Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.».

Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita' per l'anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o piu' figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».
2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta.
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e' indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. (Soppresso).
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Altre detrazioni) (Testo post riforma 2004)
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e'
riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e'
superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'
articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera
7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera
7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera
4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma
1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all' articolo 10, comma
3-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi.":
"Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato condecreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5. "
"Art. 29. (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti . La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di
conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta
sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo
23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24,25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.":
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. ".
 
Tabella 1
(articolo 25, comma 2)
Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136

Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)
Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)
Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)
Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)
Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato)
Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto del soggetto erogante
Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
Scelta del socio privato in societa' miste il cui apporto e' limitato al solo finanziamento

Tabella A
(articolo 47)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
(articolo 47)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
(articolo 50, comma 1)
Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche
(Importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni in materia di IRAP

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,50 per cento»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»;
2) alla lettera b), le parole «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»;
3) alla lettera c), le parole «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»;
c) all'articolo 45, comma 1, le parole «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,70 per cento».
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali».
4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell' articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali", come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. (Determinazione dell'imposta)
1. L'imposta e' determinata applicando al valore della
produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo
quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2
dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all' articolo 5 , che esercitano attivita' di
imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
3,80 per cento;
b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per
cento;
c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per
cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo'
essere differenziata per settori di attivita' e per
categorie di soggetti passivi.".
Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 45. (Disposizioni transitorie)
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e
per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota e'
stabilita nella misura del 1,70 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e7, per i
periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1°
gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta
personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e
percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31,
nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per
ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto
stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una
diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare
dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3
anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a
riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati
dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita'
nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
regioni e' determinata in misura proporzionale alla base
imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria
per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base
alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in
detrazione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e
del 25 per cento per l'anno 2000.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante
"Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e
contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
IVA e di tasse sulle concessioni governative.":
"Art. 4.
1.
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima
rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla
dichiarazione dei redditi possono essere computate in
diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche
dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello
della seconda rata.
3-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario.":
"Art. 5. (Riduzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive)
1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a
statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le
aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base
imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte
di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo
il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo
16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di
cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio
della regione e non comportano alcuna forma di
compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.
3. Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP se
la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e'
superiore a 0,5 punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla
vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di
squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di
applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari.".
 
Art. 3

Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».
6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014.
7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonche' da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1º luglio 2014.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1º luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalita':
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 e' versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, puo' essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.
16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione e' resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonche' alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva e' versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
 

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 44 e 67
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 44. (Redditi di capitale) (Testo post riforma
2004)
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui allalettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell' articolo 73, comma 2, anche se non
residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b).
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa."
"Art. 67. (Redditi diversi) - (Testo post riforma 2004)
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico; c-bis) le
plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della
lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al
patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti
di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie":
"Art. 31.( Interessi delle obbligazioni pubbliche)
[1] Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 168-bis,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 168-bis. (Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati gli Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110,
commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell' articolo
26, commi 1 e 5, nonche' nell' articolo 27, comma 3-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, nell' articolo
10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, nell' articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di
tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche'
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo vigente del comma 4,
dell'articolo 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia.":
"Art. 8. (Impresa e Credito)
1-3 (Omissis).
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei
flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo
termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e
sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le
modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio
per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli") da parte
di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie
autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle
previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione
delle Autorita' creditizie;
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza
non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi
ovvero al portatore e corrispondono interessi con
periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da
persone fisiche non esercenti attivita' di impresa; sono
assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II,
Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati,
irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della
Banca d'Italia di cui all' articolo 12, comma 7, del testo
unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di
vigilanza; (100)
c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui
alle lettere a) e b) del presente comma. Sugli interessi
relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i
rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui
alla lettera a) non concorrono alla determinazione del
risultato della gestione secondo le disposizioni di cui
alla lettera d);
d) i Titoli possono essere emessi per un importo
nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui.
Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31
gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di natura non regolamentare;
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di
emissione e' pari al 20 per cento dell'importo nominale
complessivo annuo di cui alla lettera d). Per singole
banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite
massimo e' del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di
Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo' superare il
30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del
gruppo bancario o individuale della banca non facente parte
di un gruppo bancario;
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite
eventuali ulteriori modalita' attuative e di monitoraggio
dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale;
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell' articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 26-quater del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 26-quater. (Esenzione dalle imposte sugli
interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in
Stati membri dell'Unione europea)
1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non
residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a),
o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato
membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono
esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono
effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme
previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali,
nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza
fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle
societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel
territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di
regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa',
di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al
comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano
inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni
hanno diritto all'esenzione se:
a) la societa' che effettua il pagamento o la societa'
la cui stabile organizzazione effettua il pagamento,
detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25
per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione
riceve il medesimo pagamento;
b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la
cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene
direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento
dei diritti di voto nella societa' che effettua il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione
effettua il medesimo pagamento;
c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale
non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella
societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui
stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella
societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui
stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c),
detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio
dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea
ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis
del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di
voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute
ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi
natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, comprese le pellicole
cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o
per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di
qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in
particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni
e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai
suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o
dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
f), del predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e
109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche
per la quota che non comporta la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il
creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in
cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono
disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali
il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di
cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma
3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono
beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle
forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali
in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di
una Convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di
regimi di esonero, ad una delle imposte indicate
nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non
residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una
delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e
le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro
di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono
beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a
tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di
interessi o di canoni:
1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in
qualita' di beneficiario finale e non di intermediario,
quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito,
il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i
pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano
effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti
interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse
sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad
una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio,
all'«impôt des non-residents/belasting der
niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la
Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni
e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e'
controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto
che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi
i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,
da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e'
superiore al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al
comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore
normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al
comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale
risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso
di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile
organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti
autorita' fiscali dello Stato in cui la societa'
beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in
cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una
dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che
attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e
4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di
cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del
pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti
per un anno a decorrere dalla data di rilascio della
documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere
conservata fino a quando non siano decorsi i termini per
gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso
alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e
comunque fino a quando non siano stati definiti gli
accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite
specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B
conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.
8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4,
lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a
soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri
proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che
corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero da altra societa' controllata dalla
stessa controllante.".
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. (Ritenuta sui dividendi)
1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma
7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato
testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La
ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle
condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto
non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo
unico delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone
fisiche residenti; per i soggetti che determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
in luogo del patrimonio netto si assume il valore
individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione. (
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento (168)sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all' articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente
e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno
diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici
ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino
di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi
utili mediante certificazione del competente ufficio
fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell' articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto
testo unico e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all' articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non
qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e'
operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
65, da societa' ed enti residenti in Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato
testo unico salvo che la persona fisica dimostri al
soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito
dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma
5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate
le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1,
dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione
del periodo precedente non si applica alle partecipazioni,
ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa'
i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per
cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, reca
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari.".
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
"Riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", come
modificati dalla presente legge:
"Art. 5. (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 , del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo
unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento . L'imposta
sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di
titoli o strumenti finanziari e di contratti, non
qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo
167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del
medesimo testo unico. Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
sono computati, nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui
alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui
all'articolo 68 sono distintamente indicati nella
dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze possono essere previsti
particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di
dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri
proventi per i quali il contribuente abbia esercitato
l'opzione di cui all'articolo 6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale
imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e'
portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
81 , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni .
b) (lettera sostituita dalla lettera a))
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi."
"Art. 6. (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato)
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata
sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n.
917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della
conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da
cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
rimborso di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza
di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento,
dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento
delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12. "
"Art. 7. (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio)
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all' articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo
27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute
sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati
nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze , sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il
contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla
data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della
prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in
grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito
esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2
al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o
diritti posseduti alla data della violazione.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale)
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,
che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento (134), con obbligo di rivalsa,
sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari
di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente
poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
del debito pubblico
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
che intervengono nella loro riscossione.
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui
predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per
cento ovvero con la minore aliquota prevista per le
obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e'
operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche
sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo
di durata dei predetti rapporti. 4. Le ritenute previste
nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli,
i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli
interessi ed altri proventi derivano sono relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La
ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di
acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli
sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a
titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano
imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed in ogni altro caso . Non sono
soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi
3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere
a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
(134), con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da
essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli
interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro
corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a
formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo
d'acconto, in ogni altro caso."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti.)
1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'articolo 1, nonche' gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e
quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n.
917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento
collettivo del risparmio;
d) ;
e) ;
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza .
1-ter.
1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica
sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti
indicati al comma 1.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis e'
applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione
mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di
cambio e da altri soggetti espressamente indicati in
appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque
intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed
altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei
trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per
trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e
qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che
comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei
titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239:
"Art. 3. (Istituzione di un conto unico presso gli
intermediari per la determinazione dell'imposta
sostitutiva.)
1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2,
istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le
seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate
per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e
1-quater del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata all'importo degli interessi, premi o altri
frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma
corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei
titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che
implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito
che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta,
all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed
all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei
corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono
effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto
comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di
scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b)
e c) del predetto comma devono essere effettuati con
riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non
vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate
per conto o a favore degli organismi di investimento e dei
fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine
di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul «conto
unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai
seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese
dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel
periodo di possesso:
a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in
modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei
titoli.
La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme
corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio
dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini
dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti
per primi i titoli acquisiti per ultimi.
4. Se in una operazione intervengono piu' intermediari
di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa
a tale operazione e' accreditata o addebitata al «conto
unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per
conto o a favore del quale l'operazione e' stata
effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di
gestione dei titoli.
5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito
presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad
un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere
b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti
nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui
l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati
nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche
i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al
di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con
l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui
all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di
pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti
si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
quale e' costituito il deposito accredita il «conto unico»
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai
redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla
data dell'immissione.
7. Per le operazioni indicate nel presente articolo,
che non comportino il pagamento di corrispettivi, il
soggetto che dispone l'operazione deve versare
all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da
accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la
facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non
effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a
quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta
sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti
nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve
essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti
dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo
addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono
stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.
9. Per i titoli senza cedola aventi durata non
superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si
applicano coerentemente con la previsione contenuta nel
periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il
valore nominale ed il prezzo di emissione e' considerata
interesse anticipato.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 68 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"Art. 68. (Plusvalenze) (Testo post riforma 2004)
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante.
2. Per i terreni di cui allalettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui allalettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da societa' residenti in Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'
articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo
precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera
c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui allalettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater),
del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"Art. 14. (Regime transitorio per le ritenute sui
redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze e gli altri redditi diversi)
1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12
si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione
a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a
partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo
13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione
avviene a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la
cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le
disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e
altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del
titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e
10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, con
esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire
dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi
dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
esigibili successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre
1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di
deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data.
Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del
predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di
acquisto delle partecipazioni possedute alla data di
entrata in vigore del presente decreto puo' essere
adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla
base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo
o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
mercati regolamentati italiani, indicati nella citata
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto
testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917
del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli,
quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati
regolamentati esteri, indicati nella lettera c-bis) del
comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico n. 917
del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei
prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel
mese precedente alla predetta data a condizione che le
plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate
ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
frazione del patrimonio netto della societa', associazione
od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti,
determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a
condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore
siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri
stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle
partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia
determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6,
l'imposta sostitutiva determinata con i criteri
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102, e' applicata dagli intermediari indicati
nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione
del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998.
Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal
possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il
versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non
sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 10.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del
28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto,
nonche' del valore determinato sulla base dei commi
precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in
mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno
1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle
borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale
periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il
valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione od ente
rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6,
nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei
possessori determinare il valore della frazione di
patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti
ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il
valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale
ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei
redditi della societa', associazione od ente, relativa al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e reso noto ai soci, associati e
partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o
l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e'
residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
i dati identificativi dell'estensore della perizia sono
indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore.
Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta
la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal
reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui
e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati
nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute
estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o
valore di acquisto e' quello risultante da documentazione
di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili
dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia,
limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi
divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari
e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel
mese precedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per
quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati
esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei
prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello
stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute
estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati
regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultante da
apposita relazione di stima, la quale puo' essere
effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9,
anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 .
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari
diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e'
applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma
1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta
sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi
conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di
rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che
non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto
articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il
mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15
dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al
soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli
elementi e la documentazione necessari alla determinazione
della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di
tale soggetto, apposita provvista per far fronte al
pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1,
lettera a), dell'articolo 11 si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1
dell'articolo 11 si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148,
recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo.", come modificato dal comma
10 dell'articolo 4 della presente legge :
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18,
comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti
rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e
dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito
complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per
cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini
della verifica del superamento del limite di 300.000 euro
rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i
trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si
applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute
nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli
9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata
anche per gli anni successivi al 2013, fino al
raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal
seguente:
«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del
ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»;
b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal
seguente:
«Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro»;
c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla
seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli
enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di
cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura
ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato
ancora pagato.
3. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco
del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della
posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la
misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di
disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle
disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in
ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente,
nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30
giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2011».
4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto
2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal
comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di
cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli
uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
4-ter Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o
di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all' articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque escluse le somme corrisposte a titolo di
tredicesima mensilita';
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa'
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e'
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti
diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,
il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu'
convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni favorevoli.
4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi,
pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati
e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste
italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un
conto corrente base o di un libretto di risparmio postale,
intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di
legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste
italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata
dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione,
copia del documento di identita' del beneficiario del
pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato
attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente
qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei
pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter,
limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici
erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui
ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se
l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono
gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un
conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il
beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e'
effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine
di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se
l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al
decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche,
Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene
il pagamento mediante assegno di traenza.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i
seguenti:
"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.".
5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e
non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei
condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica
delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi
trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di
Riscossione Sicilia provvedono, altresi', ad avviare nei
confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo
precedente ogni azione coattiva necessaria al fine
dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche
mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto
concordato e non versato alla prevista scadenza,
inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre
2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette
somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i
periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i
quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e'
sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente
medesimo con identificativo fiscale diverso da quello
indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i
soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre
2011 sono prorogati di un anno.
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi,
premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per
cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di
cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente
istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27,
comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
risultato netto maturato delle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi
diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la
misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli
percepiti dal 1° gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si
applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal
1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.
12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto
o in parte» e: «spettano» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «possono essere utilizzate» e: «oppure
possono essere trasferite».
12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore
oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno
emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori»;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono
soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che
corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero
con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel
caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo
periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte
le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «dei
quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «di un
quarto».
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo
10-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati
al netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.».
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e
1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito
dal seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento
collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai
fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.».
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,
n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: «commi 1-bis e
1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «115. Se i
titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il
cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi
passivi sono deducibili a condizione che, al momento di
emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento,
per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai
sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b)
al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,
delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai
precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo
all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente,
gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante
dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono
essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di
remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari
rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi
effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo,
ove necessario, all'importo e alla durata del prestito
nonche' alle garanzie prestate.».
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli
interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati
al comma 1.»;
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e
1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter"
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
1-bis".
18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato.
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5
per cento dell'ammontare realizzato;»;
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella
misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari;»;
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per
cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;».
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50
per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento,"
sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in
materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della
normativa comunitaria e delle discipline prudenziali
nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca
d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di
cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le
remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in
ogni caso deducibili ai fini della determinazione del
reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione
dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
presente disposizione si applica con riferimento agli
strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22
concernenti la deducibilita' delle remunerazioni e
l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che
derivano dall'attuazione di specifiche previsioni
contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo
comma 22 non concorrono alla formazione del reddito
imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito
delle societa' e del valore della produzione netta. La
presente disposizione si applica con riferimento agli
strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a
imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo
2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare
addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3
del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le
obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola
avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31
dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della
cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per
i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del
valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di svolgimento delle operazioni di
addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al
31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento
sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente
tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed
il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al precedente periodo si tiene conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento
dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei
premi e corresponsione dei proventi, secondo le
disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi
di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o
valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi
dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo' essere assunto
il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti
finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre
2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies,
del citato testo unico, a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.
77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva
eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 e'
esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e
si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari
detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4
dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel
rapporto di custodia o amministrazione e puo' essere
esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012,
ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi
29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli
organismi di investimento collettivo di cui al comma 29,
lettera a), l'opzione puo' essere esercitata entro il 31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni;
l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi soggetti
entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma
precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota
pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati
alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione
dai risultati di gestione maturati successivamente, per una
quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano
fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi
di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di applicazione dei
commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446"
sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti
interessati risultino congrui alle risultanze degli studi
di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al
periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o aree territoriali"
sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire
gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146".
35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «e
amministrativi» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «procedura civile e»
sono inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo»;
c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo
14, il processo si presume del valore indicato al comma
6-quater, lettera f)»;
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due
ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile».
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio numero di fax»;
b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere
effettuate con le modalita' di cui al terzo comma».
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le
parole: «codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice
fiscale» sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di
posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio,
il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al
ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore
che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del
contendere, del valore della controversia e della data di
notificazione del ricorso».
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: «entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 ottobre 2011», e al comma 7, le parole: «alle
controversie instaurate» sono sostituite dalle seguenti:
«ai procedimenti iscritti a ruolo»;
b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, si
intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo
al momento dell'indizione dei concorsi».
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per
il giudizio».
35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non
individuale, le attivita' individuate nella lettera i)»;
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le
parole: «parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle
seguenti: «parenti fino al secondo grado».
35-octies.
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A
partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza
contiene una valutazione, relativa all'anno precedente,
delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate derivanti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di
quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di
bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il
prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale
svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni,
unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle
spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione
strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al
contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e
sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e
finanza.
36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta annualmente, in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, un
rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di
contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione
fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli
obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti.
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40
per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota
del 65 per cento».
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono
sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del
10 per cento degli utili netti annuali».
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.
Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi
dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque
applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una
societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo
116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono
al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione
per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il
proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal
comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato
dalla societa' partecipata.
36-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta
consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal
successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di
non applicazione della disciplina in materia di societa'
non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n.
724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione
anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo
comma, le societa' e gli enti siano per due periodi
d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato
un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del
1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la
seguente:
«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa
concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore
per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato
del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in
deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione
del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del
testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
36-terdecies del presente articolo.
 

