Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2014
Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2 recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni ;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge della 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'art. 4, commi da 10-ter a 10-sexies che introducono novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di trasformazione dei comitati locali e provinciali;
Visto il comma 3 del predetto art. 1-bis che stabilisce «Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante «Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa»;
Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Vista l'ordinanza del Presidente della CRI in data 23 dicembre 2013 n 506 e n. 27 del 31 gennaio 2014 di ricognizione dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013;
Ritenuto necessario disciplinare le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dell'art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'atto del Capo dipartimento RU - ICT della CRI in data 30 dicembre 2013, n. 128 di ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013;
Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di «Unita'» che prevede che nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) L'Associazione della Croce rossa italiana (di seguito Associazione ): l'insieme dei comitati dell' Associazione italiana della Croce rossa, comprensiva del Comitato centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comitati locali e provinciali;
b) Ente (di seguito ente o CRI): l'ente pubblico non economico costituito dal Comitato centrale, dai Comitati regionali e dai Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano con personalita' giuridica di diritto pubblico;
c) Comitati locali e provinciali: i Comitati locali e provinciali che al 1° gennaio 2014 hanno assunto, ai sensi dell'art. 1- bis del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, la personalita' giuridica di diritto privato.
2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono anche organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
 
Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' organizzative e funzionali della Associazione della Croce Rossa Italiana, anche con riferimento ai rapporti tra l'ente e i Comitati locali e provinciali nel rispetto del principio fondamentale di unita' in base al quale nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio.
2. I Comitati locali e provinciali, quale base associativa privatizzata, perseguono le finalita' dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ente.
3. Il Presidente nazionale approva lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali privatizzati i quali adottano i conseguenti adempimenti. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti:
a) struttura democratica;
b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci;
c) disciplina soci: criteri di ammissione, con previsione che i soci dei Comitati locali e provinciali siano iscritti alla CRI nazionale, di esclusione, nonche' obblighi e diritti dei soci;
d) obbligo dei comitati locali e provinciali a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni;
e) ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente Nazionale dei Comitati locali e provinciali in caso di:
gravi irregolarita' in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria;
mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato centrale degli oneri del personale di cui si avvalgono i Comitati locali e provinciali ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni e del presente decreto o delle somme anticipate ai suddetti Comitati a qualsiasi titolo;
inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all' art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni;
azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi del movimento internazionale di croce rossa e mezza luna rossa;
f) ipotesi di eventuale scioglimento dei Comitati in caso di impossibilita' di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attivita', di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro;
g) obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, al Comitato centrale;
h) possibilita' di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati all'assolvimento di attivita' istituzionali della CRI o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo;
i) obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati a definire le attivita' da svolgere a favore delle componenti ausiliarie della CRI di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'assolvimento delle attivita' di interesse pubblico previste all'art. 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attivita' di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;
l) possibilita' di stipula di convenzioni da parte dei Comitati locali e provinciali per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonche' la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti;
m) possibilita' per il Comitato centrale e per i Comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati dell'associazione CRI, ivi compresi i Comitati locali e provinciali su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie.
4. Le eventuali successive proposte di modifiche o revisioni dello Statuto dei singoli Comitati locali e provinciali sono approvate con ordinanza del Presidente nazionale.
5. Ai fini dell'individuazione dei rapporti attivi e passivi in cui subentrano i Comitati locali e provinciali a seguito dell'assunzione, alla data del 1° gennaio 2014, della personalita' giuridica di diritto privato, si fa riferimento alla ricognizione di cui alle ordinanze presidenziali citate in premessa.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 178 del 2012, e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente nazionale della CRI propone ai Ministeri vigilanti le modifiche da apportare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, al fine di renderlo coerente con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni. Nei successivi 30 giorni il Ministro della salute sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto di approvazione delle relative modifiche.
 
