Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 aprile 2014, n. 77
Regolamento concernente le modalita' di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare l'articolo 2, comma 4-bis, il quale prevede che, al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalita' stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 devono essere:
a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unita' navale;
2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico nel comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 3 e 4
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel
supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1997, n. 302:
"Art. 27. (Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della residenza del
Consiglio dei ministri)
(Omissis).
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo
della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista
dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni
altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei
Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
e Reparti individuati e quelle previgenti".
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 31
marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2000, n. 79:
"Art. 4. (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della Guardia di finanza).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per la revisione delle norme
concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1
della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo
in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 8".
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.
106.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-bis del
decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2013, n. 238:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di personale)
(Omissis).
4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio
dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la
prevenzione e la repressione della tratta degli esseri
umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far
fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, stabilisce le modalita' con cui gli
ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di
finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e
documentate esperienze professionali nel settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo
aeronavale del medesimo Corpo".
La legge 9 dicembre 2013, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n.
114, recante proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 2013, n. 288.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 86
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2 del
citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
"Art. 61. (Disposizioni comuni in materia di transiti
tra ruoli).
(Omissis).
2. Non e' ammesso il transito in altro ruolo degli
ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di
Polizia Tributaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n.
320, e successive modificazioni e integrazioni".
 
Art. 2

1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza con il grado e l'anzianita' posseduta nel ruolo normale del medesimo Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con uguale o maggiore anzianita'.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero agli organici del ruolo normale ovvero la cui promozione sia stata disposta, ai sensi della vigente normativa, in eccedenza all'organico del proprio grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale la posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e all'articolo 909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i colonnelli transitati nel ruolo aeronavale sono computati nelle consistenze organiche del ruolo normale fino al collocamento in congedo ovvero fino all'atto della promozione al grado superiore.
4. Per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente decreto non e' richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e delle attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito. Nei confronti di tali ufficiali non si applica la limitazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
5. I colonnelli transitati nel ruolo aeronavale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non possono conseguire in tale ruolo promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data del transito.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
"Art. 29. (Vacanze organiche)
1. Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici
disposti per legge;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano
le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle
lettere a), b), c) e d), del comma 1, e per la lettera e),
del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del
decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a
scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado
superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio dell'anno cui
si riferiscono i quadri stessi.
4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali
che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi
della prima vacanza successiva all'attribuzione delle
promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a
quello della cessazione della posizione di soprannumero."
"Art. 30. (Promozioni annuali)
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il
numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per
ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al
presente decreto.
2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita'
richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla
colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono conferite
con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 20, settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto
dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e
successive modificazioni.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo
normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo
quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per
riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la
predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle
dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli
dal presente decreto. Qualora si determinano eccedenze in
piu' ruoli non totalmente riassorbibili, e' collocato in
aspettativa per riduzione quadri, se colonnello,
l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente piu' anziano e, a
parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero,
se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita'
di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. In
tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale
e' riassorbita per prima".
- Si riporta il testo dell'articolo 909 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 909. (Norme comuni alla riduzione dei quadri)
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni
dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a
disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di
finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali
di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di
livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza
armata in comandi o enti internazionali.
3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di eta'. 4. Gli ufficiali che
devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei
quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente
a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per
essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le
norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il
Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di
servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a
domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in
aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli
ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono
i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.
9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione
dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato
dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il
trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente
dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto
all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il
termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo
articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in
congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per
il raggiungimento della sede di servizio a seguito di
successivi richiami.".
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1,
lettera b) del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69:
"Art. 28. (Formazione delle aliquote e valutazione).
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante Generale
della Guardia di finanza, con apposite determinazioni, per
ciascun grado e ruolo, indica gli ufficiali da valutare per
la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno
successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti in
quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non
abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
avanzamento ai gradi di generale. Nel computo delle sei
valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;".
 
Art. 3

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza dispone, con propria determinazione, il transito di cui all'articolo 2 ovvero il diniego al transito in caso di mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2.
 
Art. 4

1. Dall'applicazione del presente decreto non possono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 2014

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero dell'economia e finanze, registrazione prev. n. 1558
 
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