Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 86
Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l'articolo 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato «decreto-legge», anche con riferimento alla definizione delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 del 30 novembre 1981, S.O.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 14 luglio 1990, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n.
15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
«Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente
decreto legislativo disciplina l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui
attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto,
in particolare, della esigenza di assicurare, anche
attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.
- Il testo dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
«9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commisioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 novembre 2012, n. 253 (Regolamento recante
individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2013.
- Il testo degli articoli 5 e 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri) e' il seguente:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli retivi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
«1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri
competenti per settore, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli
impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare
l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi
pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'
la tipologia di atti o operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.».
- Per l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Attivita' di coordinamento

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
d) stabilisce adeguate modalita' e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalita' di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalita' di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente.
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 5, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta

1. Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonche' le attivita' conseguenti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le
reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad
assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei
servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'
la tipologia di atti o operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 1-bis. I
pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i
regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i
pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti
rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda
conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema
di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita
relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti
sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo'
essere comunque adottato.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
una societa' che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo
modificato dall'art. 3 del presente decreto, il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano
compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia, e' notificato, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla societa' stessa. Sono
notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea
o degli organi di amministrazione concernenti il
trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle
Commissioni parlamentari competenti, puo' essere espresso
il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
che diano luogo a una situazione eccezionale, non
disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di
settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, e' fornita al
Governo una informativa completa sulla delibera, atto o
operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo
esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la
societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro
quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio
dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni alla societa', tale
termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni
successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui al comma 2 e al presente
comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato
realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio
per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da
determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in
ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui
l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'art.
122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o
previsti dall'art. 2341-bis del codice civile. Per soggetto
esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona
fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che
non sia comunque ivi stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla
notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere
contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,
l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata
all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti
a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi
eccezionali di rischio per la tutela dei predetti
interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli
impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi,
sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla
notifica e, successivamente, fino al decorso del termine
per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o
imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia
esercitato nella forma dell'imposizione di impegni
all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il
periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti
di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli
impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione
l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita
delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'art.
2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari
eventualmente adottate con il voto determinante di tali
azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i regolamenti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commisioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».
 
Art. 4
Soggetti tenuti alla notifica

1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.
2. Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge.
3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 2, commi 1, 2 , 3, 5 e 6 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 5
Contenuto e validita' della notifica

1. La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa e' sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), e' corredata almeno della seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonche' di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonche' informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operativita', oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge.
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale, per i soggetti diversi dai legali rappresentanti delle imprese;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;
c) l'indicazione «la presente notifica e' effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori energia trasporti e comunicazioni»;
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui «I sottoscritti assumono la responsabilita' che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali».
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 65, del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e' il seguente:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identita'
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In
tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono
l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel
settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.».».
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), e' il seguente:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 6
Procedure per l'esercizio dei poteri speciali

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge, e' adottata nei confronti di soggetti interni ed esterni all'Unione europea, mentre la proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, e' adottata solo nei confronti di soggetti esterni all'Unione europea. Lo schema di provvedimento di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti e puo' comportare rispettivamente il potere di veto alla delibera o il potere di opposizione all'acquisto nei casi in cui l'imposizione di specifiche prescrizioni, condizioni o impegni non siano sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi pubblici.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, lo schema di provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
b) specifici criteri e modalita' di monitoraggio;
c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonche' l'organo da essa incaricato di curare le relative attivita';
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 8.
4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente da' comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festivita' nazionali.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 7
Monitoraggio delle determinazioni assunte

1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano gia' verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.
2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, puo' chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio.
3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attivita' di monitoraggio.
 
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entita' e le modalita' di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 S.O. del 30 novembre 1981.
 
Art. 9
Riservatezza delle informazioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 42, della legge 3 agosto 2007, n.
124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' il seguente:
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il testo dell'art. 24, commi 2 e 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e' il seguente:
«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.».
«7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
 
Art. 10
Clausola di invarianza

1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro dell'interno

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione - Prev. n. 1590
 
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