Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 giugno 2014
Modalita' di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo;
Visto l'art. 15 della legge sopracitata che prevede disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 9, i criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche;
Visto il medesimo decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, con il quale e' stato approvato il Marchio nazionale dell'agriturismo ed e' stato previsto che il Ministero definisca, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, le modalita' applicative per l'utilizzo del Marchio;
Visto il decreto ministeriale n. 13078 del 23 ottobre 2013 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo dell'agriturismo con il compito di formulare proposte per la realizzazione degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 2013 prima citato e per lo sviluppo e la promozione dell'agriturismo sui mercati nazionali ed esteri;
Visto il decreto dipartimentale n. 2854 del 5 febbraio 2014 con il quale e' stato costituito il Comitato consultivo dell'agriturismo;
Visto il verbale della riunione ministeriale del 7 novembre 2013, convocata con gli Enti regionali e gli Organismi associativi del settore per esaminare lo schema di decreto sulle modalita' di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e l'istituzione del Repertorio nazionale dell'agriturismo;
Viste le osservazioni regionali pervenute a seguito della trasmissione del predetto verbale e i successivi chiarimenti forniti con nota ministeriale n. 2057 del 28 gennaio 2014;
Considerato che appare necessario prevedere la realizzazione di un repertorio nazionale nel quale fare confluire tutti i dati delle aziende presenti nei singoli elenchi agrituristici regionali, ai fini della corretta ed uniforme applicazione della metodologia unitaria relativa all'attuazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche sull'intero territorio nazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1
Regolamento del Marchio

Sono emanate le modalita' applicative del Marchio nazionale dell'agriturismo cosi' come risultano definite nell'allegato A del presente decreto.
 
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Allegato A

Regolamento d'uso del Marchio Agriturismo Italia
Art. 1.
Obiettivo del Marchio e proprieta'

1. Il Marchio «Agriturismo Italia» e' di proprieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la registrazione in Italia e all'estero.
2. Il Marchio identifica le aziende e le attivita' agrituristiche autorizzate a norma di legge ed e' concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome secondo le procedure di cui al presente regolamento.
3. Le Regioni e le Province Autonome provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

Art. 2.
Descrizione del Marchio

1. Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all'interno di un girasole. Sotto il girasole e' riportata la scritta «Agriturismo Italia» (disposta su due righe con centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il Marchio sono: due tonalita' di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l'altra piu' scura), la tonalita' piu' chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% - RGB : R 228, G 189, B 54 - WEB: E4BD36 - Pantone: vedi manuale operativo) mentre la piu' scura (CMYK : C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB : R 214, G 152, B 53 - WEB: D69835 - Pantone): lo sfondo del cerchio all'interno del girasole e verde come la scritta «Agriturismo Italia» (CMYK : C 100%, M 0%, Y 100%, N 0% - RGB : R 0, G 167, B 86 - WEB: 00A756 - Pantone). E' presente anche un elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all'interno del girasole (CMYK : C 0%, M 100%, Y 100%, N 0% - RGB : R 235, G 15, B 45 - WEB: EB0F2D - Pantone).
2. Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, puo' essere accompagnato dalla denominazione dell'azienda e dalla simbologia di classificazione, ove prevista (girasole monocolore) giallo/ocra scuro (CMYK : C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB : R 214, G 152, B 53 - WEB: D69835 - Pantone).
3. Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione «Agriturismo Italia» puo' essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.
4. La produzione grafica del Marchio e' disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico.

Art. 3.
Competenze delle Regioni

1. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono regole e procedure per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d'uso del Marchio.
2. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ai controlli sul rispetto del presente regolamento ed alle sanzioni per l'uso improprio del Marchio.
3. Le Regioni e le Province Autonome iscrivono nel Repertorio nazionale dell'agriturismo, di cui al decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014, le aziende alle quali e' stato concesso l'uso del Marchio.

Art. 4.
Licenza d'uso per le aziende

1. La licenza d'uso del Marchio e' concessa alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:
a. esercizio dell'attivita' agrituristica a norma di legge;
b. classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;
c. sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.

Art. 5.
Limitazioni all'uso del Marchio

Il Marchio non puo' essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.
 
Art. 2
Istituzione del Repertorio

E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR I - il repertorio nazionale dell'agriturismo.
 
Art. 3
Finalita'

1. Il Repertorio e' istituito con la finalita' di integrare tutti gli Elenchi ufficiali delle Regioni e delle Province Autonome e raccoglie le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all'esercizio dell'attivita' agrituristica sul territorio nazionale. Le informazioni sono fornite ed aggiornate attraverso le comunicazioni delle stesse Regioni e Province Autonome, con modalita' concordate nel Comitato consultivo per l'agriturismo.
2. Il Repertorio nazionale dell'agriturismo persegue una approfondita conoscenza del fenomeno dell'agriturismo italiano con particolare riferimento a:
monitoraggio dell'offerta nazionale di agriturismo;
individuazione delle aziende abilitate all'uso del marchio «Agriturismo Italia».
3. La raccolta, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati del Repertorio formano la base per la redazione del Rapporto annuale sullo stato dell'agriturismo in Italia, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
 
Art. 4
Tenuta e aggiornamento del repertorio

Le operazioni di costituzione, tenuta ed aggiornamento del Repertorio avvengono attraverso l'acquisizione dei dati delle aziende agrituristiche contenuti negli elenchi regionali validi al 31 dicembre di ciascun anno, trasmessi al Ministero dalle Regioni e Province Autonome, secondo le modalita' di trasmissione concordate in sede di Comitato consultivo dell'agriturismo.
 
Art. 5
Banche dati e Repertorio

1. Il Repertorio nazionale integra le informazioni delle aziende agricole acquisite dagli elenchi agrituristici regionali con i dati contenuti in altre banche dati pubbliche, con particolare riferimento al SIAN ed al fascicolo aziendale.
2. Le informazioni del Repertorio sono rese disponibili alle Regioni e alle Province Autonome su loro richiesta secondo i termini e le modalita' concordate in sede di Comitato consultivo dell'agriturismo.
 
Art. 6
Servizi del Repertorio

1. Nell'ambito del Repertorio nazionale dell'agriturismo, sono creati e messi a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome, che ne fanno richiesta, gli strumenti informatici per la gestione automatica dell'iter amministrativo di istruttoria, iscrizione, verifica, controllo e mantenimento dei dati di ciascuna azienda nell'elenco regionale.
2. Le Regioni e le Province Autonome che adotteranno gli strumenti informatici messi a disposizione dal Repertorio nazionale manterranno la proprieta' e la responsabilita' sulle informazioni contenute nei rispettivi elenchi regionali.
 
Art. 7
Diffusione delle informazioni

Nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, le informazioni contenute nel Repertorio sono rese pubbliche e consultabili in formato digitale attraverso un portale web istituzionale dedicato, in particolare allo scopo di contribuire alla promozione sul mercato turistico dell'offerta di ospitalita' e dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche.
 
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2014

Il Ministro: Martina
 
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