Art. 3

Adeguamento dei regolamenti interni e atti generali

1. La CRI provvede ad adeguare i regolamenti di cui all'art. 7, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012, alle modifiche di cui all'art. 1-bis dello stesso decreto legislativo. Nelle more dell'approvazione dei predetti regolamenti, si applicano quelli esistenti per quanto compatibili con la nuova disciplina.
 
Art. 4

Gestione finanziaria e bilancio

1. I Comitati locali e provinciali nonche' il comitato centrale ed i comitati regionali redigono il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013, dal quale si evincono i residui attivi e passivi evidenziando quelli la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data. Tali residui sono iscritti nell'esercizio 2014 nella gestione separata da CRI, ai sensi art. 4 comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Ai fini della predisposizione del bilancio consuntivo 2013, anche per la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2012 e 2013, risultanti al termine dell'esercizio 2013, la contabilita' e' tenuta a stralcio dai Comitati regionali, per i rispettivi Comitati locali e provinciali in essere alla medesima data.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unita' dell'associazione della Croce Rossa Italiana, nonche' del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2014 il bilancio di esercizio dei Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, e' redatto secondo le disposizioni del codice civile e di un apposito regolamento di contabilita' della CRI approvato dal Presidente nazionale.
 
Art. 5

Gestione finanziaria e cassa

1. Nei confronti dei Comitati locali e provinciali, con personalita' giuridica di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per la gestione a stralcio, restano aperti in capo ai direttori regionali o loro delegati i conti bancari gia' aperti la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Nella gestione dei conti correnti dei Comitati locali e provinciali, accesi alla data del 31 dicembre 2013 continuano ad operare i direttori regionali o loro delegati al fine della predisposizione degli atti necessari per la gestione a stralcio con particolare riguardo agli incassi e i pagamenti dei residui attivi e passivi.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2014, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quella prevista dallo Statuto, per i comitati locali e provinciali della CRI provvedono, i Presidenti o i commissari degli stessi nella qualita' di rappresentanti legali dei medesimi Comitati o da persone da loro delegate, all'apertura di un conto corrente ordinario con istituti di credito mediante l'attivazione di un autonomo servizio di cassa. Per l'esercizio delle proprie attivita', i medesimi comitati possono avvalersi anche di conti correnti postali.
4. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dei Comitati locali e provinciali, la consistenza della dotazione iniziale di cassa al 1° gennaio 2014 e' pari all'anticipazione provvisoria del 50% della consistenza risultante al 31 dicembre 2013. I direttori regionali o loro delegati provvederanno alla liquidazione ed al pagamento di cui al periodo precedente. La CRI provvede alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei singoli Comitati locali e provinciali e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione a stralcio. I presidenti dei comitati locali e provinciali hanno l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza.
5. Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono:
a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;
b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;
c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178 del 2012;
d) ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011.
6. Per l'attuazione della gestione separata e' aperta una apposita contabilita' liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva. Viene altresi' acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
 
Art. 6

Gestione del patrimonio immobiliare

1. Il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprieta' e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimane nella sua unicita' proprieta' dell'ente pubblico.
2. Con atto ricognitivo del Presidente nazionale sono censiti i beni immobili in uso al 31 dicembre 2013 ai Comitati locali e provinciali. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo di detti beni con concessione temporanea d'uso, fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonche' manutentivi a loro carico.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali subentrano nei contratti di locazione passiva e di comodato d'uso, gia' autorizzati dal Comitato centrale e stipulati in favore dei Comitati locali e provinciali, nonche' nelle obbligazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le loro specifiche esigenze.
 
