Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA
DECRETO 22 maggio 2014
Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Decreto n. 6/2014).


IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 38, del 21/1/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38, del 16/2/2004, con il quale viene istituito l'INRIM;
Visto lo Statuto dell'INRIM, emanato ai sensi del d.lgs. 213/2009, in vigore dal 1°/5/2011;
Visto il d.m. n. 1056 del 20/12/2013 che dispone la nomina del prof. Massimo Inguscio a Presidente dell'INRIM per la durata di un quadriennio;
Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 125 comma 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" ed in particolare l'art. 330;
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'Istituto pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 050/2013 del 18 dicembre 2013 di approvazione del "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";
Vista la nota del direttore generale dell'INRIM prot. 324/14 del 29 gennaio 2014 di trasmissione al MIUR del suddetto decreto del Commissario straordinario n. 050/2013, per gli adempimenti di competenza;
Considerato che sono decorsi i termini previsti dall'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Decreta:

1) l'emanazione dell'unito "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" dell'INRIM;
2) il predetto regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Torino, 22 maggio 2014

Il presidente: Inguscio
 
Allegato

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI
(Art. 125 d.lgs. n 163/2006 e s.m.i., artt. 173 e ss. 329
e ss. del dPR n. 207/2010 e s.m.i.)
Approvato con decreto del Commissario straordinario n. 050/2013
in data 18 dicembre 2013
Capo I
Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi
Art. 1.
Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 173 e ss. (Lavori) e 329 e ss. (servizi e forniture) del dPR n. 207/2010 e s.m.i.
2. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi deve ispirarsi a criteri di programmazione, efficienza, efficacia ed economicita' di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento degli operatori economici.
3. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari e motivati casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o, comunque, mediante gare con invito rivolto ai soggetti iscritti all'albo fornitori di cui agli articoli 35 e seguenti del presente Regolamento, oppure individuati tramite indagine di mercato.
4. Il presente regolamento non si applica agli acquisti di beni e servizi effettuati con adesione alle convenzioni di cui all'art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' agli acquisti di beni e servizi da effettuarsi secondo le modalita' previste dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come da ultima modificata dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 94 del 2012.

Art. 2.
Forme di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono esser effettuate:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Nella prima ipotesi le acquisizioni sono effettuate dal responsabile del procedimento mediante personale dipendente dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprieta' della stessa Amministrazione o appositamente noleggiati secondo le esigenze.
3. Nella seconda ipotesi, le acquisizioni avvengono mediante affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, a terzi esterni all'Amministrazione.

Art. 3.
Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125 comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 28 del predetto d.lgs. che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risulta essere di € 200.000,00.
2. Tale soglia si intende automaticamente adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del d.lgs. n. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
3. Le acquisizioni in economia di lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 sono consentite sino all'importo € 200.000,00 ovvero in un diverso importo fissato dalla legge.
4. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3, non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
6. L'impresa affidataria restera' sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario (c.d. quinto d'obbligo). In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovra' superare i limiti di soglia sopra stabiliti.
7. Nessuna esecuzione di prestazione di servizi, fornitura di beni o lavori di importo superiore alle predette soglie di valore puo' subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurne la prestazione alla disciplina contenuta all'art. 125 del d.lgs. 163/2006.
8. Gli importi dei settori merceologici definiti nei successivi articoli 8 e 9 non consentono in alcun modo il superamento dei vincoli di spesa introdotti per legge sulle specifiche tipologie di spesa.

Art. 4.
Tipologie di lavori beni e servizi

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nei successivi articoli 8 e 9 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvedera' al relativo periodico aggiornamento in conformita' alle sopravvenute necessita' dell'ente.
2. L'affidamento in economia e' comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.
3. Con il Bilancio di previsione la macrostruttura dell'Ente programma le spese in economia da sostenere nell'anno di riferimento.
4. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali espressamente previste dal comma 6 dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006, e riportate nel seguente art. 12 del presente Regolamento.

Art. 5.
Acquisti in amministrazione diretta

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 3, del d.lgs. n.163/2006 gli acquisti di lavori, beni e servizi possono essere effettuati in amministrazione diretta.
2. Limitatamente ai lavori, di cui al successivo art. 12, l'acquisizione in amministrazione diretta non puo' superare l'importo complessivo di €. 50.000,00.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori concorrono alla determinazione dei limiti di importo per l'ammissibilita' delle procedure di acquisizione in economia.
4. Per gli acquisti in amministrazione diretta di beni e servizi resta salvo l'importo previsto dal comma 9, dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6.
Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualita' e di prezzo scaturenti da una indagine dello storico dell'Ente o, in caso di impossibilita', sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a cio' preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruita' dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 7.
Mercato elettronico

1. L' effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalita':
a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalita' da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessita' dell'amministrazione;
b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalita' da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. E' fatta salva la possibilita' di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specificita' del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del Codice e dell'art. 335, comma 1, del dPR 207/2010, nonche' della vigente normativa in materia di documenti informatici e di firma digitale, l'acquisto di beni e servizi puo' essere effettuato, in tutto o in parte, dall'Amministrazione mediante sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonche' con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione.