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di
controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies
l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare
dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati relativi ai beni concessi in godimento. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati modalita' e termini per l'effettuazione della
predetta comunicazione. Per l'omissione della
comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con
dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora,
nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti
si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi
36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido,
la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a
controllare sistematicamente la posizione delle persone
fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e
ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene
conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento
o capitalizzazione effettuata nei confronti della societa'.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e'
abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a
lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «a euro trentamila»;
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a
lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
un milione»;
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a
lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a
euro cinquantamila»;
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a
lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a
euro due milioni»;
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire
centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a
euro trentamila»;
g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10
del presente decreto l'istituto della sospensione
condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice
penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare
dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro»;
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: «alla meta'»
sono sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;
l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti
previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono
elevati di un terzo»;
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti
solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai
commi 1 e 2».
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel
si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e
professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori
a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive
e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita'
utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi
dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative
previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo,
dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono
inserite le seguenti: «iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
dimostrino una effettiva operativita' e attestino
regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,».".
 
Art. 4
Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre
2013, n. 147

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».
6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e' riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato a decorrere dal 1 gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite con le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.».
8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati».
11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' sostituito dal seguente:
«145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio e' minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.».
12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».
12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dopo le parole: «distribuzione di utili» sono inserite le seguenti: «ai soci cooperatori».
12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita').
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e
dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
2. (abrogato).
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante "Attuazione della
direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Modifiche alla disciplina dei fondi
immobiliari esteri)
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonche'
per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di
partecipazione in organismi d'investimento collettivo
immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio immobiliari di
diritto estero, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni
ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza
della documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato
testo unico delle imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo
unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei
rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli
indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
che possiedono quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La
percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al
termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della
verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo
societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto
d'imposta la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del
comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In
assenza di informazioni sui redditi conseguiti
dall'organismo, il risultato annuale della gestione
dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla
formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai
redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per
cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o
diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite
imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di
quote o azioni emesse da organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26-quinquies del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dal comma 8 del presente
articolo:
"Art. 26-quinquies. (Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici)
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo
44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in
Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli
istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al
citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente
decreto incaricati della loro negoziazione, operano una
ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei
predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi
dell' articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente
decreto presso i quali le quote o azioni sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell' articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di individuazione della quota dei proventi di
cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali,
se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell' articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo
5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell' articolo 73, comma 1, del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1,
lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come
indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito
dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi
a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura
delle riserve matematiche dei rami vita.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera
rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che
istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento
collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e'
applicata direttamente dalla societa' di gestione estera
operante nel territorio dello Stato in regime di libera
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale
scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione
la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato
articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le
quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa'
autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23
del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono
state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a
comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili
per la determinazione dei redditi consegnando, anche in
copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza
applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei
fondi comuni d'investimento mobiliare.", come modificato
dal comma 9 del presente articolo:
"Art. 10-ter. (Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio di diritto estero.)
1. Sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui
quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni,
operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata
dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo
unico delle imposte sui redditi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR
immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e
il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o
azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei proventi di cui al periodo precedente.
2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio
italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di
investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui
ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa' di
gestione italiana operante all'estero ai sensi delle
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati
nell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro
negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti
organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le
quote o azioni sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni
dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni
notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si
considera rimborso la conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo. In questi casi, il contribuente
fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle
imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5
del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica
sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e
relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a
copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1
e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR
immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia
che vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante
e, in mancanza della documentazione, il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
all' articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono
nella loro riscossione operano una ritenuta del 20 per
cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da
soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le
predette convenzioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.".
- Il testo dell'articolo 2, del citato decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e' citato nelle note al
comma 8 dell'articolo 3 della presente legge.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, reca
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.".
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, reca
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione.".
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, reca
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 61. (Interessi passivi) (Testo post riforma 2004)
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' articolo 15."
"Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa) (Testo post riforma 2004)
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'
articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui
all' articolo 87 non rilevano fino a concorrenza
dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro
acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo. Tale disposizione si applica anche alle
differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'
articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell' articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell' articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.".
- Il testo vigente dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' citato nelle note al
comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente del comma 53,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)":
"Art. 1.
1-52 (Omissis).
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 (115) per
ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. Al secondo comma dell'art. 3, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, e' aggiunta infine la lettera
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di
cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di quarantotto mesi».".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
"Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari)
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le
ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai
commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma
1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa' ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica.":
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente articolo e' citato nelle note al
comma 7 dell'articolo 3 della presente legge.
- Il testo dell'articolo 2, del citato decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, come modificato dal presente articolo,
e' citato nelle note al comma 15 dell'articolo 3 della
presente legge.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)"..
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.".
- La citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 18
febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Disposizioni in materia di societa'
cooperative.)
1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della
legge 16 dicembre 1977, n. 904 , riguardante l'esclusione
delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito
imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi,
deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve
a copertura di perdite e' consentita e non comporta la
decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo
a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando
le riserve non siano state ricostituite.
2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi
mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in
caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di
violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che
non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni
di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo
11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote
degli utili netti e del patrimonio che residua dalla
liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle
agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla
normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli
obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed
adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in
sede di attivita' di vigilanza.
3..".
- Si riporta il testo del comma 688 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di
stabilita' 2014)", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
1-687 (Omissis).
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono
altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015,
i comuni assicurano la massima semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli
di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta,
ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo
periodo del presente comma, il versamento della prima rata
della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla
base delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni
sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il
23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota
di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque
entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma
677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato
invio della delibera entro il predetto termine del 10
settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della
percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta
dall'occupante, nella misura del 10 per cento
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti
alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e
alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il
20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del
gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e
indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno
2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi
da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le
anticipazioni complessivamente erogate siano superiori
all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di
solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da
qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema
del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla
stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della
riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta'
comunale nel medesimo anno »..
(Omissis).".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e
all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2014», le parole «1º maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1 agosto 2014» e le parole «33 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni».
1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo", come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. (Oli lubrificanti e accisa su alcool)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui
all'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81
per mille chilogrammi.
2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e le relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa
relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate
nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall'anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio
2014, e' incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il
prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da
assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2015.
In caso di scostamento, il Direttore della predetta
Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo
fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori
entrate."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Applicazione dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare)
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«

