Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 aprile 2014
Attuazione dell'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) che individua gli esemplari di fauna selvatica cacciabili nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio" e successive modificazioni, in particolare l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per "attivita' approvate dalla autorita' competente" tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede la possibilita' di derogare all'art. 2-bis, paragrafo 1, concernente il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa di riduzione del rischio;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 agosto 2010 recante: "Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196, come modificata e prorogata dalla o.m. 30 dicembre 2010 recante: "Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011, n. 43;
Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che modifica la predetta decisione 2005/734/CE, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 giugno 2012 recante "Attuazione dell'art. 2 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187;
Visto l'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto riguarda il periodo della sua applicazione prorogato al 31 dicembre 2015;
Ritenuto in base all'attuale situazione epidemiologica, di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di biosicurezza, come previsto dalla ridetta decisione della Commissione europea 2005/734/CE e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante: "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152;

Ordina:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d) della decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015.
2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A della presente ordinanza.
3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.
 
Allegato A

PROTOCOLLO OPERATIVO
DEROGA AL DIVIETO DELL'UTILIZZO DI UCCELLI DA RICHIAMO APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITA' VENATORIA - DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2005/734/CE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Premessa
Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, poiche' in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente.
I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici.
Le modalita' con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo rilevante.
Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale rischio e' collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle popolazioni di anatidi svernanti.
Inoltre relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di tali virus.
Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame.
La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.
Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attivita' di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.
Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attivita' del piano di controllo della malattia attuato sul territorio nazionale.
La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilita' di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza.
La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale puo' essere considerata favorevole per la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Decisione sopra citata.
Tale deroga deve essere immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario.
Gli Stati Membri sono tenuti a individuare le aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattivita' che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della malattia nelle zone particolarmente a rischio.
In particolare devono essere tenuti sotto controllo costante:
a) l'interazione virus/anatra;
b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti;
c) le zone umide di maggiore importanza;
d) le aree geografiche con maggior diffusione dell'allevamento intensivo del pollame domestico.
Deve essere garantito:
1. anagrafica;
2. tracciabilita' e rintracciabilita';
3. biosicurezza;
4. misure sanitarie di controllo. 1. Anagrafica
Il detentore, qualora non gia' registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e deve richiedere la registrazione e la contestuale assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio rispetto all'insediamento in cui vengono detenuti i volatili. In alternativa le Regioni possono delegare alle Province l'attivita' di registrazione e contestuale assegnazione dei codici aziendali, prevedendo una attivita' di validazione da parte dei Servizi.
Resta inteso che le Regioni o le Province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.
Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante:
sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.
I codici numerici univoci verranno generati dalla Provincia competente che provvedera' anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti.
Ogni Provincia deve predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata "anagrafica allevamento", raccogliendo i seguenti dati:
codice allevamento - specie detenuta/allevata - detenzione o meno di altre specie di avicoli - dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) - residenza o domicilio del detentore - luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi - nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale) - codici identificativi individuali assegnati - data di applicazione dell'identificativo e relativo codice - stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato).
La Provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla BDN, oppure alla Regione, con modalita' da definire e concordare tra i due Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed inviarli periodicamente alla BDN.
Resta obbligatoria la segnalazione di tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonche' per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti. 2. Tracciabilita' e rintracciabilita'
Per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.
I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.
Le Regioni e PA possono stabilire misure organizzative atte a prevenire la introduzione del virus ed a ridurne la diffusione, limitando l'utilizzo dei volatili al di fuori della ATC o appostamento fisso autorizzati all'inizio della stagione venatoria e controllandone la cessione a terzi. Tali provvedimenti devono essere comunicati al Ministero della Salute.
E' responsabilita' del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria.
Le Regioni o le Province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potra' essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la Provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni. 3. Biosicurezza
Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili.
In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.
Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.
Il cacciatore e' tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.
Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo e' la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia). 4. Misure sanitarie di controllo
I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della Decisione 2006/574/CE, sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.
Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti sui quali verra' effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7.
I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al Servizio veterinario competente per territorio.
In caso di positivita', che verra' immediatamente segnalata al detentore/cacciatore, comportera' l'adozione delle misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia (denuncia di malattia infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attivita' in oggetto).
I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.
Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle Regioni o Province.
I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo.
Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2 quater della Decisione della Commissione 2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 8 aprile 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1513
 
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