Art. 8.
Acquisti di beni in economia

1. I beni acquisiti in economia non possono superare i limiti di importo di cui al precedente art. 3 comma 1 ovvero quello diverso fissato dalla legge.
2. Possono essere eseguite in economia con riguardo alle specifiche esigenze dell'ente le forniture di beni, nel rispetto dei relativi importi, riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento. I suddetti importi potranno essere oggetto di aggiornamento annuale con motivato provvedimento del direttore generale.
3. Possono altresi' essere eseguite in economia entro i limiti di soglia di cui all'art. 3 comma 1 le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 12 o alla prestazione di servizi ai sensi art. 9.

Art. 9.
Acquisti di servizi in economia

1. I servizi acquisiti in economia non possono superare i limiti di importo di cui al precedente art. 3 comma 1 ovvero quello diverso fissato dalla legge.
2. L'acquisizione in economia di servizi e' ammessa per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisito di tutti servizi di cui all'allegato IIA e IIB del codice dei contratti pubblici.
3. Il ricorso alle procedure di spesa in economia con riguardo alle specifiche esigenze dell'Ente, e' ammesso, altresi', per le tipologie e gli importi riportati nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento. I suddetti importi potranno essere oggetto di aggiornamento annuale con motivato provvedimento del direttore generale.
4. Possono altresi' essere eseguite in economia entro i limiti di soglia di cui all'art. 3 comma 1 le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 12 o alle forniture ai sensi dell'art. 8.

Art. 10.
Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II. A al Codice, categoria 12 limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attivita' di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti;
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II. A al Codice, categoria 12;
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa.
2. L'acquisizione dei servizi tecnici di valore inferiore a 40.000 euro I.V.A. esclusa, potra' essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.
3. Per gli importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro, si procedera' con le modalita' di cui agli artt. 91 e 57 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 11.
Altre ipotesi di acquisizioni di beni e servizi in economia

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia e' altresi' consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006 ed in particolare:
a) entro il limite massimo di spesa di € 200.000 (IVA esclusa), per prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
b) entro il limite massimo di spesa di € 200.000 (IVA esclusa) nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente, per garantire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
c) per la necessita' di completare le prestazioni non previste di un contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
d) nei casi di urgenza, determinata da eventi oggettivante imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
2. Ai sensi dell'art. 332, comma 4, del dPR 207/2010, in caso di specifiche caratteristiche del bene da fornire o del servizio da espletare, ovvero nel caso di specifiche esigenze accertate dal responsabile del procedimento con apposita relazione, e' consentito l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art. 12.
Acquisti di lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia con il limite di cui al comma 3 dell'art. 3 (€ 200.000,00) i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
b) manutenzione di opere o impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti; viabilita' e in ogni altro ambito di competenza della societa';
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' la necessita' ed urgenza di completare i lavori;
g) lavori urgenti, ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento;
h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento.
2. Possono altresi' essere eseguiti in economia con il limite di cui all'art. 3 comma 3 e art 4 comma 2 del presente regolamento i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti di cui all'art. 8 e alla prestazione di servizi di cui all'art. 9.

Art. 13.
Responsabile del procedimento

1. L'Ente individua, in conformita' alla natura e alla tipologia dei lavori, dei servizi o delle forniture da effettuare in economia, un responsabile del procedimento al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori o la verifica di conformita' del bene o del servizio oggetto di acquisizione.

Art. 14.
Affidamento diretto

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, per i quali non si ricorra al M.E.P.A., e' consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, commi 8 (per lavori) e 11 (per servizi e forniture), del d.lgs. 163/2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire piu' offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruita' dei prezzi.
1-bis. In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nelle ipotesi consentite dal comma precedente, dovra' conseguire, preventivamente, autorizzazione alla spesa da parte del direttore generale.
2. Si potra' prescindere dalla richiesta di preventivi nei casi di:
nota specificita' ed unicita' del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.
3. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di rotazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento, attraverso la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare tali affidamenti, chiarendo con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.