Art. 7

Gestione del patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dalle scritture del conto consuntivo 2013, rimane nella proprieta' dell'ente pubblico.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo, in concessione temporanea d'uso, dei beni di cui al comma 1, cosi' come risultanti dall'inventario allegato al rispettivo bilancio consuntivo 2013, fino alla stipula dei relativi contratti, con oneri a loro carico.
3. Dalla data di cui al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento emanato dal Presidente nazionale, sentita la Commissione motorizzazione della CRI, alle immatricolazioni di automezzi con targa CRI, ancorche' di proprieta' dei Comitati locali e provinciali, acquistate successivamente alla predetta data e al rilascio delle patenti di guida, provvede la Motorizzazione regionale e la Motorizzazione centrale CRI.
4. Le obbligazioni contrattuali in essere alla data del 31 dicembre 2013 derivanti dai contratti di assicurazione degli automezzi CRI a copertura del 2014, ancorche' in concessione temporanea d'uso ai sensi del comma 2, permangono a carico della CRI. I relativi oneri saranno rimborsati dai Comitati locali e provinciali utilizzatori.
 
Art. 8

Personale a tempo indeterminato

1. Dalla data del 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, nelle more dell'esercizio del diritto di opzione previsto dal comma 3 art. 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, il personale civile a tempo indeterminato e militare continuativo della CRI puo' essere utilizzato temporaneamente dai Comitati locali e provinciali mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico. Gli oneri del personale sopraddetto, ove impiegato nello svolgimento di attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' interamente finanziate con fondi privati, sono rimborsati dai Comitati locali e provinciali al Comitato centrale.
2. Per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al termine previsto all' art. 1, comma 1 del d.lgs 178/2012 , il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali della CRI, per l'espletamento delle funzioni che rimangono in capo ai suddetti Comitati nonche' per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, puo' esercitare la propria attivita' presso i comitati locali e provinciali con oneri a carico del Comitato centrale o regionale, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo.
3. Per il periodo definito nel comma precedente , il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il Comitato centrale o per il Comitato regionale, puo' essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, primo e secondo periodo, per il tramite della stipula di appositi protocolli di intesa tra le parti, interni alla CRI, con oneri a carico dei Comitati locali e provinciali.
4. Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.
 
Art. 9

Personale a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, proseguono fino alla naturale scadenza.
2. Per il personale di cui al comma 1, il cui contratto di lavoro giunga a naturale scadenza entro il 31 dicembre 2014, il relativo rapporto permane in vigore, alle medesime condizioni con lo stesso personale, con il Comitato regionale territorialmente competente della CRI fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto.
3. Tale personale presta la propria attivita' presso i Comitati locali e provinciali subentrati nelle convenzioni ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e secondo le modalita' previste da appositi protocolli d'intesa tra la CRI e i comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, primo e secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con oneri a carico dei suddetti Comitati locali e provinciali.
 
Art. 10

Diritto di opzione personale

1. L'elenco del personale civile a tempo indeterminato della CRI di cui all'atto di ricognizione citato nelle premesse che, entro il 30 giugno 2014, esercita il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' definito con provvedimento del capo del Dipartimento delle risorse umane della CRI con riferimento al personale in servizio presso i Comitati locali e provinciali al 31 ottobre 2013.
2. L'opzione esercitata dal personale di cui al comma 1, per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali non comporta ulteriori riconoscimenti economici. Qualora l'opzione esercitata comporti un trasferimento di sede la stessa sara' valutata dalla CRI, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.
3. Le modalita' di passaggio del personale a tempo indeterminato che abbia eventualmente optato per i Comitati locali o provinciali privatizzati sono definite nell'ambito della sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni.
4. L'elenco del personale civile che esercita l'opzione, ai sensi del citato comma 3, dell'art. 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, presso altre amministrazioni pubbliche, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la procedura di mobilita'.
 
Art. 11

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai Comitati locali e provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 27 e 32, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, nonche' ogni altra disposizione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.
2. La comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione devono effettuare ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria 2007 e del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 non si applica alla CRI nelle ipotesi di utilizzo del personale da parte dei comitati locali e provinciali privatizzati.
3. La disposizione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, non si applica ai contenziosi dei Comitati locali e provinciali aventi causa giuridica successiva al 1° gennaio 2014.
4. I Comitati locali e provinciali possono procedere, anche con la partecipazione del Comitato centrale e/o dei Comitati regionali, allo svolgimento in forma associata delle proprie attivita' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2014

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro della difesa
Pinotti
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2148
 
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