Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2014 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2014, n. 71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
 
Accordo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e
finanziario del Promotore pubblico

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
 
Art. 4
Adempimenti finanziari

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si provvedera' con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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