attuativi.
347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al
comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono
ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi
alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6
marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni
comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena,
Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013,
nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11
novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per
l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni
finanziari;
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di
ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a
seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013,
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il
finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i
danni conseguenti al sisma.".
Il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 febbraio
1992, n. 225, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
Il testo del comma 5-septies dell'articolo 5, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note
all'articolo 1.
Si riportano i testi vigenti degli articoli da
23-sexies a 23-duodecies del citato decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95:
"Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari) 1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione
della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il
Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il
"Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato,
strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti
Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core
Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8
dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo
termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale
sostituzione degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione
previste dall'articolo 23-septies, comma 2.
1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i
limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti
Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione
dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma monetaria.
Art. 23-septies. (Condizioni di sottoscrizione) 1. Il
Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento
Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto
delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del
relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari
emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto
previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e'
compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente
comunica al Ministero la data in cui intende procedere al
riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo
23-novies, comma 1.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari,
la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012
fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le
condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti
Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La
remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento
degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.
Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.
2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
da parte del Ministero e' altresi' subordinata
all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti
Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie
di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
anni agli amministratori della facolta' prevista
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.
Art. 23-octies. (Conformita' con la disciplina degli
aiuti di Stato) 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione
della decisione della Commissione europea sulla
compatibilita' delle misure previste nel presente decreto
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle
banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la
propria attivita' in modo da non abusare del sostegno
ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di
ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni
europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di
espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e
ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della
comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire,
direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in
banche, in intermediari finanziari e in imprese di
assicurazione e di riassicurazione, salvo che
l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e
sia compatibile con la normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del
Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al
contenimento della componente variabile delle
remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di
amministrazione, al direttore generale e agli altri
dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la
banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con
i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la
procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto
legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e
fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione
europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare
distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una
perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli
altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto
preveda la facolta' per la banca emittente di non
corrispondere la remunerazione in caso di andamenti
negativi della gestione. Il precedente periodo non trova
applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti
finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un
differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale
facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di
altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato
pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
contratto.
Art. 23-novies. (Procedura) 1. L'Emittente, se intende
emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero
e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della
data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento
finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di
aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo
23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica
dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel
patrimonio di vigilanza;
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine
del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente
chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In
tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le
valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca
d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto
degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui
al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia,
sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti
Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'
approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari) 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei
diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e
sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta
dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione
e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la
determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile
tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
in conformita' ai criteri previsti in relazione alla
determinazione del rapporto di conversione dal decreto di
cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di
rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della
facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di
solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a
concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante
dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli
interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale
e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.
La delibera con la quale l'assemblea decide sulla
destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato
dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti
mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di
nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine,
la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile,
tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento
degli interessi dal decreto di cui all'articolo
23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto
dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti
compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi
finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti
Finanziari di nuova emissione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie
nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si
applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo
II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109,
comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da
disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente
delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari individuate dal presente decreto e definite le
ulteriori caratteristiche degli stessi.
Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie) 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei
Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata
di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali,
con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato
di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione
di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente
alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.
2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le
ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal
pagamento.
Art. 23-duodecies. (Disposizioni di attuazione) 1. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la
remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione
nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle
fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
le misure previste dal presente titolo secondo quanto
previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa,
ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del
capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di
stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli
articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo
Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite
con decreti di emissione che destinano tutto o parte del
netto ricavo a tale finalita'.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:
"Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze) - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione
civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamita' naturali o connesse con l'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo.".
Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Riduzione stanziamenti e blocco impegni) - 1.
- 11. (Omissis).
12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato,
relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici
o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote
di pari importo. La presente disposizione non si applica
per le spese connesse con accordi internazionali, per rate
di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di
impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e
per obbligazioni giuridicamente perfezionate, per
trasferimenti destinati ad assicurare l'operativita' del
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, nonche' quando specifiche
disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni
con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive,
motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su
proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare
l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto
limite trimestrale.
13. - 13-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis, della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:
"Art. 3-bis. (Sistema di allerta nazionale per il
rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito
delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta
statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai
metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per
acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni,
in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e
all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il
Servizio nazionale della protezione civile ai diversi
livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio
meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del
presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e
di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto
chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a
tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento
dei centri di competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti,
di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le
procedure e le modalita' di allertamento del proprio
sistema di protezione civile ai diversi livelli di
competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione si provvede all'attuazione del
Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel
rispetto della normativa vigente in materia per i diversi
settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del
Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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