Parte di provvedimento in formato grafico

»;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad
eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole:
«dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non
puo' essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1
e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente
conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti
presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e
dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro
cinquanta.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle
esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di
Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40
della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2014.".
 
Art. 5-bis
Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del
Ministero degli affari esteri

1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00».
2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento».
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Riferimenti normativi

- Si riporta la tabella allegata al decreto legislativo
3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni
degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.", come modificato
dalla presente legge:
Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)
Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli
uffici diplomatici e consolari
In vigore dal 13 novembre 2012
Sezione I
ATTI DI STATO CIVILE


Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).".
- La legge 21 novembre 1967, n. 1185, reca "Norme sui
passaporti."
- Si riporta il testo dell'articolo 55 della legge 21
novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 55. (Disposizioni di razionalizzazione in materia
di tasse sulle concessioni governative e di imposta di
bollo).
1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova
tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa
delle tasse sulle concessioni governative annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1,
restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono
state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la
tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e
successive modificazioni.
3. [Comma abrogato]
4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui
all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la
parola: «esecutivo» e' sostituita dalle seguenti: «, anche
esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «dei
concessionari del servizio nazionale di riscossione».
5.
6. ( abrogato).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni, reca "Disciplina
delle tasse sulle concessioni governative.".
 
Art. 6

Strategie di contrasto all'evasione fiscale

1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonche' su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti. Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 9
della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante "Delega al
Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu'
equo, trasparente e orientato alla crescita.":
"Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale)
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 e con particolare
osservanza dei principi e criteri generali di delega
indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo
articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi
di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di
certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza
nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive
attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei
procedimenti amministrativi, norme dirette a:
a) attuare una complessiva razionalizzazione e
sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e
dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi;
b) definire una metodologia di rilevazione
dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali
tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita'
nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria,
utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel
tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata
pubblicizzazione;
c) prevedere che i risultati della rilevazione siano
calcolati e pubblicati con cadenza annuale;
d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle
finanze una commissione, senza diritto a compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, composta da un
numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre
amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale
del contributo delle associazioni di categoria, degli
ordini professionali, delle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni
familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto
annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale
e contributiva, al fine di:
1) diffondere le misurazioni sull'economia non
osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile
dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione
fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale
dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico
dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la
massima disaggregazione possibile dei dati a livello
territoriale, settoriale e dimensionale;
3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e
attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;
4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
5) individuare le linee di intervento e di prevenzione
contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva, nonche' quelle volte a stimolare
l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
e) definire le linee di intervento per favorire
l'emersione di base imponibile, anche attraverso
l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure
finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti,
selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente
esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario,
definendo attraverso i decreti legislativi le piu'
opportune fasi applicative e le eventuali misure di
copertura finanziaria nelle fasi di attuazione;
f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche
con il contributo delle regioni in relazione ai loro
tributi e a quelli degli enti locali del proprio
territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
di misure di contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, da presentare alle Camere contestualmente
alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse
nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle procedure
di accertamento, in particolare evidenziando i risultati
del recupero di somme dichiarate e non versate e della
correzione di errori nella liquidazione sulla base delle
dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresi',
le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, e che esso aggiorni e confronti i risultati
con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero
di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla
maggiore propensione all'adempimento da parte dei
contribuenti."
"Art. 9. (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
controllo)
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme per il
rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) rafforzare i controlli mirati da parte
dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo
appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche
di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre
autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di
controllo, con particolare rafforzamento del contrasto
delle frodi carosello, degli abusi nelle attivita' di
incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di
trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione
delle basi imponibili attraverso un uso distorto del
transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa,
nonche' delle fattispecie di elusione fiscale;
b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta
riservatezza nell'attivita' conoscitiva e di controllo fino
alla completa definizione dell'accertamento; prevedere
l'effettiva osservanza, nel corso dell'attivita' di
controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli
al normale svolgimento dell'attivita' economica del
contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del
principio di proporzionalita'; rafforzare il
contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione
dei successivi atti di accertamento e di liquidazione
all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
c) potenziare e razionalizzare i sistemi di
tracciabilita' dei pagamenti, prevedendo espressamente i
metodi di pagamento sottoposti a tracciabilita' e
promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati
esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei
relativi oneri bancari;
d) incentivare, mediante una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di
adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di
tracciabilita' dei pagamenti;
e) verificare la possibilita' di introdurre meccanismi
atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e
servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al
meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge),
nonche' di introdurre il meccanismo della deduzione base da
base per alcuni settori;
f) rafforzare la tracciabilita' dei mezzi di pagamento
per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e
spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del
contante, nonche' incentivi all'utilizzo della moneta
elettronica;
g) prevedere specifici strumenti di controllo
relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici;
h) procedere alla revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione
delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di
potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa,
nonche' ai fini di una piu' razionale ripartizione delle
funzioni tra le diverse agenzie;
i) prevedere l'introduzione, in linea con le
raccomandazioni degli organismi internazionali e con le
eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto
delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione
delle attivita' transnazionali, ivi comprese quelle
connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati
meccanismi di stima delle quote di attivita' imputabili
alla competenza fiscale nazionale;
l) rafforzare il controllo e gli indirizzi
strategico-programmatici del Ministero dell'economia e
delle finanze sulla societa' Equitalia.".
- Il testo vigente dell'articolo 2, del citato
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e' citato nelle note
al comma 15 dell'articolo 3 della presente legge.
 
Art. 7

Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 431, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;
b) al comma 435, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e il 2015».
Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 2, del citato
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e' citato nelle note
al comma 15 dell'articolo 3 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente del comma 299,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013)."
"Art. 1.
1-298 (Omissis).
299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il
Documento di economia e finanza contiene una valutazione,
relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate
strutturali ed effettivamente incassate derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. Dette
maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al
mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione
del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,
nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente
dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse
derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono
in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione
fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri
fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le
modalita' di destinazione e di impiego indicate nel
medesimo Documento di economia e finanza.»;
b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente:
«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta annualmente, in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, un
rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di
contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione
fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli
obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti.».
(Omissis).".
- Si riporta il testo dei commi 431 e 435,
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
1-430 (Omissis).
431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni scritte nel
bilancio dell'esercizio in corso e a quelle
effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.
432-434 (Omissis).
435. Per il 2014 e il 2015, le entrate incassate in un
apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di
contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi
di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla
riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione
al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita' previste
al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono stabilite le modalita' di utilizzo di tali
somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
(Omissis).".
 
Art. 8
Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e
servizi

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata»;
c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata».
2. (Soppresso).
3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi piu' prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu' ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 47.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) (Soppressa).
9. (Soppresso).
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.
10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.
11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti
il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti
e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche'
i dati relativi al bilancio di previsione e a quello
consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine
di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un
portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7,
secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del
2011.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle
stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista
all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla
consistenza del debito pubblico. La relazione presentata
entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima
annuale del conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche e delle relative forme di
copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni
sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura
per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro
processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo n. 33 del 2013:
"Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche
amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
si applicano, limitatamente alla attivita' di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto
della normativa vigente in materia di trasparenza secondo
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.".
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso(art. 53,
direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23,
d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e
90, d.P.R. n. 554/1999)
1 - 3 (Omissis).
3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. (Omissis)."
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 163 del
2006:
"Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse (art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994;
art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art.
19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art.
25, d.lgs. n. 158/1995)
1. - 3 (Omissis).
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3- ter - 5 (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. (Omissis).
2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
3. - 27(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29 - 37 (Omissis).."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 536 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 536. Programmi
1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle
opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla
difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile,
il Ministro della difesa provvede a trasmettere al
Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli
articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego
pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle
Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e
delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in
corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria,
indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per
un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi
di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni
contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali
clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al
comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio
consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa,
comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i
conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono
approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta
di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di
durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e
sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento
delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi
di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere, i decreti possono essere
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle
condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero
quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro
trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
entro il termine indicato le Commissioni competenti
esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a
maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere
all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono
trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e'
svolta dalle competenti strutture del Ministero della
difesa.".
 
