Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 novembre 2013
Integrazione alla delibera n. 1/2013, recante direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18, della legge n. 183/2011. (Delibera n. 72/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2012), come modificato: dall'art. 42, commi 8 e 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; dall'art. 3-septies, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dall'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 33, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe, che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e ss.mm.ii., con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita';
Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1 (G.U. n. 206/2013), con la quale questo Comitato - rilevato che l'art. 18 della citata legge n. 183/2011, come integrato dall'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce tra l'altro la possibilita' di riconoscere le misure agevolative ivi previste al titolare di contratti di partenariato pubblico privato ex art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente - ha ritenuto opportuno, con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di ridurre i rischi di eccessivi oneri per la finanza pubblica, esplicitare i requisiti, i criteri e le modalita' di applicazione del predetto art. 18 con riferimento, sia alla determinazione dell'ammontare ed erogazione dell'agevolazione, sia alla eventuale rideterminazione della stessa agevolazione laddove migliorino le condizioni del mercato, favorendo un maggiore autofinanziamento;
Considerato che il documento tecnico approvato con la delibera da ultimo menzionata, rubricato «Linee guida per l'applicazione delle misure previste dall'art. 18 della legge 183/2011» (Linee guida), stabilisce, al punto 5.1, che il bando di gara da emanare per la realizzazione di infrastrutture da realizzare con i sopracitati contratti di partenariato pubblico - privato deve prevedere che il contratto di concessione sia risolto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro dodici mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo e che, in caso di risoluzione, al concessionario non spetta alcun rimborso a nessun titolo per le spese sostenute sino a tale data;
Considerato che il medesimo documento tecnico stabilisce, al punto 5.2, che il bando di gara da emanare per la realizzazione di infrastrutture con i sopracitati contratti di partenariato pubblico - privato puo' prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o piu' stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarra' valido per la parte finanziata, facendo salva la facolta' del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, entro un congruo termine dall'approvazione del progetto definitivo dello stralcio funzionale, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera;
Considerato che il NARS nel parere n. 7 del 6 novembre 2013, nel pronunziarsi in merito allo schema di convenzione concernente il «Corridoio di viabilita' autostradale Dorsale centrale Civitavecchia - Orte - Mestre: tratta E45-E55 (collegamento autostradale Orte - Mestre)», ha ritenuto condivisibile la proposta del Ministero di settore di riservare al concedente, nella rilevata ipotesi di approvazione, da parte di questo Comitato, di stralci tecnicamente ed economicamente funzionali del progetto definitivo che risultino ab origine sostenibili sotto il profilo economico e finanziario, la facolta' di procedere o meno alla caducazione dell'intera concessione se, entro un congruo termine dall'approvazione del progetto definitivo di detti stralci, il concessionario non sia in grado di assicurare la realizzazione dei lotti successivi, rilevando come tale soluzione risulti congrua ad assicurare il preminente interesse pubblico al completamento del collegamento in questione;
Considerato che il NARS ha rilevato che, pur apparendo la predetta soluzione coerente con i contenuti delle Linee guida, sarebbe opportuno, per evitare qualsiasi possibile divergenza interpretativa, che questo Comitato precisi i termini del punto 5.2 delle Linee guida stesse in combinato disposto del precedente punto 5.1;
Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS, in quanto il punto 5.2 delle Linee guida configura la revoca parziale della concessione come una mera facolta' del concedente, e ritenuto comunque di disciplinare esplicitamente tale fattispecie e integrare quindi in tal senso le predette Linee guida, anche nella considerazione che la possibilita' di revocare l'intera concessione nella situazione esposta concorre a incentivare l'integrale realizzazione di opere di interesse strategico per la mobilita';
Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. «Decreto Fare»), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la' ove disciplinano la fattispecie della finanziabilita' di alcuni lotti di un'opera da affidare in concessione, non precludono l'applicazione delle specifiche direttive che questo Comitato e' chiamato ad emanare, ai sensi della normativa sopra richiamata, con riferimento alle infrastrutture strategiche da attuare mediante contratti di partenariato pubblico - privato assistiti dalle misure agevolative previste dalla normativa stessa;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4527, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il punto 5.2 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 e' sostituito come segue: «5.2 Il bando di gara puo' prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o piu' stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarra' valido per la parte finanziata, facendo salva la facolta' del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, decorso un congruo termine dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i, da indicare nel bando di gara e comunque non superiore a tre anni, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera.
Il bando di gara, in considerazione del carattere di particolare rilevanza strategica e impatto finanziario dell'opera, puo' invece rimettere al concedente la facolta' di procedere all'integrale caducazione della relativa concessione, rimettendo a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, non sia attestata da primari istituti finanziari la sostenibilita' economico-finanziaria degli stralci successivi. L'esercizio di tale facolta' deve essere effettuato dal concedente entro un congruo termine dalla scadenza del termine di cui sopra, da individuare nel bando di gara. Qualora il concedente non eserciti nei termini tale facolta' si applica la disciplina di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, lo schema di convenzione da inserire tra la documentazione posta a base di gara dovra' disciplinare le modalita' di determinazione e di corresponsione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario nel caso in cui il concedente proceda alla caducazione dell'intera concessione.
2. Qualora sia finanziabile solo uno o piu' stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, le disposizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 si applicano nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancato reperimento di altre forme di copertura del costo per la realizzazione del primo/i stralcio/i tecnicamente ed economicamente funzionale/i approvato/i da questo Comitato.
Il termine di dodici mesi di cui al predetto punto 5.1 decorre dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.
Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: Saccomanni
Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione Prev. n. 1830
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone