Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2014 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34
Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

Art. 1

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro
a termine

(( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo' eccedere il limite del 20 per cento (( del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo (( di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»;
(( b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;
b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;
b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;
b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;
b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2»;
b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
«4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;
b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro»;
2) il comma 5-quater e' abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».
2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita' del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia' previsto dalla legislazione vigente.
2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».))

Riferimenti normativi

Il testo della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999 (Direttiva del Consiglio relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E.
10 luglio 1999, n. L 175. Entrata in vigore il 10 luglio
1999.
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n.368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1. Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato«di durata non
superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali
proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore
per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella
forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di
un contratto di somministrazione a tempo determinato ai
sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di
contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore
di lavoro ai sensi del presente articolo non puo' eccedere
il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di
assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a
cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un
contratto di lavoro a tempo determinato.»;
1-bis. (abrogato).
2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva
di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente,
da atto scritto.»;
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni.".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 4. Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un
massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi
trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a
condizione che si riferiscano alla stessa attivita'
lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a
tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi
la durata complessiva del rapporto a termine non potra'
essere superiore ai tre anni.
2. (abrogato).
2-bis. ".
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni -
Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore
a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui
al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
2-bis.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Le
disposizioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle
attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in
relazione alle ipotesi individuate dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo
massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a
trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine. Fermo restando quanto
gia' previsto dal presente articolo per il diritto di
precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di
cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare
il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il
diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle
medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di
precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei precedenti rapporti a termine ;
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai
commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente
richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2
;
4-septies. In caso di violazione del limite percentuale
di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si
applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non sia
superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale sia superiore
a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni
di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .".
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 368 del 2001, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego
con l'Amministrazione;
c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente
decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,
considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il
diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di
cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto
di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli
enti locali la spesa per il personale e il regime delle
assunzioni, anche al relativo personale educativo e
scolastico.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale sanitario del medesimo Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui
al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1,
comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca
ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a
svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica
o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di
lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica possono avere durata pari a quella del progetto
di ricerca al quale si riferiscono.
6.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8.
9.
10.".
Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e successive modificazioni (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n.276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 20. Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della missione i lavoratori
svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto
la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non sono in missione
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
un giustificato motivo di risoluzione del contratto di
lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e'
ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto
di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale,
ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio
di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attivita' produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica
navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e
privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza
alla persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
4. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
di lavoro a tempo determinato e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla
disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere
alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si
applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano
qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta
comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5
dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;
c) di lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto
svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede all'individuazione dei
lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18)
dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. (abrogato).
Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 21. Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e'
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 3
dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di
prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto
di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori
e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore
dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
comunicare al somministratore i trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data
di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa
presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per
iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto
di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.".
Il testo dell'articolo 16, del decreto legislativo n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
il seguente:
"Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.".
Il testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.
Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 2013, n. 85 (Interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi
dei parlamentari membri del Governo), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in deroga, di contratti di solidarieta' e di
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdurare della crisi
occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare
adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da
garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme
restando le risorse gia' destinate dall'articolo 2, comma
65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari
2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine
di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di
cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2,
commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al
predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme
gia' diversamente finalizzate dalla legislazione vigente,
si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per
essere destinata al rifinanziamento dei predetti
ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente
riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi
benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«255. Le risorse derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un
importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2,
commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni
di euro derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
riassegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013
di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui
all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo
di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno
2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle competenti
Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali, sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in
deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai
termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di
durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione
alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di
sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e
lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli
andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di
concessione inviati telematicamente dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua
un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo
disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
All'attuazione di quanto previsto dal presente comma,
l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti
di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non
ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per
l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno
2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere
destinate alle medesime finalita'.».
3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal
comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per
l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli
asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti
comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del
personale educativo e scolastico, sottoscritti per
comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza
con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o
rinnovati fino al 31 luglio 2015, anche in deroga
all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i
periodi strettamente necessari a garantire la continuita'
del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto
dei vincoli stabiliti dal patto di stabilita' interno e
della vigente normativa volta al contenimento della spesa
complessiva per il personale negli enti locali.
L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo
periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, si applica anche per i contratti a tempo
determinato di cui al presente comma.
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato
al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio per l'attuazione del presente
decreto.".
 
Art. 2

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di
apprendistato

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
(( «a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »;
2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»;
3) il comma 3-ter e' abrogato;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
(( b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali»;
c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni». ))

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.
(( 2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro». ))
Riferimenti normativi

Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2011 n.
167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo
1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2011, n.
236.
Il testo dell'articolo 2, del citato decreto
legislativo n. 167 del 2011, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 2. Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato e'
rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto e del patto di prova.
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica,
il piano formativo individuale definito anche sulla base di
moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli enti bilaterali ;
a-bis) previsione di una durata minima del contratto
non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a
due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale all'anzianita' di
servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei
percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilita' di prolungare il periodo di
apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
di sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi;
i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma
in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto
durante il periodo di formazione in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento
privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente;
m) possibilita' per le parti di recedere dal
contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo
di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a
trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facolta'
di recesso al termine del periodo di formazione, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la
possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
3-bis. Ferma restando la possibilita' per i contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale,
di individuare limiti diversi da quelli previsti dal
presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che
occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo
indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la
nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro . Dal
computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora
non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita
l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli
gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli
apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del
presente decreto, sin dalla data di costituzione del
rapporto.
3-ter.(abrogato).
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
n.167 del 2011, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3. Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale
1. Possono essere assunti con contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, in tutti i settori di attivita', anche per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che
abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica o del diploma
da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per
la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel
caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica
o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica
professionale ai fini contrattuali, e' possibile la
trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione
collettiva di cui al presente decreto legislativo;
2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione
collettiva, in considerazione della componente formativa
del contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una
retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro
effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione
almeno nella misura del 35per cento del relativo monte ore
complessivo.
2-quater. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di
alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro
stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per
lo svolgimento di attivita' stagionali .".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo, n.167 del 2011, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 4. Apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta'
dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale
da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale, nonche' la
durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non puo' comunque essere superiore a
tre anni ovvero cinque per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista. La Regione provvede a
comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le
modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica,
anche con riferimento alle sedi e al calendario delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro
e delle loro associazioni che si siano dichiarate
disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione
del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di
lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni
.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della
qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.".
Il testo dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato del
presente decreto-legge, e' il seguente:
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie
contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in
uscita e tutele del lavoratore.
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi
a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
grado di contribuire alla creazione di occupazione, in
quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e
alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in
particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro
piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro
subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto
dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita'
prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele
dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e
strumentale degli elementi di flessibilita'
progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo
alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di
riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
altresi' di un procedimento giudiziario specifico per
accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo
l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive in una prospettiva di universalizzazione e di
rafforzamento dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi
e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne
nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di
tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in
caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni
industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede
europea, al fine di migliorare il processo competitivo
delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati
dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione
ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu'
in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la
valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT
organizzano delle banche dati informatizzate anonime,
rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca
o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed
esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante
l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e
comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati
individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di
residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori
sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute
ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi
di impatto e del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da
esse non espressamente previsto, costituiscono principi e
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal
seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e'
richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo
determinato, di durata non superiore a dodici mesi,
concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nel caso di prima missione di un
lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni
di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
1-bis relativamente alla non operativita' del requisito
della sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di
proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il
ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore
di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le
parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere,
stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti
periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga
nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio di un
prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione
di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase
supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa
consistente. In mancanza di un intervento della
contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini
ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso
previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del
computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto
e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono
soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di
cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre
2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la
risoluzione di questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto
al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di
cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre
dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in
centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo
periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e'
fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a),
dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come
sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
in relazione alle cessazioni di contratti a tempo
determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel
senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo compreso fra
la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento
con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione
del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al
31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni
abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato,
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del
contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le
parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle
seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro puo' assumere, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2
rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto
non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci
unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo
20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e'
subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova,
per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e'
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle
previsioni del presente decreto, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano
alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure
professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite
dalle seguenti: «per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la
seguente:
«i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal
comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica
esclusivamente con riferimento alle assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con
decorrenza anteriore alla predetta data continua ad
applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico
di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
19. (abrogato).
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al
lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica
delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
stabilite ai sensi del presente comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle
di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il
predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo
37» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in
ogni caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione
lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata
non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e'
tenuto a comunicarne la durata con modalita' semplificate
alla Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
al comma 21, cessano di produrre effetti al 1° gennaio
2014.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal
seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione
del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale
che si intende conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in
relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
settore di attivita', eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo
alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,
il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di
estensione temporale dell'attivita' oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel
settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello
del collaboratore a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del
programma o della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal
seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza
del termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi
1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso»
sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validita' del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si
applicano ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in
regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo
committente abbia una durata complessiva superiore a otto
mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di
interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora
la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio
concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito
annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il
livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo
69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le
predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1
si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente».
27. La disposizione concernente le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto
concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso
contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi
professionali non e' circostanza idonea di per se' a
determinare l'esclusione dal campo di applicazione del
suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in
una prestazione di lavoro, il numero degli associati
impegnati in una medesima attivita' non puo' essere
superiore a tre, indipendentemente dal numero degli
associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli
associati siano legati all'associante da rapporto
coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita'
entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui
al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il
cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si
considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si
applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia
certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento.».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i
contratti in essere che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati certificati ai sensi
degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia
stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del
rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile,
si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione
si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non
presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). -
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative di natura meramente occasionale che
non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di
un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo
di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti
dei committenti imprenditori commerciali o professionisti,
le attivita' lavorative di cui al presente comma possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni
di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo
di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale
rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di
soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti
l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet
di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati
progressivamente e datati,» e dopo le parole:
«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «,
tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente
disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del
2003, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo e le regioni
concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
anche in relazione alla valorizzazione di altre forme
contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a
prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto,
anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita'
con cui il tirocinante presta la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del
tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione
dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34
comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una
sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato
alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile
da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere
la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
«duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma,
primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica
in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del
lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta
salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del
procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
effetto dal giorno della comunicazione con cui il
procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa
indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso,
l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale
lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela
del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai
seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara
la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai
sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi
dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi
di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del
codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati
dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica
anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto
quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il
caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo
comma del presente articolo. Il regime di cui al presente
articolo si applica anche al licenziamento dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma»
sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, al secondo periodo, la parola:
«Contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «Entro
sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2
del presente articolo possono essere sanati, ad ogni
effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano
alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
anche quando devono essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del
licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al
tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso
deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice
di procedura civile. Con il ricorso non possono essere
proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del
presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici
fatti costitutivi. A seguito della presentazione del
ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice
assegna un termine per la notifica del ricorso e del
decreto non inferiore a venticinque giorni prima
dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque
giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del
resistente. La notificazione e' a cura del ricorrente,
anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora
dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile,
e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al
comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla
pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di
cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con
ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del
codice di procedura civile, da depositare innanzi al
tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello
stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso
non possono essere proposte domande diverse da quelle di
cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano
fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune
o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa
con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di
posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se
l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena
di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di
procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro
i successivi sessanta giorni, e dispone che siano
notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi
identici a quelli posti a base della domanda principale il
giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche'
disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice
di procedura civile, e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note
difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e'
ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla
notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti,
salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte
dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per
causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di
discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza
reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello,
sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda,
dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura
civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se
anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza
deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a
norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre
sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura
civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai
commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
Il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e' il
seguente:
"Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.".
 
(( Art. 2-bis
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001. ))

 
Art. 3
Elenco anagrafico dei lavoratori

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani (( nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri )) regolarmente soggiornanti in Italia», (( la parola: «ammesse» e' sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonche' occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» e' sostituita dalla seguente: «inseriti». ))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: (( «in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ». ))
Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. Elenco anagrafico.
1. I cittadini italiani nonche' i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia aventi l'eta' stabilita dalla legge
per essere ammessi al lavoro e che, essendo in cerca di
lavoro perche' inoccupati, disoccupati ovvero occupati in
cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi
competenti, vengono inseriti in un elenco anagrafico
indipendentemente dal luogo della propria residenza.
L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del
lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza,
all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo
familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale
appartenenza a categorie protette e allo stato
occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce
esclusivamente gli effetti previsti dal presente
regolamento.
2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla
base delle informazioni fornite dal lavoratore e,
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie
provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di
fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono definiti:
a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei
dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione
dei titolari e dei responsabili del trattamento;
b) le modalita' di codifica di base delle
professioni;
c) la classificazione dei lavoratori inseriti
nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri
omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed
internazionale.
4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con
l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con
modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e
consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
funzionali al S.I.L.
5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti
nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la
durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a
domanda.
6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco
anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per
dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il
periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e,
comunque, per un periodo non superiore ad un anno.".
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio
1999, n. 144), come modificata dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2. Stato di disoccupazione.
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente in ogni
ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta
elettronica certificata (PEC) accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, che attesti l'eventuale
attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto
gli interessati all'accertamento della condizione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a
presentarsi presso il servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma
1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il
servizio competente decorrono i termini da prendere in
considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi
obblighi di presentazione dal servizio medesimo
eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento della
condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a
verificare l'effettiva persistenza della condizione di
disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei
disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di
disoccupazione conseguente a cessazione di attivita'
diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione
dell'interessato circa l'effettivo svolgimento
dell'attivita' in questione e la sua cessazione. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i servizi competenti
dispongono indagini a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la
collaborazione del personale delle direzioni provinciali
del lavoro - servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In
tali casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola
in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici,
all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i
periodi superiori a giorni quindici si computano come un
mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano
applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, di norme che prevedono modalita' e
termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori
previste nel regolamento di semplificazione di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato
1, n. 112-bis, e successive modificazioni.".
 
Art. 4

Semplificazioni in materia di documento (( unico )) di regolarita'
contributiva

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, (( compresa la medesima impresa, )) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. (( La risultanza )) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (( sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili,)) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto, )) sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso (( gli archivi )) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, (( ed e' eseguita )) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,(( servizi e forniture )) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse.
(( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. ))
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 1, comma 1175 della legge 27
dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
"1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.".
Il testo dell'articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' il
seguente:
"Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45,
direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'
articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'
articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all' articolo 6, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.".
Il testo dell'articolo 62-bis, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
e' il seguente:
"Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti
pubblici
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa
pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei
contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, dal relativo regolamento attuativo.".
Il testo dell'articolo 31, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte
di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista
l'acquisizione del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente
articolo.".
 
Art. 5
Contratti di solidarieta'

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per (( la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, (( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, )) comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.».
(( 1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «e' del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35 per cento.»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.
510 del 1996, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 6. Norme in materia di integrazione salariale,
contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di
lavoro a tempo parziale. 1. Al fine di consentire maggiore
celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il
trattamento di integrazione salariale straordinario per
crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica
soluzione quando il piano contenga prospettive di
risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione degli
esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in
mobilita'. Tale disposizione trova applicazione anche con
riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi
della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o
annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i
contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno
1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di
integrazione salariale spettante e' pari al 60 per cento
del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di
solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,
commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita'
preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad
una riduzione dell'ammontare della contribuzione
previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di
lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
riduzione e' del 35 per cento.
4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per
la concessione del beneficio della riduzione contributiva
di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari
ad euro 15 milioni annui.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine
in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma
4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto
di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al
beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali
trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni
intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del
beneficio previsto dal predetto articolo e determina le
modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le
commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo
decreto una parte delle risorse di cui al presente comma
viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta
dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che
trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre
1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo.".
Il testo dell'articolo 3, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 3. Incentivi per le imprese.
(Omissis).
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi
annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni
contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario
di lavoro. Tale finalizzazione e' limitata a lire 10
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini e'
rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.".
Il testo dell'articolo 1, comma 524, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
"524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' autorizzato,
in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni
disposto dall' articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi
per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici,
banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15
novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23
novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La
finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.".
Il testo dell'articolo 17, della legge 30 dicembre
1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro), e' il seguente:
"Art. 17. Archivio dei contratti e banca di dati.
1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il
quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di
rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro
stipula e dalla loro stesura.
2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.
3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve
consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e
procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con il centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul
mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti
pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.
5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della
documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i
rapporti di cui all'articolo 10, lettera c).
6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere,
del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni
interessati, quale base comune di riferimento ai fini di
studio, decisionali ed operativi.".
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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