Art. 9
Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente:
«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «la sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte le seguenti: «e l'origine produttiva».
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facolta' per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attivita' delle centrali di committenza, la predetta Autorita', a partire dal 1º ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorita' di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni
appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresi'
l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati
identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullita'
degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e
contabile dei funzionali responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria
deliberazione le modalita' operative e di funzionamento
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.".
Si riporta il testo vigente del comma 455 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali
centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio."-
Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
legge :

"Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati
da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18;
art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n.
109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non
possono affidare a soggetti pubblici o privati
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni
provinciali, sulla base di apposito disciplinare che
prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli
stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di
committenza.
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma.".
Si riporta il testo vigente dei commi 449 e 450 della
citata legge n. 296 del 2006:
"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A..
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le universita' statali,
tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni
e servizi omogenei per natura merceologica tra piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento.".
Si riporta il testo vigente del comma 574 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall' articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti
contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il
mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia
comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo
stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi ed il livello di aggregazione della relativa
domanda, nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non
oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in
qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento
dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo
dei sistemi telematici.".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. - 6 (Omissis).
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non
si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva
con possibilita' per il contraente di adeguamento ai
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
8. - 26-ter (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche
1. - 3-bis (Omissis).
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre,
le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di
committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai
sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto
medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo
1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal
fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. - 14 (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 12 (Omissis).
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere; (173)
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. - 25-ter (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 83 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva
2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n.
358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n.
158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di
gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta,
pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche
del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o
di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento e l'origine
produttiva;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del
contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 11. Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa
per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema
a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad
incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti
riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30
settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della
quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le
merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma
1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti
effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a
disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio
sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo
quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi'
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste
le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e
degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico
di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione
sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito
del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
S.p.A. predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di
beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per
supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con
riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento
delle attivita' di controllo da parte dei soggetti
competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono
nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
del presente comma le procedure di approvvigionamento gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese
disponibili, anche attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, agli organi di controllo per la verifica di
quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle
attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di
settore in materia di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del
sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla
legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012,
stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di
qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto
periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi
servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel
decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza
il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di
cui al periodo precedente ed il relativo contributo da
versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente
articolo, gli atti e i contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A.
dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto
sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del
contenimento della spesa medesima, sono individuati
periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
delle competenze istituzionali del Ministero della
giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto
di cui al presente comma definisce altresi' i termini
principali della convenzione tra il Ministero della
giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da porre a carico
dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da
Consip S.p.A.
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere previsti, previa verifica della
insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico
dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli
appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.
anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244".
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale
relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun
anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui all'articolo
16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni
di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a
carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' la
pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di
maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il
10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25°
percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio
oggetto di analisi sulla base della significativita'
statistica e della eterogeneita' dei beni e dei servizi
riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile e'
tanto piu' piccolo quanto maggiore risulta essere
l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo e'
rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio', al
fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori
strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della
spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati. Qualora sulla base
dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma,
nonche', in sua assenza, sulla base delle analisi
effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari
corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e
cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
della presente lettera per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento
rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
della prima applicazione della presente disposizione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di
standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle
more della predetta individuazione resta ferma
l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia'
operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
more dell'espletamento delle gare indette in sede
centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione
dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e'
effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di
acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera,
al fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico
delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del
tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale
superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalita'
stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il
richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma
7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di
raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni
di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013
il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come
da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella
misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della
determinazione dei costi standardizzati sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto
della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati
anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
conto economico (CE), compresa la spesa relativa
all'assistenza protesica, e' fissata entro un tetto a
livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale
standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68.
Cio' al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a
livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni
monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore e' recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte
dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non
concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza
farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. - 10 (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture(art. 6, commi 5-8, legge n.
537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n.
573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita-prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo
dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti
pubblici
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa
pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei
contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, dal relativo regolamento attuativo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
"Art. 26. Acquisto di beni e servizi
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o
piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte
dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
Si riporta il testo vigente dei commi 25 e 34
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 163 del
2006:
"Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt.
1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;
artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n.
157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co.
4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. - 24 (Omissis).
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.
26. - 33............Omissis.........
34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. - 51(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 358 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n . 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
"358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle
agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio,
tranne quelli destinati alla incentivazione del personale,
e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle
societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il
potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al
miglioramento della qualita' della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i
contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali.".
 
Art. 10

Attivita' di vigilanza

1. I compiti di vigilanza sulle attivita' finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita':
a) puo' avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e' stato possibile ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all' Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorita':
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o piu' delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
5. Con deliberazione dell'Autorita' sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.
Riferimenti normativi

Il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Per il riferimento al testo dell'articolo 26 della
legge n. 488 del 1999 vedasi in Note all'art. 9.
Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 57 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 55. Procedure aperte e ristrette(artt. 3 e 28,
direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994;
art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995;
art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi
dell'articolo 11, indica se si seguira' una procedura
aperta o una procedura ristretta, come definite
all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le
procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto
la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e
l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della
determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si
procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non
verranno aperte. Quando il bando non contiene tale
previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui
all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici
presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita'
e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici
presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette, per l'affidamento dei lavori,
sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto
richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto
dall'articolo 62 e dall'articolo 177."
"Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di
un bando di gara (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24,
legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,
d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le
offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in
ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione
ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella
procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le
stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del
bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli
da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura medesima;
b) ;
c) ;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditivita' o il
recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per
adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri e negli eventuali documenti
complementari, e per individuare l'offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento tra tutti gli
offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la
procedura negoziata si svolga in fasi successive per
ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i
criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel
capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri."
"Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara(art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge
n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o
determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.".
 
Art. 11
Riduzione dei costi di riscossione fiscale

1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. (Soppresso).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17. (Oggetto).
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) ;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".
 
Art. 11-bis

Norme in materia di rateazione

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e' prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' abrogato.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
"Art. 19. (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono
fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di
concessione della rateazione.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.
4-bis..".
 
Art. 12
Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei
titoli

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003:
"Art. 6. Conti correnti di Tesoreria.
1. La CDP S.p.a. accende un conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominato «CDP S.p.a. -
gestione separata», nel quale e' versata la somma di euro
10.800.000.000,00 (diecimiliardiottocentomilioni/00)
prelevata dai conti correnti di cui all'articolo 3.
2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia
e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse
determinato secondo il criterio di calcolo giorni
effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media
aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto
percentuale, tra:
a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di
rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di
riferimento;
b) a media aritmetica semplice dell'indice mensile
Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia per il semestre
di riferimento, moltiplicato per il coefficiente 360/365.
Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti
all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi,
ovvero non sia stato pubblicato dalla Banca d'Italia
l'indice mensile Rendistato, il tasso del conto corrente
non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che
affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato
alla CDP S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il
versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento
e sono liquidati a semestralita' maturate.
3. Il pagamento degli interessi e' posto a carico
dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul
risparmio postale e altri conti di Tesoreria», capitolo
3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. A norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge
n. 269 non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi del conto corrente.
5. La CDP S.p.a. subentra nel conto corrente n. 29813
gia' intestato a Cassa depositi e prestiti e che viene
rinominato «CDP S.p.a. - gestione separata - aumento
capitale ISPA». Sulla giacenza del conto il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse
determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4. Per l'anno 2003, gli interessi sulla
giacenza del citato conto corrente sono computati dalla
data di trasformazione sino al 31 dicembre.
6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi
presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al
Ministero dell'economia e delle finanze:
a) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
erogazioni su mutui trasferiti»;
b) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
gestione conti correnti e assegni postali»;
c) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
capitale B. P. F . trasferiti»;
d) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
interessi su B. P. F . trasferiti»;
e) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
servizio incassi e pagamenti».
7. Sui conti correnti di cui al comma 6 sono versate le
disponibilita' rivenienti dalla estinzione dei conti
correnti di cui all'articolo 3, comma 1, a servizio delle
funzioni, attivita' e passivita' trasferite al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
decreto, e dall'estinzione dei debiti della Cassa depositi
e prestiti, alla data di trasformazione in societa' per
azioni, verso l'erario per le imposte maturate sui buoni
fruttiferi postali rimborsati, e verso Poste italiane
S.p.a., per la movimentazione dei flussi sul risparmio
postale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di debito pubblico. (Testo A):
"Art. 3. (L) Emissione.
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il
Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta'
di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati
finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti
vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti
contro termine od altre in uso nei mercati; tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato,
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le
stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad
operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla
lettera a);
b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti
vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli
di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
contro termine o altre in uso nei mercati finanziari,
finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I
titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio
concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato
mediante le suddette operazioni;
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del
debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato
dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di
scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di
titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati
finanziari internazionali. (L).
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti
del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di
Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel
comma 1. (L).".
 
Art. 12-bis

Canoni delle concessioni demaniali marittime

1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.
2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «15 maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni:
"Art. 03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate
o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree,
pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni
del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso
pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio
provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi
la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria
B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione:
euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55
al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65
al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100
e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al
di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei
valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di
riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un
coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato
e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da
applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per
cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per
cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli
anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e non
operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 90 per cento per le concessioni indicate al
secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
2. - 4-bis (Omissis)..".
Si riporta il testo del comma 732 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"732. Nelle more del riordino della materia da
effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il
contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il
calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai
sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1),
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, i procedimenti giudiziari
pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il
pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli
indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e
delle relative pertinenze, possono essere integralmente
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del
demanio da parte del soggetto interessato ovvero del
destinatario della richiesta di pagamento, mediante il
versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per
cento delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di
un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre
agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente
gestore."
 
Art. 13
Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle
societa' partecipate

1. A decorrere dal 1 maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole «autorita' amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
b) al comma 472, dopo le parole «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorita' amministrative indipendenti e»;
c) al comma 473, le parole «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni»;
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1º maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 23-bis e
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni:
"Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19, comma
6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le societa' non
quotate, direttamente controllate dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.
5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati
regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il
presidente del consiglio d'amministrazione non puo' essere
stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento
del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo
determinato, compreso quello per eventuali rapporti di
lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato
antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati
nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi
di amministrazione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di
cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di
controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla
proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si
sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da
determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si
applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato o del presidente del consiglio di amministrazione
almeno pari a quelle previste nei medesimi commi."
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Si riporta il testo dei commi 471, 472, 473 e 475
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, come
modificati dalla presente legge:
"471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in
ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
con gli enti pubblici economici e con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo
472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
gli emolumenti dei componenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo delle autorita'
amministrative indipendenti e delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui
ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le
somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o
piu' organismi o amministrazioni, ovvero di societa'
partecipate in via diretta o indiretta dalle predette
amministrazioni."
"475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474.
Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla
relativa lettera i).".
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009:
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.".
 
Art. 14
Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e
per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ad eccezione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e ai comuni, e' comunque concessa, in coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
[10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.]
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da
finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero di
cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il quinquiennio 2011-2015, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125:
"1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per
il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato
articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il
limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di
autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di
contenimento della spesa per autovetture, e, in
particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del
censimento permanente delle autovetture di servizio,
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14
settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto
previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50
per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si
applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa
per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi',
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico
del responsabile della violazione, da mille a cinquemila
euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di
responsabilita' amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e
limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio,
ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture
utilizzate per le attivita' di protezione civile dalle
amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a
modelli a basso impatto ambientale e a minor costo
d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca
e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali
e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore, per l'anno 2014,
all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per
l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi' come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste
dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 luglio 2010, n. 122.".
Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata
legge n. 196 del 2009 vedasi in Note all'art. 13.
Si riporta il testo vigente dei commi da 6 a 6-quater
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'
articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.".
Per il riferimento al testo del comma 28 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note
all'art. 8.
Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente
legge:
"14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.".
 
Art. 15

Spesa per autovetture

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonche' per quelle ad uso non esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.
2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalita' di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, cosi' come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dei commi da 1 a 4-bis
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 101 del 2013
vedasi in Note all'art. 14.
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note all'art. 14.
 
Art. 16

Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura

1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.
6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennita' di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.
6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalita' centralizzata attraverso lo stesso sistema «NoiPA». Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014.
8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 428 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 2,
comma 1, del d.l. n. 4 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla L: n. 50 del 2014:
"428. Nelle more della definizione degli interventi
correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e
cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate
e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro
per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015,
a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, secondo
quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge.
Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte
negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte
nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli
stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la
coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e
delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento
Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi,
rispettivamente, gli interventi sui quali sono state
operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo
di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di
euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono
state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e
439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la
rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a
valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione
degli interventi correttivi di cui al comma 427, si
provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate.
Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle
previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei
predetti obiettivi.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 3
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti):
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis):
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. - 13 (Omissis)..".
Si riporta il testo vigente del comma 3-quater
dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
"Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico
"3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.".
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 9
del citato decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note
all'art. 8.
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati
dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 luglio 2013, n. 123 recante "Regolamento recante norme
di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni
con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per
i servizi pubblici non essenziali e misure di
incentivazione della produttivita'" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 25 ottobre 2013, n. 251.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 46-bis. Rifinanziamento della legge n. 499 del
1999
1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo
e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo
agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche'
per la partecipazione all'evento medesimo, e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013
e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.".
Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'articolo
4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita'
2012):
"53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA)
S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di
9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di
9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.".
Si riporta il testo vigente del comma 71 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni e integrazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
"71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo
4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,
di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro
7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis del
citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"Art. 16-bis. Riassegnazione dei fondi per le
infrastrutture irrigue
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi
assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al
commissario ad acta di cui all' articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla
prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto
commissario, in particolare per il completamento dei
programmi infrastrutturali irrigui che devono essere
approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle
opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a
rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della
delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre 1999; le attivita' di cui all' articolo 1-ter,
comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti
di adeguamento operativo e funzionale della struttura
commissariale nel limite del 3 per cento delle economie
realizzate.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104:
"5. Per le opere della gestione separata e per i
progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli
trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi
dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 , il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
provvede mediante un commissario ad acta, riferendo
trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad
acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per
i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due
consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in
atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di
cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96,
e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.".
 
Art. 16-bis

Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione dell'Italia). - 1. Gli uffici all'estero svolgono attivita' per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettivita' italiane all'estero.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo e' determinata sulla base degli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonche' tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente»;
c) all'articolo 185:
1) al comma 2, le parole: «un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche'» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: «e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza» sono soppresse;
d) all'articolo 204, primo comma, le parole: «ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis» sono soppresse;
e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' rideterminato in 2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700 unita' a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 30-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri), come modificato dalla presente legge:
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata
determina il numero e la ripartizione dei posti di organico
della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende,
da utilizzare per le necessita' di funzionamento di
quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai
sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede
dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del
trattamento economico spettante al personale dei ruoli
organici destinato a prestarvi servizio. Lo stesso decreto
dovra' contestualmente indicare le eventuali misure
compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti
risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.".
Si riporta il testo dell'articolo 185 del citato DPR n.
18 del 1967, come modificato dalla presente legge:
"Art. 185. Trattamento di reggenza.
1.(abrogato).
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal
godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di
posto, al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alla
propria indennita' di servizio, i tre quinti
dell'indennita' di servizio spettante al titolare
dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio
all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti
dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza,
in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto
personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero
del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita'
di servizio all'estero prevista per il posto assunto in
reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli
eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli
sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda
di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento
di reggenza corrispondente ai quattro quinti
dell'indennita' di servizio, oltre agli eventuali aumenti
per situazione di famiglia.".
Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato DPR n.
18 del 1967, come modificato dalla presente legge:
"Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali.
Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali
di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su parere della commissione di cui all'articolo 172,
un'indennita' adeguata. Il trattamento economico
complessivo e' comunque non superiore a quello che il
personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel
Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica
speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo
186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 171 del
citato DPR n. 18 del 1967:
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero.
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 152 del
citato DPR n. 18 del 1967:
"Art. 152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.".
Si riporta il testo vigente del comma 1317
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi
derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati
al contrasto della criminalita' organizzata e
dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla
componente nazionale del «Sistema d'informazione visti»,
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli
uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65
unita'.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 della
legge 27 dicembre 2007, n. 246 (Partecipazione italiana
alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche
internazionali):
"2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione
in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi
internazionali, nonche' all'erogazione di servizi e atti
consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici
all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, e' incrementato di 150 unita',
nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il
contingente di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, e' incrementato di 40 unita'.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del citato
DPR n. 18 del 1967:
"Art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di
posti di organico degli uffici all'estero.
I posti di organico degli uffici all'estero di cui al
precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle
funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera
direttiva amministrativa, della carriera del personale di
cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali,
della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono
essere altresi' istituiti posti per il personale di cui
agli articoli 139 e 168.
L'istituzione e la soppressione dei posti di organico
per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun
ufficio consolare di I categoria sono disposte, in
relazione alle esigenze di servizio, con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro
per il tesoro.
Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna
rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare
in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera
diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui
sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e
della emigrazione, culturale, informazione e stampa,
nonche' funzioni consolari nelle Cancellerie consolari
presso Missioni diplomatiche.
Il regolamento stabilisce le modalita' per
l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di
specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati
per aree geografiche che vi siano destinati con compiti
inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione
dei posti organici per il personale della carriera di
cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla
specializzazione posseduta.".
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo
17 della citata legge n. 196 del 2009:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
 
Art. 17
Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
alla riduzione della spesa pubblica

1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.
2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013.
3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 17 e 20
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica):
"Art. 17. Agevolazioni postali.
1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e
ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una
tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non
superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale
per un numero massimo di copie pari al totale degli
elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e
pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione
per le liste di candidati. Tale tariffa puo' essere
utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data
di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere
dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai
destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore
per la distribuzione dei periodici settimanali."
"Art. 20. Elezioni europee, regionali, provinciali e
comunali.
1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle
regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste
nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17,
18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali,
del sindaco e del presidente della provincia si applicano
le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le
relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le
disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della
presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e'
abrogato.".
Si riporta il testo vigente del comma 6-bis
dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n . 13:
"6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni
individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui
al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa
postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre
1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata
unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.".
 
Art. 18

Abolizione di agevolazioni postali

1. A decorrere dal 1º giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e' autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.
 
Art. 19
Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle citta'
metropolitane

01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 e' abrogato;
b) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
c) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico».
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:
«150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.».
1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 235, comma 1, le parole: «sono rieleggibili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale»;
b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: «volontarie» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente»;
c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 14, 24 e 136
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), come modificati dalla
presente legge:
"14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia e la giunta provinciale, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre
2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti
di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti
locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per
gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino
a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale.
Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la
provincia sia commissariata, il commissariamento e'
prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della
provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui
ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia gli
oneri connessi con le attivita' in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico."
"24. L'incarico di sindaco metropolitano, di
consigliere metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai
commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito. Restano a
carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le
attivita' in materia di status degli amministratori,
relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86
del testo unico."
"136. La cifra elettorale di ciascuna lista e'
costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati
da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale
di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a
concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu'
alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti
sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,
per sorteggio. Ai fini del rispetto dell'invarianza di
spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le
attivita' in materia di status degli amministratori quelli
relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86
del testo unico.".
Si riporta il testo dell'articolo 235 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre
anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera
o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono
svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente
locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un
singolo componente la durata dell'incarico del nuovo
revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza
del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla
proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed
in particolare per la mancata presentazione della relazione
alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1,
lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di
almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad
accettazione da parte dell'ente;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a
svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell'ente.".
 
Art. 19-bis
Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani
all'estero

1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «novantaquattro», «sessantacinque» e «ventinove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sessantatre», «quarantatre» e «venti»;
2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» e' soppressa;
3) al comma 5, la parola: «ventinove» e' soppressa e le parole: «dieci», «sette» e «nove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette», «quattro» e «sei»;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;
c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: «ventinove» e' soppressa e le parole: «due membri eletti» e «tre membri» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»;
2) al comma 2, le parole: «sei nomi» e «quattro nomi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»;
3) al comma 3, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;
e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»;
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» e' soppressa;
2) al comma 3, la parola: «ventinove» e' soppressa;
g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettivita' italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 6
novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale
degli italiani all'estero), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. 1. Il CGIE e' composto da sessantatre membri
dei quali quarantatre in rappresentanza delle comunita'
italiane all'estero e venti nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo la
ripartizione indicata al comma 5.
2. I membri del CGIE in rappresentanza delle comunita'
italiane all'estero sono eletti secondo le modalita'
previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni
numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella
allegata alla presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel
rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore eta' ed
essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di
due o piu' membri, possono essere rappresentate, in
proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche
persone non in possesso della cittadinanza italiana,
purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I membri di nomina governativa sono designati come
segue:
a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) quattro dai partiti che hanno rappresentanza
parlamentare;
c) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che
siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana
all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei
lavoratori frontalieri.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 della
citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla
presente legge:
"1. Il CGIE e' convocato dal segretario generale in via
ordinaria una volta all'anno. Esso puo' essere inoltre
convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di
almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il
ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di
convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di
convocazione e quella della riunione devono trascorrere
almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per
i quali il segretario generale puo' stabilire un termine
minore, non inferiore a dieci giorni.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8-bis
della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla
presente legge:
" 1. Il CGIE si articola in:
a) Assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed
Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni
(Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si
riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree
continentali e in occasione delle Assemblee plenarie
ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale
eletto per ogni area;
d) commissioni di lavoro per tematiche
dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove
necessario;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che
l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la
necessita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge
n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di
presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal
segretario generale, da un vice-segretario generale per
ognuna delle aree continentali definite dall'articolo
8-bis, comma 1, lettera c), da un vice-segretario generale
eletto tra i membri nominati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1,
da un membro eletto tra quelli nominati con il medesimo
decreto e da un membro per ognuna delle citate aree
continentali.
2. Per l'elezione del segretario generale, dei
vice-segretari generali e dei componenti il comitato di
presidenza si procede con votazioni successive e con schede
separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio.
Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si
procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene
il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari
generali e componenti il comitato di presidenza coloro che
al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei
voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive
sulla propria scheda un nome per il segretario generale e
per i vicesegretari generali, due nomi per gli altri
componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di
ognuna delle aree continentali e due nomi per i componenti
in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
4, comma 1.
3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei
volte all'anno, di cui una volta in margine alle riunioni
del Consiglio.
4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare
dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli
organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione
della relazione annuale ed il coordinamento delle attivita'
delle commissioni, sceglie e indica le priorita' di spesa
per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio
consuntivo.
5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno
delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e
richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri
del CGIE.
6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato
di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e
delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo'
autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di
esperti sia di qualificati rappresentanti di
amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste
all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni
aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il
CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.
7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE
sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 della
citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle
riunioni previste dalla presente legge spettano il
pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate
con le modalita' previste per i dipendenti dello Stato
della ottava qualifica funzionale, nonche' un rimborso
forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel
periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo
pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della meta' per i
residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per il
segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un
rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato
a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di
presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario
generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi
forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed
europei che siano membri del CGIE ne' ai membri di cui
all'articolo 4, comma 5. I membri del CGIE hanno diritto
alla copertura assicurativa per malattia e infortuni
durante i periodi di riunione.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge
n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge:
"Art.15. 1. In caso di cessazione dall'ufficio di
taluno dei membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2,
si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con
la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle
votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano
subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo
termine, mediante elezione suppletiva con le stesse
modalita' previste per l'elezione ordinaria.
2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette
vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata
comunicazione della sostituzione agli interessati ed al
Ministero degli affari esteri.
3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei
membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma
5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalita'
previste per la nomina del membro da sostituire.
4. I sostituti restano in carica fino al compimento del
periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri
sostituiti.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge
n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro,
disciplinare le modalita' e i termini per l'elezione dei
sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla
presente legge e per le designazioni dei ventinove membri
di cui all'articolo 4, comma 5.
2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvedera',
ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla
presente legge con decreto del Ministro degli affari
esteri, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2,
tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettivita'
italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani
residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base
dei quozienti interi e dei piu' alti resti.".
 
Art. 20

Societa' partecipate

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1º comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonche' gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.
4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e' contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
7. Il presente articolo non si applica alle societa' per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale e alle loro controllate, nonche' a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalita' di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21.
7-bis. Ferme restando le modalita' di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le societa' di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalita' alternative, purche' tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2359
del codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
2. - 3 (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
della citata legge n. 165 del 2001:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
 
Art. 20-bis

Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 29 dell'articolo 3 della
citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di
cessione di cui al presente comma non si applica alle
aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le
attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli
stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1
a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
 
Art. 21

Disposizioni concernenti RAI S.p.A.

1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);»;
b) il comma 3 e' soppresso;
b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano».
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa' puo' procedere alla cessione sul mercato, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuita' del servizio erogato. Le modalita' di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.
4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «la costituzione di una societa' per» sono soppresse.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 3
maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione", come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Definizione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e'
affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo
svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di
contratti di servizio regionali e, per le province autonome
di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi della societa'
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre
anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive
e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione,
alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello artistico o
maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera
b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche
di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo
le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e
dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e
delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi
etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una societa' per la produzione,
la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e
alla valorizzazione della lingua, della cultura e
dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei
programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti
destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e
dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere
europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in
vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente
legge delle infrastrutture per la trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di
pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto
1990, n. 223;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella
a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna
regione e provincia autonoma di proprie redazioni e
strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto
di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone
portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita' di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. (Soppresso).
3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al
comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia
finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli
obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e
fungono anche da centro di produzione decentrato per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in
lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in
apposito centro di costo del bilancio della societa'
concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono
assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto
dei proventi del canone di cui all'articolo 18.
L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni
relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse
individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non
superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori
oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono
esclusivamente a carico del bilancio della provincia
autonoma di Bolzano.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del
contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle
mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito
lo svolgimento, direttamente o attraverso societa'
collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse
alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre
attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
27 della legge 23 dicembre 199, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000)":
"8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni
circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad
eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa
Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito
dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' soppresso".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 45 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", come
modificato dalla presente legge:
"2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive
e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione,
alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello artistico o
maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; dal computo
di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento
per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera
b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche
di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo
le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e
dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e
delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi
etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di
programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti
destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e
dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere
europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3
maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di
pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dall'articolo 38;
p) l'articolazione della societa' concessionaria in una
o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per
la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone
portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 32, comma 3;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita' di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.".
 
Art. 22

Riduzione delle spese fiscali

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «. Il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento,». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.
2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU.
2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1093
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007)":
"1093. Le societa' di persone, le societa' a
responsabilita' limitata e le societa' cooperative, che
rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente
articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442 recante "Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.
 
Art. 22-bis

Risorse destinate alle zone franche urbane

1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza» e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo «Convergenza», da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 37. 1. La riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del
Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al
comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE
n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui
all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo
«Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di
cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n.
296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta
municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini
di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa".
La deliberazione CIPE dell'8 maggio 2009 n. 14/2009
recante "Selezione e perimetrazione delle zone franche
urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n.
296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007)" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159.
Si riporta il testo vigente del comma 45 dell'articolo
23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
"45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce
zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a
343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva
compatibilita' comunitaria della presente disposizione, la
sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
aprile 2014 recante "Condizioni, limiti, modalita' e
termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e
contributive in favore di micro e piccole imprese
localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
dell'Obiettivo «Convergenza»" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 luglio 2013, n. 161.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)":
"6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
 
Art. 23
Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e societa'
controllate dalle amministrazioni locali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attivita';
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre societa' anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attivita' di servizi.
1-bis. Il programma di cui al comma 1 e' reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilita' e crescita interno, nel disegno di legge di stabilita' per il 2015.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 29 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008":
"29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni".
Si riporta il testo vigente del comma 569 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad
ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione
la societa' liquida in denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo
2437-ter, secondo comma, del codice civile".
Si riporta il testo dell'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 49-bis. Misure per il rafforzamento della
spending review
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le
politiche volte all'analisi e al riordino della spesa
pubblica e migliorare la qualita' dei servizi pubblici
offerti, e' istituito un Comitato interministeriale,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo,
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' invitare alle riunioni del Comitato
interministeriale altri Ministri, in ragione della
rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare.
Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione
della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, degli enti pubblici, nonche' delle societa'
controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati, con
particolare riferimento alla revisione dei programmi di
spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,
alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi
offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla
riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi,
all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre
materie individuate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da
ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio
decreto un Commissario straordinario, con il compito di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma
1, terzo periodo.
3. Il Commissario straordinario opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
ed e' scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, dotate di comprovata esperienza e
capacita' in materia economica e di organizzazione
amministrativa.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'incarico, che non puo' comunque
eccedere i tre anni;
b) l'indennita' del Commissario straordinario, nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) le risorse umane e strumentali del Ministero
dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario
straordinario puo' avvalersi nell'esercizio delle sue
funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il Commissario straordinario ha diritto di
corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo
periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e
documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha
il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite
o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il
Commissario straordinario puo' disporre lo svolgimento di
ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la
funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario
straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui
al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e
gli indirizzi metodologici dell'attivita' di revisione
della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il
Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato
interministeriale, puo' presentare aggiornamenti e
integrazioni del programma ai fini della loro approvazione
da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli
eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle
Camere.
7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge
audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel
limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300
mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila
euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94,
sono abrogati".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre".
 
Art. 24
Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da
parte delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni».
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.»;
b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente:
«222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.»
2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole «1º gennaio 2015» sono sostituite con le parole «1 luglio 2014»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.».
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, e' consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 222 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)", come modificato dalla
presente legge:
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di
ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell' articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall' articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma".
Si riporta il testo del comma 222-bis dell'articolo 2
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dalla presente legge:
"222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio
e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente
comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Al fine di pervenire ad ulteriori
risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le
modalita' ed i termini determinati con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni
relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta'
dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono
comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette
Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito
internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere
tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni
costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti".
Si riporta il testo del comma 389 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, come modificato dalla
presente legge:
"389. Le disposizioni del comma 388 del presente
articolo non si applicano per i contratti di locazione di
immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento
immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, nonche' degli immobili di
proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il
limite di durata del finanziamento degli stessi fondi".
Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12
del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come
modificati dalla presente legge:
"3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri".
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma
5".
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali
operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle
stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio
sono controllati secondo le modalita' previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
"4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle
Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la riduzione di cui al
periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione
del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi
agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti".
 
Art. 25

Anticipazione obbligo fattura elettronica

1. Nell'ambito del piu' ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244":
"Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio
viene reso disponibile alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 che, volontariamente e sulla base
di specifici accordi con tutti i propri fornitori,
intendono avvalersene per la ricezione delle fatture
elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento.
In tali casi, la data di effettiva applicazione delle
disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali
amministrazioni e' quella dalle stesse comunicate al
gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi
stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle
Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT
entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di
cui al comma 2, decorrono dal termine di ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonche' da
quelle di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le
modalita' di applicazione degli obblighi stabiliti
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, al momento escluse dal presente
regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non
residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse in
modalita' telematica, relative al servizio di pagamento
delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli
uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla
data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti
commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le
amministrazioni in essi indicate non possono accettare
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il
tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi
da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture
in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente
regolamento ne costituiscono sua parte integrante.
Il presente regolamento munito del sigillo di Stato
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 22 maggio 2013, n. 118.
Si riporta il testo vigente del comma 209 dell'articolo
1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' con le amministrazioni autonome, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica, con
l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 23 agosto 2010, n. 196.
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 3
della citata legge 13 agosto 2010, n. 136:
"8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente".
 
Art. 26

Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»;
b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti:
«5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7
marzo 2008 recante "Individuazione del gestore del sistema
di interscambio della fatturazione elettronica nonche'
delle relative attribuzioni e competenze" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali":
"Art. 4. Decorrenza degli interessi moratori.
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini
della decorrenza degli interessi moratori si applicano i
seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non
possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola
relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti".
Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco"
"Art. 55. Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3".
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali, degli enti pubblici non economici
nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello
Stato competente per territorio per le certificazioni di
pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri
sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di
certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
anche parziale, comporta a carico del dirigente
responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. La pubblica amministrazione inadempiente di
cui al primo periodo che risulti inadempiente non puo'
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. La
cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel
rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve
indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.
Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la
piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
data prevista per il pagamento".
 
Art. 27

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
2. A decorrere dal 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresi', mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalita' aggregata.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalita' automatica.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.».
2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) al primo periodo, le parole: «le regioni e gli enti locali nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»;
c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.».
d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento.».
 
Art. 28
Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle
pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni

1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b) del presente comma, il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64:
"Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6. (18)
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.".
 
Art. 29
Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi' attribuite agli enti locali le disponibilita' di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare,
di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, come modificato dalla presente
legge:
"9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare
entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione
dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del
"Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle
procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma
1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di
anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di
cui al periodo precedente sono altresi' attribuite agli
enti locali le disponibilita' di cui al medesimo comma 1
non erogate nelle precedenti istanze".
 
Art. 30
Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale

(Soppresso).
 
Art. 31
Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle
societa' partecipate

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle societa' ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.
2. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle societa' partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa' partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle societa' partecipate interessate.
4. Le societa' partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le societa' partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013.
5. I collegi sindacali delle societa' partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:
"Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'
interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro
i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2. (6)
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013 (12), da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma
11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che
i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla
data di entrata in vigore del presente periodo. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma
6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti
i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi
obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione
dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da
parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono
versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a
compensazione disposte in applicazione del comma 14 del
presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art.243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.".
 
Art. 32
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalita' del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 vedasi in note
all'articolo 27
Per il riferimento al testo vigente del comma 10
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
vedasi in note all'articolo 31
Per il riferimento al testo vigente dell'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
vedasi in note all'articolo 31
Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note
all'articolo 25
Per il riferimento al testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, vedasi in note
all'articolo 28.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:
"Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio".
Si riporta il testo vigente del comma 180 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)":
"180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma".
Si riporta il testo vigente del comma 88 dell'articolo
2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo".
 
Art. 33
Anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti dei comuni
che hanno deliberato il dissesto finanziario

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1º ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilita' delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.
4. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilita' delle risorse.
5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovra' avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.
7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' abrogato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 258 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 258. Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato
l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base
alle richieste pervenute, il numero delle pratiche
relative, la consistenza della documentazione allegata ed
il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo'
proporre all'ente locale dissestato l'adozione della
modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente
articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro
trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a
disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del
mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura
necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed
in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente
locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del
limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,
o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse
finanziarie liquide, per un importo che consenta di
finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello
Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle
spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di
ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il
pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per
cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso,
con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei
mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di
cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai
creditori, compresi quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
liquidate per intero, la transazione da accettare entro un
termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni.
Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di
liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e'
stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma
4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti
siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e
non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla
massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della
liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono
indicati in un apposito elenco allegato al piano di
estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede
alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle
necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti".
Per il riferimento al testo vigente dell'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
vedasi in note all'articolo 31.
Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 1,
commi 10 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
vedasi in note all'articolo 31
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante
"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici",
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124:
"8. La dotazione del "Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al
fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle
Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine".
Il decreto del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013
recante "Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2013, n. 33.
 