Art. 15.
Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante cottimo fiduciario

1. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario e' disposto con provvedimento del direttore generale o del Presidente in conformita' ai limiti di delega ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, se sussistono soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi aperti di operatori economici appositamente predisposti dall'Amministrazione.
3. Relativamente ai soli servizi e forniture le indagini di mercato possono essere effettuate dall'Amministrazione anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico ai sensi dell'art. 335 del d.P.R. 207/2010.
4. L'affidatario del lavoro, servizio o della fornitura mediante procedura di cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, di qualificazione e delle capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
5. L'Ente puo' decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici, elenchi aperti di operatori economici per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi mediante cottimo fiduciario. Agli elenchi aperti di operatori economici istituiti dall'ente sulla base di avvisi pubblicati su profilo del committente possono essere iscritte le imprese che ne facciano richiesta e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
6. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
7. L'iscrizione a tali elenchi non e' in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale.
8. L'Ente tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonche' l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
9. Gli operatori economici individuati ai sensi del comma 2 sono contemporaneamente invitati a presentare offerte e/o preventivi, con lettera di invito trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno o, in caso d'urgenza, mediante fax.
10. Ai sensi dell'art. 334, comma 1 del d.P.R. 207/2010, la lettera di invito ovvero l'atto di cottimo deve contenere almeno i seguenti elementi:
l'oggetto del lavoro/ prestazione;
la descrizione dei lavori / le caratteristiche tecniche delle prestazioni;
l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA, i termini e le modalita' di pagamento;
le modalita' della fornitura o di esecuzione del servizio o lavoro;
le garanzie richieste all'esecutore dei lavori o all'affidatario del contratto e ove necessario in relazione alla natura ed entita' dell'appalto le garanzie richieste all'operatore economico invitato;
il termine di presentazione delle offerte;
il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
il termine per l'esecuzione della prestazione;
il criterio di aggiudicazione prescelto;
gli elementi di valutazione; (nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa);
l'eventuale clausola che escluda l'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
la misura delle penali;
l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico;
gli standard oggettivi di qualita' richiesti, ivi incluso, il possesso delle certificazioni di qualita'.
11. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei prodotti, servizi o lavori, sara' predisposto un capitolato tecnico da allegare alla lettera di invito.
12. Nella determinazione dell'importo a base di gara, il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonche' di eventuali tariffari di riferimento.
13. I preventivi/offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo le modalita' stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
14. Le buste contenente i preventivi/offerte sono aperte dal responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualita' di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. I preventivi/offerte sono controfirmati dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.
15. La scelta del contraente avviene in base ad uno dei seguenti criteri:
a favore del prezzo piu' basso;
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura del lavoro/prestazione, quali ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, ecc. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione, devono essere indicati nella lettera di invito.
16. Per i beni ed i servizi previsti dalle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. o da analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, i prezzi di cui alle convenzioni stesse sono assunti a base d'asta per il ribasso.
17. L'affidamento mediante cottimo e' disposto con determinazione del direttore generale o del Presidente, in conformita' ai limiti di delega ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di importi che superino tali limiti si rendera' necessaria l'acquisizione di una deliberazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.
18. La determina di affidamento deve contenere almeno i seguenti elementi:
la specifica attestazione del rispetto delle condizioni di applicabilita' e delle norme richiamate nel presente regolamento, nonche' eventualmente la puntuale motivazione di eventuali deroghe al principio di rotazione di cui al comma 1;
le condizioni di esecuzione del lavoro/ fornitura o servizio, il relativo prezzo, le modalita' di pagamento, l'indicazione della documentazione da presentare, l'indicazione dell'importo delle penali in caso di inadempienza, la previsione in ordine alla facolta' dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di provvedere anche direttamente all'esecuzione di tutto o di parte del lavoro/ fornitura o servizio a spese del soggetto affidatario, salvo comunque l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e salvo il potere di risoluzione del contratto, l'obbligo per l'operatore economico di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
l'attestazione che sui prezzi di affidamento e' stato formulato il giudizio di congruita' da parte del responsabile del procedimento.
19. L'affidamento di cui al comma 17 e' proposta al direttore generale dal Responsabile di struttura competente del procedimento che ne cura il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio ragioneria.

Art. 16.
Affidamento con il criterio della rotazione

1. Il responsabile del procedimento individua l'operatore economico da interpellare con il criterio della rotazione con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine costituito dalla data di iscrizione all'albo fornitori, in relazione alla categoria dei lavori, servizi o forniture da appaltare e tenendo presente la data di affidamento dell'ultimo lavoro/prestazione.
2. La richiesta di acquisizione dei beni o del servizio o di esecuzione dei lavori deve contenere un termine non superiore a giorni sette per l'accettazione da parte dell'operatore economico e un termine non superiore a ulteriori giorni trenta da detta accettazione per l'inizio delle prestazioni/lavori.
3. Qualora l'operatore economico interpellato non accetti l'offerta di prestazione o di esecuzione lavori, si potra' procedere all'individuazione della successiva impresa iscritta e cosi' via fino ad esaurimento dell'elenco.

