Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche in video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

1. All'art. 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'art. 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e (( l'Istituto superiore di sanita';))».
2. All'art. 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'art. 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 2).»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e ((l'Istituto superiore di sanita')) ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.».
3. L'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'art. 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) (( le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; ))
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.».
(( 3-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni gia' rilasciate )) ».
4. All'art. 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, (( ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea )) ».
5.(soppresso).
6. All'art. 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.».
7. All'art. 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali».
8. All'art. 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All'art. 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con (( buono acquisto )) conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare (( i buoni acquisto )) anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« (( 1-bis. Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto.».
9-bis. L'art. 39 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' abrogato. ))

10. Il comma 1 dell'art. 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'art. 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale stesso.».
11. All'art. 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «nelle tabelle I e II previste dall'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» e' sostituita dalla seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni».
12. All'art. 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'art. 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».
13. L'art. 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di (( medicinali )) previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e (( l'Istituto superiore di sanita' )), puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei (( medicinali )) di cui all'allegato III-bis.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
(( 5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute. ))
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta medica.
(( 10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all'autorita' doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione. ))
14. L'art. 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'art. 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'art. 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'art. 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'art. 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.».
15. All'art. 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
16. All'art. 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
(( 16-bis. Al comma 9 dell'art. 50 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I, II, III e IV». ))
17. All'art. 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle di cui all'art. 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali,»;
b) al comma 2, le parole: «I, II, e III previste dall'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali,».
18. L'art. 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'art. 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».
19. All'art. 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.».
20. All'art. 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.».
21. All'art. 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.».
22. Il comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.».
23. All'art. 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.».
24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
(( 24-bis. La rubrica del titolo VII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituita dalla seguente: «Prescrizioni particolari relative ai precursori di droghe».
24-ter. All'art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329»;
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte».
24-quater. All'art. 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto». ))

25. All'art. 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116.».
26. All'art. 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» e' soppressa.
27. All'art. 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al (( servizio pubblico per le dipendenze )) o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»;
b) al comma 3, le parole: «dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unita'» e dopo le parole: «unita' sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del (( servizio pubblico per le dipendenze )) e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori (( del servizio pubblico per le dipendenze )) e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.».
28. All'art. 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. (( Il servizio pubblico per le dipendenze )) e le strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. (( Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.» )) ;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'art. 116»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.».
28-bis. Al comma 1 dell'art. 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «alle tabelle I e II, sezioni A, B e C,» sono sostituite dalle seguenti: «alla tabella I e alla tabella dei medicinali».
29. All'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.».
30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' l'allegato III-bis, riportati nell'allegato A al presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Attribuzioni del Ministro della sanita'
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie
competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e
delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con
la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di
controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni
Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC),
con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con ogni altra organizzazione internazionale
avente competenza nella materia di cui al presente testo
unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi
alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope
effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate,
nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le
imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano
e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' quelle per la produzione, il commercio,
l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di
cui al comma 1 dell'art. 70;
2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di
cui all'art. 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita'
e l'Istituto superiore di sanita';
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a
cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la
loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli
aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici,
riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici
in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni,
iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di
siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe monouso
autobloccanti".
Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte
alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e
i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le
sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in
conformita' ai criteri di cui all'art. 14, in cinque
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto il
completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le
modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero
2).
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere
l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati
nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto
dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove
acquisizioni scientifiche.
3. (abrogato).
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e inserito nella successiva
edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio
superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita' ed
in accordo con le convenzioni internazionali in materia di
sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito
decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di
quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare
un uso diverso da quello cui sono destinati.".
Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 17
sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque
utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi
forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate
soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale
rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona
condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli
stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico
dell'azienda.Le autorizzazioni non possono essere
rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone
fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto
condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in
tali casi sono immediatamente revocate anche le
autorizzazioni gia' rilasciate.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali
o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna
filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono
essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale
o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o
di cessazione dell'azienda, di mutamento della
denominazione o della ragione sociale, di morte o di
sostituzione del titolare dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di
diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del
titolare dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in
via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre
mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la
responsabilita' del direttore tecnico.".
Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)
Coltivazioni e produzioni vietate
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel
territorio dello Stato la coltivazione delle piante
comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, ad
eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la
produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da
quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa
dell'Unione europea.
2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti
universitari e laboratori pubblici aventi fini
istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante
sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o
didattici.".
Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
"Art. 31. Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre
di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle
convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto
le quantita' delle varie sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'art. 14, con
esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della
tabella dei medicinali, che possono essere fabbricate e
messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso
dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati
alla fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di
cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario,
nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione
non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite
purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro
quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le
eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi
nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope in quantita' superiori a quelle consentite o
tollerate e' punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni).".
Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 34. Controllo sui cicli di lavorazione
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei
medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, devono essere
dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per
il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a
carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del
Ministero della sanita', previa intesa con il Comando
generale della Guardia di finanza, anche presso singoli
enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando
generale della Guardia di finanza in conformita' alle
disposizioni di massima concertate, anche ai fini del
coordinamento, col Ministero della sanita'.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o
psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei
militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i
locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di
controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo,
quando la lavorazione si svolga durante la notte.".
Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 35. Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo
sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente,
sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione
di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei
medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna
officina e sulla loro destinazione, con particolare
riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare,
in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo
richiedano, la fabbricazione di singole sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad
effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia
di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della
sanita'.".
Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,come
modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione
all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle di cui all'art. 14, purche' regolarmente
autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve
presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le
modalita' previste dal comma 4 dell'art. 32, in quanto
applicabili.
2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano
idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia
delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e' valido per
l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a
controllo, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma
2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono
versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.".
Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38. Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1.La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche
gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle
tabelle di cui all'art. 14, esclusi i medicinali di cui
alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle
persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in
base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al
modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari
o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a
titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad
uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali,
sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.
1-bis. Il Ministero della salute stabilisce, con
proprio decreto, il modello dei buoni acquisto.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario
"buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore
dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica
sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da
euro 103 (lire duecentomila) a euro 2.065 (lire quattro
milioni).
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei
limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della
sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici
veterinari campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi
e ai medici veterinari di campioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e
III di cui all'art. 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 103 (lire
duecentomila) a euro 516 (lire un milione).
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma
4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la
propria responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta
milioni).".
Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 40. Confezioni per la vendita
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle
normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le
confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope che possono essere messe in commercio ed
individua, in applicazione dei criteri di cui all'art. 14,
la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il
medicinale stesso.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed
eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo
inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la
confezione.".
Si riporta il testo dell'art. 41 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 41. Modalita' di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da
parte degli enti o delle imprese autorizzati a
commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione
al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
identita', qualora la consegna sia effettuata presso la
sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al
domicilio dell'acquirente, previo accertamento della
identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento
di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In
questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I, II, III e nella
tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 e il
cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a
cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di
Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita'
terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuita' assistenziale o dal
medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne
prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed
il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto,
la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando
predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e
vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti
o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del
presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329
(lire venti milioni).
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo,
deve conservare la copia della fattura, il relativo buono
acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o
corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o
del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a euro 516 (lire un milione).".
Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,come
modificato dalla presente legge:
"Art. 42. Acquisto di medicinali a base di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici
chirurghi.
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i
direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura
in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e
titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni
sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si
determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella
tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'art.
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla
farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta
all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il
proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei
predetti medicinali in misura eccedente in modo
apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 100 ad euro 500.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di
cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e
scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono
specificare l'impiego dei medicinali stessi.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in
ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 17 marzo 2008 reca; "Revisione del decreto ministeriale
18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'art. 50 della
legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria),
concernente il modello di ricettario medico a carico del
Servizio sanitario nazionale".
Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
"Art. 116. Livelli essenziali relativi alla liberta' di
scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione
delle strutture private
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle
prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni
singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di
strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e
socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o
alcool dipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta
e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi,
che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato
o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al
tipo di attivita' prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel
settore di attivita' prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta
dalle figure professionali del medico con specializzazioni
attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o
del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo
abilitato all'esercizio della psicoterapia e
dell'infermiere professionale, qualora l'attivita'
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori,
professionali e di comunita', supportata dalle figure
professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori
figure richieste per la specifica attivita' prescelta di
cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato
con espresso riferimento alle normative vigenti o al
possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le
modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti
indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla
sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede
internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare
accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita'
e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni
italiane in Paesi esteri per il trattamento e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita'
prescelte e' condizione necessaria oltre che per
l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli
accordi contrattuali di cui all'art. 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e
129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle
convenzioni di cui all'art. 96 aventi ad oggetto
l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata
rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del
presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti
iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto
l'elenco delle strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata
quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente
aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 100
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1
sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai
sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le
regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee.
Il decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006
reca: "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei
farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato
III-bis al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio
2006, n. 49".
Il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004
reca: "Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco,
di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le
confezioni dei medicinali all'interno del sistema
distributivo".
Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 46. Approvvigionamento e somministrazione a bordo
delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista
dall'art. 14, di cui devono essere provviste le navi
mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e'
fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle
allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o,
qualora questi manchi, da un medico fiduciario
dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del
natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di
iscrizione della nave per la quale viene rilasciata;
inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo
ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere
rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto
annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
una o piu' delle disposizioni del presente articolo e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un
milione).
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il
capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve
annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato
in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e'
iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per
la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione.".
Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 47. Approvvigionamento e somministrazione nei
cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista
dall'art. 14, di cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e'
fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle
disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome
dell'azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il
quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori
addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e'
ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere
rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla competente unita'
sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il
giorno...".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
una o piu' delle disposizioni del presente articolo e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un
milione).
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o,
in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e'
consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato
in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella
cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere
conservato per la durata di due anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione.".
Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 50. Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di
sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere
effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla
produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego
delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte
soltanto tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola
operazione; ha la validita' di mesi sei e puo' essere
utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli
assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette
all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con
valore dichiarato.
5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una
banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle
zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a
questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e' vietato manomettere o in
qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali
o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza
apposita autorizzazione del Ministro della sanita', a Paese
diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e
da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze
stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o
transito si applicano le norme di cui all'art. 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano
soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'art. 14.".
Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 54.Prelevamento dei campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelletabelle di cui all'art. 14, con
esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E
della tabella dei medicinali, la dogana destinataria
provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del
Ministero della sanita' e con le modalita' da questi
fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti
e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14, con
esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E
della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalita' indicate nel presente
articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione
disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio
del permesso di importazione, deve essere costituito da
almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio,
per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi
20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le
capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la
cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina
e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o
puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I
indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in
flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della
quantita' e qualita' della sostanza, della ditta
importatrice e della provenienza, devono figurare anche il
titolo dichiarato del principio attivo dominante e la
percentuale di umidita' della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve
presenziare anche un militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto
apposito verbale compilato in contraddittorio con
l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato
dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della
dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata
alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e'
consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi,
a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane
alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia
dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti
delle registrazioni di entrata ed uscita.".
Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 61. Registro di entrata e uscita per gli enti e
le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Nel registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto da
enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi
nelle tabelle di cui all'art. 14, e' annotata ciascuna
operazione di entrata e di uscita o di passaggio in
lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di
uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche
il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne
e' oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche
mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le
indicazioni che consentono il collegamento con i dati
contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni
sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna
da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della
registrazione concernente l'operazione da cui sono state
determinate.".
Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 62. Registro di entrata e uscita per gli enti o
le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
1. Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto
dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei
medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed il
registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di
cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C,
dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di
tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e
quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e
qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o
residuo.".
Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 63. Registro di lavorazione per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei
medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14
tengono anche un registro di lavorazione, numerato e
firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero
della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantita' di materie prime poste in lavorazione, con
indicazione della loro esatta denominazione e della data di
entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti
ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro e'
conservato per dieci anni a far data dall'ultima
registrazione.
2.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a
modello predisposto dal Ministero della sanita' ed
approvato con decreto del Ministro.".
Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni:
"Art. 65. Obbligo di trasmissione di dati
1.Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione,
alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle
di cui all'art. 14, trasmettono al Ministero della salute,
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla
competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre
il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno
precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e
scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate
per la produzione di medicinali preparati nel corso
dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti
nel corso dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti
al 31 dicembre.".
Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 66. Trasmissione di notizie e dati trimestrali
1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'art.
17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali
compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, trasmettono al
Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di
ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione
o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre
precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla
natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle
utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze
psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli
venduti nel corso del trimestre precedente. In tale
rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta
di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione
stupefacente.
2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi
momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati
alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere
forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro
il termine stabilito le informazioni previste dal presente
articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o
incompleti e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a
euro 1.032 (lire due milioni).".
Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,
procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, e'
punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa
da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell' art. 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274
del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.".
Si riporta l'art. 666 del codice di procedura penale:
"Art. 666. Procedimento di esecuzione.
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2".
Si riporta il testo dell'art. 75 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 75. Condotte integranti illeciti amministrativi
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e'
sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da
uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo
stesso articolo, a una o piu' delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato
di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o
divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto
di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di
turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad
uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o
psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene
conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantita' di sostanza stupefacente o
psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso
lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad
altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le
sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni
A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti,
e' invitato a seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma
educativo e informativo personalizzato in relazione alle
proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio
analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di
polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro
dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
sostanze sequestrate effettuati presso le strutture
pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita'
di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono
altresi' all'immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore,
gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche'
del certificato di idoneita' tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta
giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La patente di guida e il certificato di
idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai
sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante
il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni
previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione
della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di
colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro
durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di
cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in
cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste
dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, da comunicare
integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto
fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta
giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo
svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto
convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita'
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al
colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al
comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene
fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo'
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il
termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel
caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale
per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in
merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma
13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il
prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di
fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma
2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1
a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo e nell'art. 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che
riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui
gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo'
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata
posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di
polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per
territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno.