Art. 34

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti gia' individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidita', sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, vedasi in note
all'articolo 32.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio
2014 recante "Riparto dell'incremento del «Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124:
"Art. 5. Concessione risorse a regioni per debiti
sanitari
1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui
all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, a pena di nullita', entro il 28 febbraio 2014,
apposita richiesta congiunta del Presidente e del
responsabile finanziario.
2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e
provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente
sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a
concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione di
cui al medesimo comma 1, e' stabilita con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione
di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al
comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del
competente tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art.
3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del
citato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei
conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.".
Per il riferimento al testo vigente del comma 8
dell'articolo 13 del citato decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, vedasi in note all'articolo 33.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:
"Art. 6. Altre disposizioni per favorire i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni
01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e
appalti» sono sostituite dalle seguenti: «forniture,
appalti e prestazioni professionali».
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte
ad assicurare l'unita' giuridica ed economica
dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati
dando priorita', ai fini del pagamento, ai crediti non
oggetto di cessione pro-soluto. Tra piu' crediti non
oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere
imputato al credito piu' antico, come risultante dalla
fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero
da contratti o da accordi transattivi eventualmente
intervenuti fra le parti.
1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e commissariate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui
all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in
applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati
su titoli esecutivi per i quali non sono piu' esperibili
rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione
dell'esecutivita'. Restano fermi i suindicati piani di
rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei
debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi
da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di
convenzioni con le associazioni di categoria del sistema
creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la
creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che
la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti oggetto
di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte
delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo
del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia
reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una
relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i
risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente
capo in favore degli enti, delle societa', inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al
pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei
confronti dei rispettivi creditori.
2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di
liquidita' di cui al presente Capo, la prima rata decorre
dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del
contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono
pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi
aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di
progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul
SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il
necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere
dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti
previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 26
febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario
impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della
Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle
risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al
presente Capo. Qualora siano stati stipulati accordi di
natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei
piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ancorche' effettuate
presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario
regionale e presso le centrali uniche di pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino
alla data del 30 giugno 2014.
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l' articolo
5-quater e' inserito il seguente:
"Art. 5-quinquies. - Esecuzione forzata.
1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei
pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della
presente legge, non sono ammessi, a pena di nullita'
rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento
presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di
somme liquidate a norma della presente legge.
2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista
dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche
relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle
contabilita' speciali destinati al pagamento di somme
liquidate a norma della presente legge e successive
modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali destinati al
pagamento di somme liquidate a norma della presente legge,
i creditori di dette somme, a pena di nullita' rilevabile
d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri
esclusivamente secondo le disposizioni del libro III,
titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto
notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2,
ovvero al funzionario delegato del distretto in cui e'
stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in
esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo
3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento
o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti
a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione
forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono
indicare a pena di nullita' rilevabile d'ufficio il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle
Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi
di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne'
sospendono l'accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi
rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi
della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al
pagamento di somme liquidate a norma della presente legge,
ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di
credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".
7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 294-bis, e' inserito il seguente:
"294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e
alle contabilita' speciali del Ministero dell'economia e
delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a
norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.".
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo:
"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni
commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis";
b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di
chiarimenti" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo
quanto previsto al comma 4-bis";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di
corrispettivo nelle transazioni commerciali devono
pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima
della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio
di controllo espleta i riscontri di competenza e da'
comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito
positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il
dirigente responsabile non risponda alle osservazioni,
ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a
segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal
pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di
dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui
all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque
sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato
l'atto.".
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori,
anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito
nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e
la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai
pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita'
per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio
competente. La comunicazione inviata con posta elettronica
certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile
dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a
garantire l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e
l'immodificabilita' del documento ovvero con firma
digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma
1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le
pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5
pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per
ordine cronologico di emissione della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali
e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo
periodo del presente comma, indicando l'importo e la data
prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata
pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita'
dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili
sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari
a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione
del credito. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o
tardivo adempimento da parte delle amministrazioni
pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5,
all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e
3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma
4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per
risarcimento danni o per interessi moratori e' causa di
responsabilita' amministrativa a carico del soggetto
responsabile del mancato o tardivo adempimento.
11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente
capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella
sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet
delle amministrazioni competenti, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al
fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure
di pagamento previste dal presente decreto, le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla
Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, dei decreti di riparto delle
anticipazioni di liquidita' fra gli enti interessati e
degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente
capo.
11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e
l'unita' economica e, in particolare, i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
in caso di mancata osservanza delle disposizioni del
presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli organi
delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in
attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di
mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2,
all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5,
si procede alla nomina di un apposito commissario per il
compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui
al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo,
l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato
con riferimento alla data di emissione della fattura o
richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale
accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si
applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture
e appalti," sono soppresse".
 
Art. 35
Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento
dei debiti sanitari

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidita' disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124», nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticita' nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.
7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «unita' sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 3,
commi 3 e 1, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
vedasi in note all'articolo 32
Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 5 del
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
febbraio 2014, vedasi in note all'articolo 34
Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
"Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 9, recante "Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria.
1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie
del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991,
determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le
province autonome sono autorizzate ad assumere mutui
quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli
istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro nel limite massimo degli importi indicati
nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato;
per le stesse finalita' e medesime modalita',
l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata ad
assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10
miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in
complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa
copertura si provvede mediante utilizzo della quota
all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.
36, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive
modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto
capitale, si estendono alle disponibilita' del capitolo
4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
4. Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto
residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione
del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non impegnate
nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate
nell'esercizio 1993.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad
esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti
agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al
personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura
dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con
deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica
preventivamente le somme oggetto delle destinazioni
previste nel primo periodo.
5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e'
comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata,
all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o
cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di
garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'
obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di
spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in
caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di
previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione
della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data
della deliberazione di impegno.
6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni,
dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai
cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che
secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad
un istituto mutualistico di natura pubblica, resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel
costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni
1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di
lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure
maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito
imponibile ai fini IRPEF per gli anni medesimi, e per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per
cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per ciascuno
degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti
contributi non possono, comunque, superare l'ammontare
complessivo annuo di L. 1.500.000 per ciascuno degli anni
1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo,
rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per
ciascuno degli anni 1982 e 1983 (5).
7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate
nel conto dei residui passivi per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate
all'Universita' degli studi di Siena".
 
Art. 36

Debiti dei Ministeri

1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.
2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralita' in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo e' ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9
recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di
beneficenza pubblica e del relativo personale":
"Art. 3. Restano ferme le competenze degli organi
statali in ordine.
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al
presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza,
con organismi assistenziali stranieri ed internazionali,
nonche' alla assistenza degli stranieri in relazione alle
convenzioni internazionali;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8
dicembre 1970, n. 996 , nonche' per altre esigenze di
carattere straordinario od urgente o di carattere
perequativo in relazione alle necessita' degli enti
assistenziali nelle diverse regioni;
3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni
private di beneficenza operanti nel territorio regionale,
previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17
luglio 1890, n. 6972 , e dall'art. 4 del relativo
regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 , in quanto soggetti a
vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi
vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o
stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la
materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento
da emanarsi entro il 6 giugno 1972 (5);
4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo,
disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in
favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili;
agli interventi in favore degli orfani dei caduti per
servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari
richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui
alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , agli interventi di
prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei
rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 (6),
integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 ; alla
assistenza ai profughi stranieri;
5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici
e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di
carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del
programma economico nazionale ed agli obblighi
internazionali".
 
Art. 37

Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidita'. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento,non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' e di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario. 7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI".
Per il riferimento al testo del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
vedasi in note all'articolo 27
Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 9 del
citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
"3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non
puo' essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi.
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e
nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:
"Art. 7. Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni.
1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della
certificazione delle somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per
la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012
e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre
2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma
elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
registrazione sulla piattaforma elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'
effettuata esclusivamente mediante la piattaforma
elettronica di cui al medesimo comma 1.
4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la
certificazione di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni
secondo le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°
giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013,
utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui al
medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre
2012, che non risultano estinti alla data della
comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati
identificativi del creditore. La comunicazione avviene
sulla base di un apposito modello scaricabile dalla
piattaforma elettronica, nel quale e' data separata
evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o
certificazione. Il creditore puo' segnalare
all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per
il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo
e gli estremi identificativi del credito vantato nei
confronti della stessa.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le
comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle
amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma
elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In
caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili
la sanzione di cui al comma 2.
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di
cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
4 equivale a certificazione del credito ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si
intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente
articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno
previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle
anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma
10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei
debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di
comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali
debiti la certificazione si intende rilasciata con
apposizione della data di pagamento, anche ai fini della
compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In
relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di
stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite
successivamente all'effettuazione della comunicazione
prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente all'apposizione della data
prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento
comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento
indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede
di aggiornamento.
7. In caso di omessa, incompleta o erronea
comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
o piu' debiti, il creditore puo' richiedere
all'amministrazione stessa di correggere o integrare la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15
giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un
motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di
nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma
elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico
dell'amministrazione debitrice.
7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1,
contestualmente al pagamento dei debiti comunicati
attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 5. (43)
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a
registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per la mancata
registrazione sulla piattaforma elettronica entro il
termine indicato nel primo periodo si applicano le
disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma
elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati
relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai
commi 4 e 4-bis.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli
intermediari finanziari autorizzati, per il tramite
dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni
maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati
oggetto di cessione in favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati
identificativi del cedente, del cessionario e
dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni
pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti con il Documento di economia e finanza ed
eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento,
previa intesa con le Autorita' europee, la legge di
stabilita' per il 2014, puo' autorizzare il pagamento
mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle
amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di
cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012
da parte dei creditori in favore di banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al comma 8 ovvero puo' prevedere
l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate
all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 e' allegata una relazione
sull'attuazione del presente decreto. La relazione da'
conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche
amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3
e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione
svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica
altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da
assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al
fine di completare il pagamento dei debiti delle
amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente
perfezionate relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non
sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici",convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista".
La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111
Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281, recante Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
"10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.
Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere
obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di
investimento nonche' per assumere partecipazioni in
societa' finanziarie regionali cui partecipano altri enti
pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui
all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai
sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non
puo' comunque superare il 20 per cento dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate della
regione ed a condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio
pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare
complessivo delle entrate da considerare ai fini del
calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le
risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante
dalle accise.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei
prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza
dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri,
nonche' i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e
deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari,
che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla
giunta regionale, che ne determina le condizioni e le
modalita', previo conforme parere del comitato
interministeriale per il credito e per il risparmio, ai
sensi delle leggi vigenti.
Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente
allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa,
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle
quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le
anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio
finanziario in cui sono contratte.
Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si
applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato".
Si riporta il testo vigente degli articoli 42, 203 e
204 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 42. Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di
capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante
convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non
previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione di rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla
verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza"
"Art. 203. Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio
del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel
quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto,
l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio
annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per
la copertura delle spese di gestione."
"Art. 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a
decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 31. Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
19 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini",
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
"5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE":
"3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione".
Si riporta il testo vigente degli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato":
"Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni
di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni
relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono
ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o
funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per
altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento
degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di
cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli
devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata,
autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno
efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi
espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante
semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la
sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di
personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni
devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni"
"Art. 70. Gli atti considerati nel precedente articolo
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito
verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o
delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni,
forniture ed appalti, devono essere osservate le
disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della
legge medesima".
Per il riferimento alla legge 30 aprile 1999, n. 130,
vedasi in note all'articolo 37
Si riporta il testo vigente dell'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito":
"Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito".
 
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei
crediti tramite piattaforma elettronica

(Soppresso).
 
