Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Modifica all'Allegato B al regolamento del T.U.L.P.S.



Con decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/E/008528/XV.H.MASS(77)bis del 14 maggio 2014, il Capitolo III, paragrafo 5, dell'Allegato «B» al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente:
«5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno dieci metri non riducibili; in tale deposito puo' essere immagazzinata una quantita' di polveri pari a 100 kg a condizione che le stesse siano classificate 1.3C e 1.4C; la parete che fronteggia il locale di caricamento dovra' avere caratteristiche REI 90. In tale deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro imballaggi originali di tipo approvato. Per le polveri classificate 1.1C, fermo il quantitativo di 100 kg, la distanza minima dovra' essere non inferiore a 30 m, riducibili alla meta' in presenza di terrapieno. Ove fosse necessario l'impianto di depositi per quantitativi superiori a 100 kg, ferme le distanze minime sopra indicate ed il carico massimo di 20.000 kg prescritto per ogni locale dei depositi di fabbrica, la distanza dagli altri locali dovra' essere calcolata applicando la formula d=k√c in cui k=0,3 per le polveri classificate 1.3C e 1.4C, k=0,4 per le polveri classificate 1.1C».
 
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