Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2014
Requisiti, criteri e modalita' per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della legge n. 518/70, per l'anno 2014.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, che conferisce al Ministero la facolta' di concedere contributi alle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in favore di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto 28 gennaio 2013 che disciplina i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore di Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
Ritenuto opportuno individuare criteri per la concessione del contributo che tengano in debito conto l'efficienza e l'efficacia delle Camere di commercio italiane all'estero;
Considerato il ruolo di rappresentanza, assistenza, supporto e indirizzo svolto dall'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero (di seguito Assocamerestero) alle Camere di commercio italiane all'estero;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e soggetti destinatari

1. Il presente decreto, che sostituisce integralmente il decreto 28 gennaio 2013 citato nelle premesse, determina i criteri e le modalita' per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge 518/70 (di seguito CCIE) per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione.
2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dalle CCIE.
3. Il presente decreto disciplina, altresi', i rapporti tra il Ministero e l'Assocamerestero nell'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy attraverso la rete delle CCIE.
 
Art. 2
Programma promozionale

1. Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta, secondo le modalita' indicate al successivo art. 5, il Programma promozionale di attivita' articolato in progetti promozionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo: l'organizzazione di eventi promozionali a beneficio delle imprese italiane, l'organizzazione di missioni di buyer in Italia nonche' di missioni di operatori italiani nel Paese di operativita' della CCIE, gli incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri, il road show e l'organizzazione di country presentation, eventi di networking, la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese di operativita' della CCIE, la partecipazione diretta a eventi fieristici con stand camerale, l'assistenza alle imprese italiane per inserimento nel mercato di riferimento, le attivita' di business scouting, le azioni formative, workshop e convegni su tematiche economico-commerciali e di investimento, le attivita' di comunicazione e di informazione.
2. Sono altresi' ammessi a cofinanziamento, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui al successivo art. 3 comma 3, i costi vivi sostenuti per la partecipazione dei Presidenti e dei Segretari generali alla Convention Mondiale delle CCIE, al Meeting dei Segretari generali e alla Riunione d'Area annuale, in quanto utili strumenti di sviluppo di sinergie di rete.
 
Art. 3
Contributi

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012.
2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potra' in ogni caso superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al successivo art. 4. La percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE e' determinata - tenuto conto delle risorse disponibili - sulla base di una graduatoria di merito in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE piu' performanti e percentuali di contributo decrescenti alle CCIE meno performanti, avendo come valore di riferimento la percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse.
3. Con provvedimento del Dirigente della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati i criteri e le modalita' attraverso cui il Ministero, avvalendosi di Assocamerestero per l'attivita' di preistruttoria tecnica, determina la graduatoria di merito delle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di perfomance riferiti ai seguenti aspetti:
a) affidabilita' strutturale
b) affidabilita' organizzativa
c) affidabilita' economico-finanziaria
d) affidabilita' relazionale e di rete.
 
Art. 4
Progetti speciali

1. Il Ministero, anche sulla base delle priorita' individuate dalla Cabina di Regia, puo' proporre alle CCIE maggiormente affidabili definite secondo la graduatoria di merito di cui al precedente art. 3, singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalita' tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso le Camere interessate ne assumono la responsabilita' gestionale sulla base del piano finanziario.
 
Art. 5
Presentazione del programma promozionale

1. Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il programma promozionale secondo le seguenti modalita':
a) presentazione attraverso il sistema informativo Pla.Net di una relazione che illustri le finalita' generali dell'azione camerale, descriva le attivita' che la CCIE intende svolgere nell'ambito delle iniziative ammissibili individuate dall'art. 2 comma 1, indichi gli obiettivi che con tali azioni intende conseguire e determini il costo previsto per l'esecuzione del Programma;
b) inserimento dei dati relativi alle singole iniziative oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net.
2. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. Con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3, vengono disciplinati i limiti e le modalita' attraverso cui e' ammessa l'integrazione o la modifica da parte delle CCIE dei Programmi gia' presentati.
3. La rinuncia alla realizzazione del Programma deve essere motivata e comunicata senza ritardo al Ministero.
 
Art. 6
Procedura per l'ammissione al contributo

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai sensi del precedente art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - ex Divisione VIII, Viale Boston, 25 - 00144 Roma, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria.
2. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle Camere nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento ex lege 518/70.
3. Una Commissione, nominata con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3 e costituita dal Dirigente dell'Ufficio competente della Direzione generale per le Politiche di internazionalizzazione e la Promozione degli scambi e da altri due componenti, valuta l'ammissibilita' al contributo del programma promozionale realizzato, comprese le eventuali variazioni e integrazioni. In particolare, la Commissione valuta: l'ammissibilita' delle attivita' realizzate ai sensi del precedente art. 2, la coerenza dell'attivita' svolta rispetto al programma presentato, la validita' tecnico-economica e la congruita' dei costi sostenuti; ove necessario, la Commissione puo' chiedere eventuali elementi di approfondimento. Nella valutazione la Commissione terra' conto anche della cooperazione che le CCIE hanno attivato con gli altri soggetti istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy e, nei paesi pluricamera, del coordinamento operativo sulle singole iniziative in programma, finalizzato a evitare duplicazioni d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile a rendere esplicita una logica di promozione Paese. La Commissione approva, altresi', la graduatoria di merito predisposta dal competente Ufficio della Direzione generale per le Politiche di internazionalizzazione e la Promozione degli scambi.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere connesse alle attivita' promozionali realizzate e devono essere attestate da documenti giustificativi.
5. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente.
6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.
 
Art. 7
Revoche, controlli e sanzioni

1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. Ove da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerti che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti, si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998.
2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, anche tramite Assocamerestero, ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo.
3. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma.
 
Art. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicita'

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalita' relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento e' il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
 
Art. 9
Rapporti Ministero - Assocamerestero

1. Il Ministero si avvale dell'Assocamerestero per lo svolgimento delle attivita' di preistruttoria tecnica dei Programmi, dei Rendiconti, degli statuti camerali, del gradimento sui nuovi Segretari generali, per il monitoraggio annuale delle attivita' e della funzionalita' delle CCIE riconosciute.
2. Assocamerestero partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza dei servizi per la concessione del riconoscimento ministeriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 518/70, fornendo informazioni e supporto tecnico sull'attivita' della rete delle CCIE.
3. Per favorire una maggiore efficacia alle azioni di promozione, nonche' un adeguato sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri, il Ministero puo' stipulare, ai sensi dell'art. 5 della legge 56/2005, accordi con Assocamerestero finalizzati a realizzare specifici progetti d'internazionalizzazione, in uno o piu' Paesi, a sostegno di uno o piu' settori di interesse nazionale, attraverso la gestione operativa delle CCIE.
4. Al fine di valorizzare il principio della sussidiarieta' tra la rete dell'Agenzia ICE e la rete delle CCIE, il Ministero puo' stipulare con l'Agenzia ICE e l'Assocamerestero anche disgiuntamente specifici accordi e convenzioni per la realizzazione di azioni mirate all'incremento dei rapporti economico-commerciali con l'Italia, per la fornitura di servizi alle imprese e per il piu' opportuno seguito degli esiti delle missioni economiche.
 
Art. 10
Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, il termine per la presentazione del programma promozionale e' stabilito con il decreto direttoriale ed il programma promozionale potra' avere ad oggetto tutte le attivita' realizzate nell'intero anno solare 2014.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, registrazione prev. n. 2208
 
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