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga
le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula
l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8. (83)
10. Gli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti
di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con
esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto
adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone
comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della
sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione
al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio
dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica
le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al
comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di
particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterra', per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto
puo' definire il procedimento con il formale invito a non
fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.".
Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 114. Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di
propria competenza i comuni e le comunita' montane,
avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui
all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi,
ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a
mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro,
riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema
di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento
sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma
diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con
le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio
familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei
giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma
1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane
o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita'
sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai
sensi dell'art. 116.".
Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 115. Enti ausiliari
1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed
associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze
costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole o
associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono
avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o
degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni,
di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei
giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di
formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti.".
Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 120. Terapia volontaria e anonimato.
1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per
le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai
sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di
diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e
di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o
incapace di intendere e di volere la richiesta di
intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la
potesta' parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono
beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i
presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie
locali,e con le strutture private autorizzate ai sensi
dell'art. 116, nonche' con i medici, gli assistenti sociali
e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e
delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116.
5.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a
che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita'
ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.
7.Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze
e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art.
116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, ne'
davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra
autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono
le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto
applicabili.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad
elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da
distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari
ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un
sistema di codifica atto a tutelare il diritto
all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di
carteggio.".
Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 122. Definizione del programma terapeutico e
socio-riabilitativo
1.Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell'art. 116, compiuti i
necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo'
farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a
presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono
un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni
psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in
collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e
avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e
delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad
un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o
di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi
terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie
di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e
farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le
dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la
risposta del paziente al programma.
2. Il programma viene formulato nel rispetto della
dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle
esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita
familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del
servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai
sensi dell'art. 116 o, in alternativa, con l'assistenza del
medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma
presso strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116
e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al
comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo'
cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio
nazionale che si dichiari di essere in condizioni di
accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze,
destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121
ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9,
definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di
ricezione della segnalazione o del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.".
Si riporta il testo dell'art. 123 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 123. Verifica del trattamento in regime di
sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento
in prova in casi particolari.
1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli
articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita'
sanitaria locale competente o dalla struttura privata
autorizzata ai sensi dell'art. 116, su richiesta
dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita'
definite con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della giustizia, relativamente alla
procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del
programma, al comportamento del soggetto e ai risultati
conseguiti a seguito del programma stesso e della sua
eventuale ultimazione, in termini di cessazione di
assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla
tabella I e alla tabella dei medicinali, previste dall'art.
14.
1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita'
giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo
in relazione al provvedimento adottato.".
Si riporta il testo dell'art. 127 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 127. Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga.
1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche
sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le
risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo
le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
individuate ai sensi del presente comma non possono essere
inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza
di dati statistici inequivocabili che documentino la
diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psicofisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti
che operano nel settore della tossicodipendenza a livello
regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti
sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata,
orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di
intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di
cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella
Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali
oppioidi prescrivibili.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in euro 103.291,98 (lire
200 milioni) annui.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.".
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (( riprendono )) a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
(( 1-bis. Nei decreti applicativi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, adottati dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella II e' da intendersi riferito alla tabella dei medicinali, di cui all'allegato A al presente decreto. ))
Riferimenti normativi

Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vedasi nei riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 3
Disposizioni in materia di impiego di medicinali

(( 1. All'art. 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o delle societa' scientifiche nazionali del settore clinico di specifico interesse, sentito il Consiglio superiore di sanita', alla sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio».
2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e' inserito il seguente:
«4-bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunita' medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicita' e appropriatezza. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni.» ))
.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 48, comma 19, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.
(Omissis).
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di
un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture
individuate dalle Regioni, con finalita' di consulenza e
formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei
Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le
organizzazioni di categorie e le Societa' scientifiche
pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci
ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative
tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico
aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e salvavita, anche
attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Universita' ed
alle Regioni,e, anche su richiesta delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o delle societa'
scientifiche nazionali del settore clinico di specifico
interesse, sentito il Consiglio superiore di sanita', alla
sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non
compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il
contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione
del tetto di spesa per l'anno 1996), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248:
"La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio
europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto
1996, avra' effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide le
disposizioni sulle modalita' di applicazione
dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto
3 della predetta delibera CIPE.".
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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