Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. avv. Maria Elena Boschi per le riforme costituzionali, i rapporti con il Parlamento e il programma di Governo.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 con il quale l'onorevole avv. Maria Elena Boschi e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 22, 23 e 25 relativi rispettivamente al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al Dipartimento per le riforme istituzionali e all'Ufficio per il programma di Governo;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 22 febbraio 2014 il Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento onorevole avv. Maria Elena Boschi e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, alle riforme elettorali e a quelle connesse al sistema dei partiti e della rappresentanza politica, anche con riferimento alle modalita' di finanziamento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 anche con riguardo allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.
3. Il Ministro, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.
 
Art. 2

1. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e' inoltre delegato ad esercitare le seguenti funzioni:
a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento;
b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;
c) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;
d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate;
e) esercitare la facolta' del Governo di cui all'articolo 72, terzo comma, della Costituzione e le facolta' conseguenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari e dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;
f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;
g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;
h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;
i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;
n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione;
o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;
p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;
q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;
r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
3. Il Ministro, per le finalita' di cui al presente articolo, si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.
 
Art. 3

1. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attivita':
a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;
c) impulso e coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessita' di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonche' per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;
e) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati;
f) informazione, comunicazione e promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso siti istituzionali, rapporti periodici, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attivita' complessiva del Governo, in raccordo con l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Al Ministro sono altresi' delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Ministro e' inoltre delegato a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.
 
Art. 4

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi' delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.
 
Art. 5

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole dott.ssa Maria Teresa Amici, sen. Luciano Pizzetti e onorevole dott. Ivan Scalfarotto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2014, n. 1208
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone