Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Sandro GOZI.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare il comma 2 dell'art. 9;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee;
Vista la legge 24 dicembre 2012 , n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario di Stato on. dott. Sandro Gozi in materia di politiche e affari europei;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 28 febbraio 2014, il Sottosegretario di Stato on. dott. Sandro Gozi e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni relative:
a) al coordinamento, per quanto di competenza e in raccordo con il Ministero degli Affari esteri, delle attivita' inerenti il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea;
b) alla promozione ed al coordinamento delle attivita' e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita' relative alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e normative dell'Unione;
c) alle attivita' inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
d) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonche' al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012;
e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno;
f) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea;
g) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera c), delle attivita' propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni;
h) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», nonche' alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni;
i) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;
l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;
m) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonche' alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo;
n) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;
o) alla convocazione, d'intesa con il Ministro dell'interno, e alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012;
p) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge di delegazione europea annuale e del disegno di legge europea annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva attuazione;
q) alle attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012;
r) al coordinamento in ambito nazionale dell'attivita' conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;
s) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le Agenzie dell'Unione europea;
t) alla diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;
u) alla promozione dell'informazione sulle attivita' dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;
v) alla formazione di operatori pubblici e privati, alla promozione nelle tematiche europee, nonche' ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.
 
Art. 2

1. Il Sottosegretario e' altresi' e in particolare delegato a:
a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;
c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;
d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.
 
Art. 3

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per le politiche europee, definendone gli obbiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2014, n. 1277
 
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