Art. 38-bis

Semplificazione fiscale della cessione dei crediti

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
 
Art. 39

Crediti compensabili

1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole «maturati al 31 dicembre 2012».
1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
 
Art. 40
Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della
compensabilita' con i crediti certificati

1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2013».
 
Art. 41

Attestazione dei tempi di pagamento

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
 
Art. 41-bis

Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese

1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge.
 
Art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo' essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il pagamento;
l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
 
Art. 43

Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e' sostituito dal seguente:
«Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni, le province, le citta' metropolitane, le unioni di comuni e le comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche' la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.».
 
Art. 44

Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.
 
Art. 45

Ristrutturazione del debito delle Regioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di Stato.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o piu' intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo e' rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, e' finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati e' vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale gia' accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attivita' di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
 
Art. 45-bis

Anticipazione di liquidita' in favore di EUR Spa

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti:
«332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma e' concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della societa' EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della societa';
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».
2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono soppresse.
 
Art. 46
Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della
spesa pubblica

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3.
2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
a) la tabella indicata alla lettera d) e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico
»;
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.».
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' sostituito dal seguente:
«526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico
»;
4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo puo' tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' abrogato.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.
 
Art. 47
Concorso delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni alla
riduzione della spesa pubblica

1. Le province e le citta' metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e citta' metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.
5. Le province e le citta' metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarieta' comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 85 a 97,
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante
"Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni":
"85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo,
esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni
fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e
gestione di servizi in forma associata in base alle
specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province,
province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed
enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane, anche
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono
esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo
la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo
117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative
statali o regionali di settore riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o
sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali,
secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione
di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle
province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi,
modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da
determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai
commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e
sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma,
prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie,
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito
nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89
oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali
per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei
commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di
competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di
cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92
dispone comunque sulle funzioni amministrative delle
province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche
finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli
obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di
assumere delle province e degli enti subentranti, fermo
restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della
presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle
funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini
della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di
ogni altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio.
97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu'
decreti legislativi, previo parere della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della
legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze
dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per
esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
applicazione coordinata dei principi di riordino delle
funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai
soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in
relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese
di gestione.".
(omissis)"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22, del
citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 22. (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
di versamento delle somme da parte delle banche e di
ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita
struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le
somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto
dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
"Art. 60. (Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali)
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del
contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e'
attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti
ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui
territorio risiede l'intestatario della carta di
circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi
statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.".
- Il testo vigente dei commi da 85 a 97, dell'articolo
1 della citata legge 7 aprile 2014, n. 56, e' citato nelle
note al comma 1 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente del comma 166
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006).":
"Art. 1.
1-165 (Omissis).
166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli
organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dal comma 380 al comma
380-ter dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre
2012, n. 228, (Legge di stabilita' 2013):
"380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b),
tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1),
5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei
dati del gettito dell'imposta municipale propria ad
aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come
stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380,
a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del
predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'
assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
Con la legge di assestamento o con appositi decreti di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le variazioni compensative in aumento o in
diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale per tenere conto dell'effettivo gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del fondo di
solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata
ad incrementare il contributo spettante alle unioni di
comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30
milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
istituiti a seguito di fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli
comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere
incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale
propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A
seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al
periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.".
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, reca
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici.":
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria)
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare. A partire dall'anno 2015 e'
considerata direttamente adibita ad abitazione principale
una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 75.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
 
Art. 48

Edilizia scolastica

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
«14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.».
2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.
Riferimenti normativi

- La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012)".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, del
decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.":
"Art. 18. ( Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni)
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede
all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti
delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1.
Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma
riguardano il completamento delle infrastrutture di
rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,
il potenziamento dei nodi, dello standard di
interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento
delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
e la Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle
infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonche'
l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere
stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta,
gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto
aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente
all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento dei
nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi
europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a
infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
le quali si sono perfezionate le procedure di
individuazione con il coinvolgimento degli enti
territoriali.
3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere finanziati,
a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero
Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della
linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia
secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora non risultino
attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della
metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania
e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC
Napoli-Bari.
4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n.
88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e
bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono
indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e'
articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza
alcun obbligo del concedente nei confronti del
concessionario al finanziamento delle tratte non coperte
ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano
reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo
sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione
vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte
autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul
Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui
al comma 2, e' destinato alla societa' concessionaria,
secondo le modalita' previste dal Verbale d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il
16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di
euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e
8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di
euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di
euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto
dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma
ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati
entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il
progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia
della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a
valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la
tratta completata della stessa linea C da Pantano a
Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre
2013.
7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di
Programma - parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con
RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi
per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili
per l'importo gia' disponibile di 300 milioni di euro di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119.
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni.
8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e'
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'individuazione di un modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione
del rischio sismico. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
definite le modalita' di individuazione delle attivita' di
cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo
11 e nelle more della completa attuazione della stessa
procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per
quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura
definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province
interessati operano in qualita' di commissari governativi,
con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che
saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono
ripartite a livello regionale per essere assegnate agli
enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso
scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
degli alunni presenti in ciascuna regione e della
situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi
della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote
imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione
agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate
dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli
enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre
2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici. La mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro
il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione
dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi
disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le
altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista
dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare
le procedure di gara con pubblicazione delle medesime
ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei
finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente
lo stato di attuazione degli interventi, che sono
pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 30 aprile 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 30 aprile 2014 e' prorogato al 30 giugno
2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul
conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa
Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo
speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31
gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili
all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' statali.
8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le seguenti:
«se non destinati all'uso scolastico e dei servizi
all'infanzia,».
9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla
procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di
euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo
Programma «6000 Campanili» concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,
ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
in sicurezza del territorio. Possono accedere al
finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con apposita convenzione
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni
risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
sopra citata convenzione, le richieste di contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto
non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di
1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento
puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in
cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.
Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' approvato il programma degli interventi di manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonche' degli
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e
a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con
priorita' per le opere stradali volte alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della
rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS
SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita
convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione
del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente
alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di
cui al presente comma.
11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre
2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la
revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente
articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse
di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al
comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di
contenziosi.
13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre
2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a
euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a
euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per
l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro
142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto
a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro
250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del
secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di
bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1.
14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato
di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza
di cui al presente articolo."
- Il decreto legislativo n. 229 del 2011, reca
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti.".
 
Art. 49

Riaccertamento straordinario residui

1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Riferimenti normativi

- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca "Legge di
contabilita' e finanza pubblica".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 275, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato.":
"Art. 275.
L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo
nel conto consuntivo e' fatto a cura delle ragionerie
centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza
dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da
allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53
della legge.
Tale dimostrazione deve indicare distintamente:
a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad
ordini di accreditamento trasportati;
b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla
differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle
scritture delle ragionerie in base ad atti formali;
d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e
relativi ad ordini di accreditamento per i quali non e'
consentito il trasporto nonche' quelle riferibili ad
impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non
e' stato disposto il relativo pagamento; e) le somme
riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi
della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui
alla lettera l) del precedente art. 273 nonche' ad ogni
altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere
di cui sopra;
f) i residui di stanziamento delle spese in conto
capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.
La dimostrazione sara' corredata per le spese di cui
alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti
uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il
nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma
dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di
cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per
provincia o per compartimento; per le spese di cui alla
lettera f) da un raffronto allo stanziamento con gli
impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la
necessita' di conservare la differenza in bilancio.
Per singole partite la Corte dei conti puo' inoltre
richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per
l'esercizio del suo riscontro.
Per le spese di cui sia gia' stato disposto nel nuovo
esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di
accertamento dei residui, il pagamento in conto residui,
puo' negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi,
alla indicazione specifica delle singole partite quella
complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni
emessi.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 34. (Impegni)
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi
demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei
limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme
le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a
disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, con salvaguardia della compatibilita' con il
fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti
delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove cio' sia indispensabile per
assicurare la continuita' dei servizi, e quando si tratti
di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
riconosca la necessita' o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per
le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali
e' consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre
dell'anno.".
 
Art. 50

Disposizioni finanziarie

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.
2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare le spese predeterminate per legge.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalita' previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.
5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «pari al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo denominato «Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonche' in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.
9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1
(Articolo 1, comma 1).

Parte di provvedimento in formato grafico

9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarieta' comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.
10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul· valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonche' del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.
Riferimenti normativi

La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca "Legge
di contabilita' e finanza pubblica".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario.":
"Art. 8. (Riduzione della spesa degli enti pubblici non
territoriali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto
di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli
enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa
affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per
favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi
a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato
un unico sistema informatico per tutte le attivita' anche
degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware
ed applicativi funzionali, sotto la responsabilita'
organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all'espletamento dell'attivita' istituzionale, con
conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle
spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita'
operative connesse allo sviluppo della telematizzazione
della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di
servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa
attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed
una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato
i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che
lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e
non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative
di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero
territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del
personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel
medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in
relazione ai criteri della domanda potenziale, della
prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative
connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione
degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei
documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi
alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei
costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
dovra' provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma
unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di
minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e
pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza
fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e
riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel
piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) dovra' prevedere il conferimento al fondo di
investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio
immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una
maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza
economica e pervenire alla completa dismissione del
patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso
applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita'
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a
euro 50.000»;
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire
5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un
minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000
a un massimo di euro 50.000»;
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire
400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 400 a euro 1.000»;
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole:
«da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire
1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di
euro 500 a un massimo di euro 1.000»;
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole:
«da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,
si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse
possibile, per gli enti interessati si applica quanto
previsto dal precedente comma 3.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la
razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e'
assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della
professione infermieristica provvede all'approvazione di
apposite delibere intese a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando
conformemente la struttura della contribuzione, il riparto
della stessa tra lavoratore e committente, nonche'
l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata,
fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente
previsti dalla vigente normativa nei confronti della
medesima gestione separata.".
La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca "Legge
di contabilita' e finanza pubblica".
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 133, recante "Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da
finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero di
cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
4. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il quinquiennio 2011-2015, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.".
- Si riporta il testo vigente del comma 141,
dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Legge di stabilita' 2013):
"141. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni
2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese
di ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei
servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale
alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli
immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o
l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla
minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.
La violazione della presente disposizione e' valutabile ai
fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare
dei dirigenti.".
(omissis)"
- Si riporta il testo del comma 417, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di
stabilita' 2014).", come modificato dalla presente legge:
"417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea e del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere
alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa dell'apparato amministrativo effettuando un
riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta
la normativa vigente in materia di contenimento della spesa
pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni
caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
di spese di personale.".
La citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)."
- Il testo vigente del comma 380-ter, dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilita' 2013) e' citato nelle note al comma 8
dell'articolo 47 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica.":
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- La Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 2008, reca
"Direttiva del Consiglio 2008/118/CE relativa al regime
generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici.":
"Art. 3. ( Programmi regionali cofinanziati dai fondi
strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia)
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali
cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e
2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del
Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.».
1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera
n-bis) del comma 4 dell' articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti
con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa,
di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013
e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi volti
a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni
sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali
2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013,
adottato con Decisione CE C(2007) n. 3329 del 13 luglio
2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine
cronologico delle richieste e entro i limiti della
dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di 400
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la
somma di 300 milioni di euro delle disponibilita' giacenti
sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7,
comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modifiche e integrazioni, e' versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 150
milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del
titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al
fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito
all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in
termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.".
 
Art. 50-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentata alle Camere per la conversione in legge.
 
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