Art. 17.
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Art. 18.
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il soggetto, fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del dPR 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione Appaltante per l'approvazione e per l'assunzione dell'impegno di spesa.
5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il responsabile di cui al precedente articolo 13 procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte gia' eseguita.

Art. 19.
Verifica dei requisiti

1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori a € 40.000,00 si puo' prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui dall'art. 71 del dPR 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
2. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi superiori a € 40.000,00, al fine di assicurare celerita' alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto si procedera' alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

Art. 20.
Cauzioni e garanzie

1. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.
2. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto dal RUP, in sede di stipulazione del contratto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

Art. 21.
Congruita' dei prezzi

1. La congruita' dei prezzi e' accertata attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da indagini di mercato.

Art. 22.
Stipulazione dei contratti

1. I contratti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, per importi pari o superiori a 40.000 euro, sono stipulati mediante scrittura privata.
2. I contratti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad 40.000,00 euro, puo' avvenire anche mediante apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione/esecuzione.

Art. 23.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Amministrazione effettuera' i pagamenti;
l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullita' assoluta del contratto, nonche' la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni;
tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori.
b) il codice identificativo gara "CIG" e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

Art. 24.
Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

Art. 25.
Verifica della prestazione

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualita' delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi o verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.
2. Al collaudo dei lavori si applicano le norme del dPR n. 207/2010 compatibilmente alla natura e agli importi di volta in volta affidati.
3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad €. 20.000 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad €. 40.000 l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.
4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 210 del dPR n. 207/2010 il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) e b) del Codice, qualora non sia possibile o conveniente procedere alla verifica di conformita', il certificato di verifica di conformita' (nei servizi) o l'atto di collaudo (nelle forniture) puo' essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
6. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 26.
Inadempimenti e mezzi di tutela

1. Qualora l'affidatario del contratto non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorita' giudiziaria competente del foro di Torino.

Art. 27.
Pubblicita'

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici e degli artt. 173 e 331 del dPR n. 207/2010 le procedure di acquisto in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti dall'art. 122 e 124 del codice rispettivamente per gli appalti di lavori e forniture e servizi sotto soglia.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
3. Ai sensi dell'art. 121, comma 5, del d.l.gs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), l'INRIM ha facolta' di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento nel quale dichiara che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara e' consentita dal d.lgs. n. 163/2006 e un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'art. 79-bis del d.lgs. 163/2006 in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto. Nei casi in cui l'INRIM segua la procedura sopra indicata il contratto puo' essere concluso successivamente alla scadenza di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso per la trasparenza preventiva.

Capo II
Disciplina Albo fornitori
Art. 28.
Gestione dell'Albo

1. Sono demandati al vigente Settore Servizi Patrimoniali e Contabili gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo on-line di forniture, servizi.
2. Tutte le ditte iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'INRIM per la categoria corrispondente. Le ditte da invitare sono individuate in conformita' a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 29.
Iscrizione e abilitazione all'Albo

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti nonche' iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge, dovranno iscriversi all'Albo seguendo le modalita' operative on-line per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacita' tecnico-economica.
2. Successivamente il Settore Servizi Patrimoniali e Contabili, previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvede all'abilitazione dei candidati.
3. Le richieste di iscrizione non vincolano l'amministrazione all'abilitazione del candidato.
4. L'abilitazione ha la durata stabilita nel bando di riferimento pubblicato dall'amministrazione.

Art. 30.
Aggiornamenti dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori e' aperto e aggiornato costantemente, ogni sei mesi, precisamente entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente all'INRIM ogni variazione che li riguardi.
3. Per il rinnovo dell'abilitazione deve essere seguito l'iter procedurale di cui al precedente art. 29.
4. Sono cancellati dall'Albo i soggetti abilitati che:
a) non abbiano provveduto al rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 3;
b) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
d) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione;
e) non abbiano risposto all'invito per due volte consecutive.
5. La cancellazione di cui al comma 4 viene disposta dal direttore generale, su segnalazione del Responsabile del Settore Servizi Patrimoniali e Contabili.

Capo III
Disposizioni finali
Art. 31.
Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il Codice dei contratti pubblici e il relativo regolamento di esecuzione e loro modifiche e integrazioni.

Art. 32.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e sara' reso pubblico mediante pubblicazione sul profilo del committente.
 
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